domenica 4 gennaio 2015

Come annullare tutte le cartelle di Equitalia nuovo documento.. FAC-SIMILIE . (Fatevi assistere sempre da un buon - onesto-legale)

Come far Annullare tutte le Cartelle  Esattoriali dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia      (Fac-simile)




                                                                         Ad  Equitalia
                                                                        All’ Agenzia delle Entrate
                                                                       
                                                                   (Citta)   ………………………………
                                                                                              
                                                                                               




OGGETTO :   RICHIESTA  DI  ANNULLAMENTO  AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012 ART. 1 COMMI DA 537 A 544
 DELLA CARTELLA  ESATTORIALE /AVVISO DI ACCERTAMENTO,
NUMERO ……… …                NOTIFICATO  DA ………………………………………………… IL……………………….               DI EURO ………………  
E CONTESTUALE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATIO N. 3812 DEL 27 GIUGNO 2012
                       ( Sentenza Consiglio di Stato n. 3812 del 27 giugno 2012)

Il sottoscritto nato  a ……………………………………….il .............................................
Residente ………………………….. via ………………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………partita Iva…………………….
in riferimento alla  cartella  citata in oggetto,  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  78 del dpr 445/2000 per le dichiarazioni false e mendaci,
                                                                  DICHIARA
 di aver diritto all’annullamento della Cartella/Avviso di cui all’oggetto  ai sensi
-      dell’art. 1 commi da 537 a 544 della legge 228/2012,
-      dell’art. 3 comma 6  del d.l. 261/90 convertito nella legge 331/90,
-      dell’art. 2 del D.M. n. 37 dell’11 febbraio 1997 ( G.U. n. 53 del 5.03.97) dove si prevede che  : l’Amministrazione Finanziaria puo procedere all’annullamento o alla rinuncia dell’imposizione  tributaria in caso di auto accertamento, senza necessita di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione  (….)  e all’art. 3 dove si prevede che : nell’attivita di cui all’art. 2 e’ data priorita alle fattispecie di rilevante interesse generale e, tra queste ultime, quelle  per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un  VASTO CONTENZIOSO,
-    e per dimostrare la sussistenza del suddetto diritto in capo allo scrivente,
                                                   chiede l’accesso agli atti
dai quali  si possa  chiaramente desumere che il Messo Notificatore della Cartella  Esattoriale o dell’Avviso di Accertamento  notificato allo scrivente  nei termini  e con le modalita indicate in oggetto,  risulti in possesso dei requisiti previsti   dall’art. 3  e 42 del dlgs 112/99, requisiti confermati dall’art. 36 del d.l. 248/2007 convertito nella legge  n. 31/2008  ossia del titolo abilitativo alla notifica  degli atti giudiziari  prevista dalla legge 56/1951, dall’art. 31 della legge 146/1998 e piu’ di recente dal dlgs 59/2010  art. 12 e 13,  che ha recepito la normativa comunitaria che disciplina la  materia delle abilitazioni alle notifiche richieste ai messi notificatori .
Infatti sia la Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 4212 del 19 luglio 1982  che  la Corte dei Conti – sezione di controllo sugli enti, con Determinazione n. 31/2008 del 28 marzo 2008 e  Determinazione n. 43 /2010,  ha  confermato che anche dopo l’entrata in vigore della succitata legge 31/2008 , la Societa Equitalia e’ assoggettata al controllo  della Corte dei Conti  ai sensi dell’art. 2,3, e 12 della  legge 259/1958,  essendo la Corte dei Conti tenuta a comunicare periodicamente alle due  “ Camere”  del Parlamento il risultato del controllo effettuato ai sensi dell’art. 7 della  stessa legge 258/1958 in ottemperanza a quanto previsto  dall’art. 100 comma 2 della Costituzione  con la seguente motivazione “ Restano in capo ad Equitalia  i presupposti di  un soggetto che fruisce di contribuzioni ordinarie pubbliche.
La Corte Costituzionale  con sentenza n. 258 del 22.11.2012  ha precisato che la notifica delle Cartelle Esattoriali in caso di irreperibilità, deve avvenire con le modalita stabilite dall’art. 60 del dpr 600/73, e che l’avviso di ricevimento della Raccomandata deve essere sottoscritta dal destinatario  ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa  in quanto si applica l’art. 3 comma 4 del d.l. 261/90 convertito nella legge 331/90.
Si chiede inoltre l’accesso agli atti dai quali risulti come  il Dirigente che ha  Iscritto a Ruolo il debito tributario imputato allo scrivente, sia stato assunto nei Ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr  748/72,  o nei  nuovi ruoli Dirigenziali  istituiti dal dlgs 29/93,
-    ruolo dei Dirigenti (  entrambi )  a cui si  poteva accedere esclusivamente  tramite Pubblico Concorso indetto  ai sensi dell’art. 97 della Costituzione,  
-    e non  si tratti invece di iscrizione a ruolo sottoscritta da chi non possiede il relativo titolo perche  si tratta di  :
1)      semplice Impiegato a cui e’ stato conferito  un incarico dirigenziale senza averne titolo,
2)      oppure si tratta di semplice impiegato a suo tempo inquadrato della 9° qualifica funzionale   che ha conseguito l’inquadramento nella Dirigenza tramite  Concorso Interno Riservato.

