Come far Annullare
tutte le Cartelle Esattoriali
dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia (Fac-simile)
Ad Equitalia
All’ Agenzia delle Entrate
(Citta) ………………………………
OGGETTO : RICHIESTA DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012 ART. 1 COMMI DA
537 A 544
DELLA CARTELLA ESATTORIALE /AVVISO DI ACCERTAMENTO,
NUMERO ……… …
NOTIFICATO DA ………………………………………………… IL………………………. DI EURO ………………
E CONTESTUALE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATIO N. 3812 DEL 27 GIUGNO 2012
( Sentenza Consiglio di Stato n. 3812 del 27 giugno 2012)
Il sottoscritto nato
a ……………………………………….il .............................................
Residente ………………………….. via ………………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………partita Iva…………………….
in riferimento alla cartella
citata in oggetto, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.
78 del dpr 445/2000 per le dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
di aver diritto
all’annullamento della Cartella/Avviso di cui all’oggetto ai sensi
- dell’art. 1
commi da 537 a 544 della legge 228/2012,
- dell’art. 3
comma 6 del d.l. 261/90 convertito nella
legge 331/90,
- dell’art. 2 del D.M. n. 37 dell’11 febbraio
1997 ( G.U. n. 53 del 5.03.97) dove si prevede che : l’Amministrazione
Finanziaria puo procedere all’annullamento o alla rinuncia
dell’imposizione tributaria in caso di
auto accertamento, senza necessita di istanza di parte, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità
dell’atto o dell’imposizione (….) e all’art. 3 dove si prevede che : nell’attivita di cui all’art. 2 e’ data
priorita alle fattispecie di rilevante interesse generale e, tra queste ultime,
quelle per le quali sia in atto o vi sia
il rischio di un VASTO CONTENZIOSO,
- e per dimostrare la sussistenza del suddetto
diritto in capo allo scrivente,
chiede l’accesso agli atti
dai quali si
possa chiaramente desumere che il Messo
Notificatore della Cartella Esattoriale
o dell’Avviso di Accertamento notificato
allo scrivente nei termini e con le modalita indicate in oggetto, risulti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e 42 del dlgs 112/99, requisiti confermati dall’art.
36 del d.l. 248/2007 convertito nella legge
n. 31/2008 ossia del titolo abilitativo alla notifica degli atti giudiziari prevista dalla legge 56/1951, dall’art. 31
della legge 146/1998 e piu’ di recente dal dlgs 59/2010 art. 12 e 13,
che ha recepito la normativa comunitaria che disciplina la materia delle abilitazioni alle notifiche
richieste ai messi notificatori .
Infatti sia la Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n.
4212 del 19 luglio 1982 che la Corte dei Conti – sezione di controllo
sugli enti, con Determinazione n. 31/2008 del 28 marzo 2008 e Determinazione n. 43 /2010, ha
confermato che anche dopo l’entrata in vigore della succitata legge
31/2008 , la Societa Equitalia e’ assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2,3, e 12 della legge 259/1958, essendo la Corte dei Conti tenuta a
comunicare periodicamente alle due “
Camere” del Parlamento il risultato del
controllo effettuato ai sensi dell’art. 7 della
stessa legge 258/1958 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 100 comma 2 della Costituzione con la seguente motivazione “ Restano in capo
ad Equitalia i presupposti di un soggetto che fruisce di contribuzioni
ordinarie pubbliche.
La Corte Costituzionale
con sentenza n. 258 del 22.11.2012
ha precisato che la notifica delle Cartelle Esattoriali in caso di
irreperibilità, deve avvenire con le modalita stabilite dall’art. 60 del dpr
600/73, e che l’avviso di ricevimento della Raccomandata deve essere
sottoscritta dal destinatario ovvero da
persona di famiglia o addetto alla casa
in quanto si applica l’art. 3 comma 4 del d.l. 261/90 convertito nella
legge 331/90.
Si chiede inoltre l’accesso agli atti dai quali risulti come
il Dirigente che ha Iscritto a Ruolo il debito
tributario imputato allo scrivente, sia stato assunto nei Ruoli Dirigenziali della
Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748/72, o nei
nuovi ruoli Dirigenziali
istituiti dal dlgs 29/93,
- ruolo dei Dirigenti ( entrambi ) a cui si
poteva accedere esclusivamente tramite
Pubblico Concorso indetto ai sensi
dell’art. 97 della Costituzione,
- e non si tratti invece di iscrizione a ruolo
sottoscritta da chi non possiede il relativo titolo perche si tratta di :
1)
semplice Impiegato a cui e’ stato conferito un incarico dirigenziale senza averne titolo,
2)
oppure si tratta di semplice impiegato a suo tempo
inquadrato della 9° qualifica funzionale
che ha conseguito l’inquadramento
nella Dirigenza tramite Concorso Interno Riservato.
Procedure queste ultime, che la
Corte Costituzionale in svariate
sentenze ha qualificato come illecite e illegittime , non solo perche consentono a dei semplici impiegati di Aggirare la regola del Pubblico concorso
per l’accesso alla Dirigenza,
- ma sopra tutto
perche si sarebbe realizzato (con
l’inquadramento nella Dirigenza di
semplici impiegati) il doppio salto di
categoria, ossia lo scavalcamento di fatto
della categoria intermedia dei “ QUADRI”, categoria istituita dalla legge 190/95, legge che
aveva apportato modifiche all’art. 2095 del codice civile.
- Doppio
salto di categoria e di qualifica sanzionate come
incostituzionali dalla Corte Costituzionale
(ex multis ) Sentenza n. 194/2002, Sentenza 314/1994 .
Il Tar del Lazio con