Procedure   queste ultime, che   la Corte Costituzionale  in svariate sentenze  ha qualificato  come   illecite  e illegittime , non solo perche  consentono a dei semplici impiegati  di Aggirare la regola del Pubblico concorso per l’accesso  alla Dirigenza,
-     ma sopra tutto perche  si sarebbe realizzato (con l’inquadramento nella Dirigenza  di semplici impiegati)  il doppio salto di categoria,  ossia lo scavalcamento  di fatto  della   categoria intermedia  dei “ QUADRI”, categoria  istituita dalla legge 190/95, legge  che  aveva apportato modifiche all’art. 2095 del codice civile.
-     Doppio salto di categoria  e di qualifica sanzionate come incostituzionali dalla Corte Costituzionale  (ex multis ) Sentenza n. 194/2002, Sentenza 314/1994 .
Il Tar del Lazio con Sentenza n. 6884 del 1/8/2011 e n. 7636/2011  ha  accertato che presso le  Agenzie delle Entrate  d’Italia sono presenti  numerosissimi  Impiegati  a cui e’ stato conferito l’incarico Dirigenziale  senza averne titolo, ossia senza aver superato un pubblico concorso indetto  ai sensi dall’art. 97 della Costituzione, per coprire posti vacanti nei ruoli dirigenziali della  carriera/  categoria Dirigenziale come individuata dall’art. 2095 del codice civile e all’art. 13 della legge 249/68, oppure inquadrati nella Dirigenza  tramite Concorsi Interni  e  riservati, anziche’   tramite  i Pubblici Concorsi previsti dalla Costituzione .
La mancanza del suddetto presupposto ( qualifica dirigenziale regolarmente conseguita) impedisce la corretta iscrizione a ruolo del debito tributario  nonche la riscossione coattiva dello stesso debito  ai  sensi :
  della  legge 858/1963  ( art. 1) , del dpr 633/72 ( art. 51) ,  del  dpr 600/73 ( art. 42) , del  dpr 43/88 ( art. 1,63 e 67) , dell’art. 65  dlgs 415/96  decreto con il quale e’ stata recepita la  direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993  e la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, e dove si  conferma che la riscossione coattiva  anche delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalita di cui all’art. 67  comma 2  del dpr 43/88, previsioni  tutte quante confermate  dall’art. 7 del dlgs 237/97
-  dove si prevede  che la “ riscossione coattiva avviene tramite  iscrizione a ruolo dei tributi e secondo le modalita   di cui all’art. 1, 63 e 67 comma 2 del dpr 43/88,  modalita  tutt’ora in vigore e dove si prevede rispettivamente :
1)  che  il  servizio di  riscossine coattiva di tutte le entrate  e’ affidato ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, individuati nei ruoli dirigenziali  le cui qualifiche erano state individuate ne D.M. 28 dicembre 1972  pubblicato nella G.U. n. 234 dell’11 sett. 1973, Dirigenti  a cui competevano e   funzioni   individuale all’art. 8 e nei quadri A,B,C,D,H,I, L,M1 della  tabella VI del dpr 748/72
 ( art. 1  comma 4 dpr 43/88 ), 
-    che  il  diritto alle  suddette funzioni dirigenziali  sono  confermate  anche all’art. 3 della legge 349/89 , dalla legge 358/91 e  dal  dpr 287/92 che all’art. 83 prevedeva  che le funzioni dirigenziali individuate nelle tabelle allegate  al dpr 748/72  e modificate dall’art. 10 e  tabella allegata alla legge 358/91, dovessero venire conferite  con le modalita di cui all’art. 76 dello stesso dpr 287/92,  al personale dirigente gia in servizio personale  individuato nel suddetto articolo 83, tra i   dirigenti vincitori di concorsi per la dirigenza indetti prima della data di entrata in vigore dello  stesso dpr 287/92, qualifiche e funzioni dirigenziali che dovevano continuare ad essere conferite in applicazione di quanto previsto dai quadri  A,B,cC,D,H,I,L,M1 della tabella VI allegata al dpr 748/72,
2) che i concessionari della riscossione ( Equitalia)  dovessero provvedere  alla riscossione dei tributi e delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri Enti Pubblici, con i ruoli resi esecutivi  “dall’Autorita Finanziaria”  ossia i  Dirigenti ex Intendenza di Finanza, ai sensi dell’art. 63 dpr 43/88 e dell’ art. 16 comma 3 legge 408/1990, attuali dirigenti dell’Agenzia delle Entrate,
3)  che l’Autorita Finanziaria, ossia  il  Dirigente  subentrato  nelle funzioni dell’ex Intendente di Finanza  ( Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate) appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario  territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta.
L’Autorita Finanziaria trasmette  poi,  alla Ragioneria per i  relativi controlli, copia del frontespizio dei ruoli  consegnati al concessionario della riscossione. ( art. 67  comma 2 lett. c  dpr 43/88 ).
4)  Che anche la  rateizzazione dei debiti di imposta iscritti in Ruoli formati dagli Uffici Finanziari devono in ogni caso essere adottati dal Dirigente dell’Ufficio come precisato  nella Circolare del Ministero delle Finanze Direzione Centrale Riscossione n. 184/E  del 6.09.1999, nel D.M.  n. 321 del 2 sett. 1999,  all’art. 5 del D.M. 17 sett. 1999.

-   Per quanto sopra esposto appare evidente la   non esigibilità del ruolo di riscossione, qualora lo stesso ( ruolo) non sia stato sottoscritto  dall’Autorita Finanziaria ossia da  un funzionario con la qualifica di :  “ Dirigente Superiore” ( art. 1 comma 2 , art. 63 e  67 dpr 43/88) ,
qualifica occorrente  per effetto della  equiparazione  dei ruoli  dei Dirigenti degli uffici centrali a quelli  degli uffici periferici, equiparazione  prevista  all’art. 25  comma 2 della legge 249/68 e  confermata  dall’art. 17 della legge 775/70,
-    ossia di un Dirigente   assunto tramite pubblico concorso, indetto ai sensi dell’art. 97 della Costituzione,  nei ruoli  dirigenziali della  Categoria Dirigenziale apicale  individuata all’art. 2095 del codice civile,  carriera  disciplinata dal dpr  748/72 nella quale si progrediva in base agli anni di permanenza nei diversi gradi o qualifiche dirigenziali,  individuate  nel D.M.  28 dicembre 1972,  per  i meriti  di servizio indicati  con apposito  punteggio  riportato  annualmente nelle  “note di qualifica” approvate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Finanze.
Secondo la Cassazione  sez. 5 n. 1462 del 10.11.2000 l’avviso di accertamento  e’ nullo  se non reca la sottoscrizione  del Dirigente  Capo  dell’Ufficio, ossia  del Dirigente  individuato  dalla succitata normativa  come  “ Autorita Finanziaria  “  o da altro impiegato della Carriera Direttiva Speciale, inquadrato nella nona qualifica funzionale, ossia  di coloro che erano stati assunti nei ruoli  impiegatizi  della carriera  “ mista”   ( concetto/direttiva)  carriera  che era stata abrogata dall’art. 147  ultimo comma del dpr 1077/70,
-          personale, a cui  il legislatore, aveva  riservato l’inquadramento nella  9° qualifica Funzionale, ossia la qualifica apicale della carriera/categoria impiegatizia ( art. 2095 c.c.) inquadramento  che si era realizzato in ottemperanza a quanto previsto dal d.l. 9/86 convertito nella legge 78/86,  dal dpr 1219/84,  dal dpr 266/87 ( art. 20) e dal dpr  44/90 ( art. 5) .



Il Consiglio di Stato  con sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 ha affermato che il cittadino raggiunto dalla notifica di atto di accertamento tributario, ha diritto d’accesso agli atti attestanti la validita della iscrizione a ruolo del tributo che lo riguarda, validita della iscrizione a ruolo comprovata dalla sottoscrizione del suddetto ruolo (  esclusivamente )  da parte dell’Autorita Finanziaria  ossia dal Dirigente assunto tramite pubblico concorso.
La Corte di Cassazione  sez. 3° civ. con Sentenza 2/20 aprile 2012  n. 6283 ha tenuto a precisare  che la Pubblica Amministrazione  ha l’obbligo di annullare in tempi ragionevoli il provvedimento riconosciuto illegittimo  o comunque errato, anche qualora siano scaduti i termini utili per impugnare l’atto  davanti alla Commissione Tributaria.
Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, con  Ordinanza n. 05619/2013 del 26.11.2013,  sul ricorso  Reg. Gen.  N. 2979/2011 proposto dall’Agenzia delle Entrate,
 ha rimesso gli atti  alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto rilevante e fondata la questione  sollevata  sulla presunta  incostituzionalità  dell’art. 8, comma 24  del d.l. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, con il quale vengono fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati,  oppure  a  vincitori di concorsi  interni   banditi in violazione  dell’art. 3 e  97 della Costituzione.
La Corte di Cassazione sottolinea  infatti, che la norma ( art. 8 co. 24 dl.16/2012 convertito  nella  Legge 44/2012)   AGGIRA la Regola Costituzionale di accesso  ai pubblici uffici,  attraverso pubblico concorso, Regola posta a garanzia del Buon Andamento Amministrativo sancito dall’art. 97 della Costituzione,   Regola Costituzionale  richiamata  dalla stessa Corte Costituzionale  in moltissime sentenze, tra le quali ( ex multis)  Sentenza  n. 205/2004 e  la  Sentenza  n.194 del 16.05.2012, sentenze nelle quali  la Corte  Costituzionale precisa che  :
-                          “ la regola del pubblico concorso puo dirsi rispettata  solo quando le selezioni del
  personale non siano caratterizzate  da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione nell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi,  e che  non e’ ammissibile la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno con scivolamenti automatici verso posizioni superiori per la copertura della totalita dei posti vacanti”…………………..
-                 “Che  la  violazione  dell’art. 3 e 97 della Costituzione determina la diminuzione della   fiducia  dei Cittadini  riposta  in una  Pubblica Amministrazione che nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge,  deve presentarsi Competente,  Imparziale ed Efficiente,  e che nell’esercizio dei suoi poteri e’ tenuta a garantire anche  il  principio di  Uguaglianza contenuto nell’art. 51 della Costituzione, principio che garantisce  condizioni di uguaglianza tra i cittadini che aspirano ricoprire incarichi nei pubblici uffici secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.  
Per quanto sopra esposto si chiede che venga rilasciata apposita documentazione  comprovante  la qualifica dirigenziale  conseguita tramite pubblico concorso, sia  di colui/colei che ha provveduto alla  “iscrizione  a ruolo “ del debito tributario imputato allo scrivente, nonche la  documentazione comprovante il  conseguimento, (da parte del  suddetto)  della  categoria/carriera  dirigenziale, ottenuta  esclusivamente tramite pubblico concorso, da parte di colui o colei  che sottoscrive  il Provvedimento ( Cartella/ Avviso di Accertamento) ed  a cui con  la presente si  fa riscontro.
Ossia  si chiede la dimostrazione che se si tratti  effettivamente  dell’Autorita Finanziaria  individuata dall’art. 1,63 e 67 del dpr 43/88 ossia si tratti  di un Dirigente assunto nei Ruoli Dirigenziali  della  Carriera/Categoria Dirigenziale  disciplinata dal dpr 748/72,  e  modificata dal dlgs 29/93  ( decreto legislativo  29/93 confluito nell’attuale dlgs 165/2001)   decreto  che  pur  avendo  apportato  profonde  modifiche alla precedente Carriera Dirigenziale
-   “ aveva fatte  salve,  all’art. 2 comma 4,  le funzioni dirigenziali  dei dirigenti in servizio  e le “ Professionalita , acquisite  da costoro, nel precedente ordinamento e nel rispetto del precedente ordine nel ruolo “  - ossia  nel rispetto dei  i ruoli  di anzianita e  delle qualifiche  dirigenziali  acquisite nei ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria.
-   Dirigenti  ( ex Intendenti di Finanza ) a cui doveva  continuare ad essere garantita  la  Direzione degli Uffici Finanziari nel rispetto di quanto  previsto dalla legge 358/91  e del dpr 287/92 ( art. 76) e  quanto gia previsto  dall’art. 1 della legge 312/80, dove si precisava che il  personale Dirigente  dovesse rimanere escluso dagli inquadramenti nelle “ Qualifiche Funzionali  istituite dalla stessa legge ( 312/80), esclusione ( dall’inquadramento nelle qualifiche funzionali ) che veniva estesa anche  al personale  di qualifica e categoria inferiore a quella Dirigenziale, ossia al personale  assunto nei  ruoli della  Carriera/Categoria impiegatizia della ex  Carriera Direttiva/Speciale,
purche inquadrato nelle  qualifiche apicali  “ ad esaurimento” di quest’ultima .
-   Carriera Direttiva Speciale   che al momento della emanazione della legge 312/80, risultava Soppressa  da dieci anni ai sensi dell’art. 147 del dpr 1077/70, e che  pertanto, la suddetta carriera speciale,  nell’ordine gerarchico dei ruoli e delle carriere  risultava  INFERIORE a quella  Direttiva Ordinaria dei Dirigenti  del Ministero delle Finanze, come confermato dall’art. 60 ultimo comma del dpr 748/72 appositamente richiamato all’art. 1 della legge 312/80.
-  Infatti  gli unici  Veri Dirigenti del Ministero delle Finanze sono coloro  a cui  fa riferimento
l’art. 1 comma 4,  l’art 63  e l’art. 67 comma 2 lett. c)  del dpr  43/88  che in combinato disposto con l’art. 7  e l’art. 2 del dlgs 237/97  “ conferiva  “  e tutt’ora conferisce al Dirigente  del Ministero dell’Economia e Finanze, assunto tramite Pubblico Concorso, indetto per la copertura di posti vacanti nei Ruoli Dirigenziali  della Carriera degli ex Intendenti di Finanza e carriere equiparate,   il
 “ potere” di rendere  Esecutivi  i ruoli di riscossione  dei tributi e delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri Enti Pubblici , apponendo il “ visto di esecutorietà  sui ruoli di riscossione”  da trasmettere  al Concessionario della riscossione ( Equitalia) territorialmente competente,
-  “  Visto di Esecutorietà  che competeva esclusivamente ai Dirigenti, individuati come  “ Autorita  Finanziaria “ dall’ art. 1 della  legge 858/63,  dal dpr 633/72  art. 51,  dal dpr 600/73 art. 42,  dal dpr 43/88 artt. 1,63,67.
Dirigenti  del Ministero delle Finanze  alla  cui carriera erano equiparati  tutti gli   altri Dirigenti dello Stato,  compresa la carriera  dei Segretari Comunali  ai sensi  dell’art. 25 tabella D del dpr 749/72, dell’art. 11 bis della legge 432/81,  dell’art. 2 della legge 72/85, dell’art. 58 della  legge 668/86, del dlgs 267/2000 art. 101 comma 4 bis, dove si prevede che le disposizioni  dell’art. 23 bis  del dlgs 165/2001 si applicano ai Segretari Comunali e provinciali equiparati ai Dirigenti Statali,  equitazione che riguardava anche il   trattamento economico  ai sensi  dell’art. 3 della legge 549/95 dell’art.  24  comma 5  della legge 448/98, dall’art. 1 comma 578 della legge 296/06  compresi i  Dirigenti  della Polizia di Stato,  dei  Colonnelli e Generali  delle forze Armate,  dei  Dirigenti  della  Carriera Prefettizia.
-   Equiparazione del  trattamento  giuridico ed economico  dei Segretari Comunali  a quello dei  Dirigenti del Ministero delle Finanze, che si era concretizzata dopo che l’art. 17 comma 82 della legge 127/97 aveva abrogato le norme in base alle quali i Segretari Comunali  assieme ai Dirigenti del Ministero delle Finanze erano stati ERRONEAMENTE  inquadrati nella Nona Qualifica Funzionale,  inquadramento che aveva comportato di fatto la loro Retrocessione di Categoria/Carriera, ( da quella dirigenziale a quella impiegatizia ) come individuata all’art. 2095 del codice civile.
Ma mentre i Segretari Comunali  ai sensi dell’art. 17 comma 82 della legge 127/97, dell’art. 101 comma 4 bis del dlgs 267/2000 e  dell’art. 7 comma 2 della legge 145/2002,  sono stati restituiti ai “Ruoli” di legittima appartenenza, ossia nei ruoli  dirigenziali nei quali erano stati inquadrati al momento della loro assunzione in servizio, una volta superato il periodo di prova, quali vincitori di pubblico concorso indetto ai sensi dell’art. 97 della Costituzione,
-   altrettanta  identica  restituzione ai ruoli  dirigenziali di legittima appartenenza  non si e’ realizzata  per i Dirigenti del  Ministero dell’Economia e Finanze,  che  oltre a subire la “Beffa” della loro  retrocessione in carriera per effetto dell’illecito e illegittimo inquadramento nella Nona qualifica funzionale, hanno dovuto subire la “  L’OLTRAGGIO ”  di vedere  i loro incarichi  Dirigenziali assegnati  a dei semplici impiegati,  spesso privi del diploma di laurea, conferimento che si e’ realizzato  in aperta violazione  dei principi  dettati dalla  Costituzione  ( gerarchia) e di qualche  decina  di leggi sul pubblico impiego . 
-    Infatti come ci ha raccontato il Tar del Lazio nella sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 e come ci ha confermato il Consiglio di Stato  nella recente  sentenza n. 1061 del 5.03.2014 ,  il Ministero dell’Economia e Finanze,  anziche operare nel rispetto della legalita ,  ha preferito  conferire  gli incarichi Dirigenziali, scippati ai veri Dirigenti,  a dei  semplici impiegati,  
-    oppure a   dei  vincitori  di concorsi interni,  le cui graduatorie  anziche fatte scorrere fino al 2010 come prevedeva la legge,  si sono fermate all’anno della loro formazione, nonostante  che  con apposita legge  emanata annualmente se ne prevedesse   lo scorrimento  ai sensi  della  legge 437/93 art. 3 comma 22,  del  dpr 487/94 art. 15 comma 7, della  legge 296/06 art. 1 commi 481, 530 e 536,  e nonostante  la   Suprema Corte  con Sentenza n. 3252/2003  ed il  Tar del Lazio sez. II° con sentenza  n. 8742 del 15.09.2009  avessero  precisato che “ lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida costituisce un  ATTO D’OBBLIGO  e non  atto meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione, precisazione ribadita dalla   recente sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato .
-   E tanta illegalità si e’ realizzata non per caso,  ma in base ad un preciso disegno criminale, quello di  inserire  ai vertici dello Stato,  ossia  nei posti Di  Vero Potere, scippati alle piu’ alte cariche dello Stato ( vedi  gli  Intendenti di Finanza), degli  individui  che non possono che essere  complici di un certo sistema altamente illegale “  dal momento che tutti gli atti firmati da costoro   essendo inficiati da Nullita Insanabile    provocheranno  un danno all’ Erario di dimensioni incalcolabili, danno su cui  la Magistratura Civile Penale e Contabile e tenuta ad indagare .



Data …………………..                                       firma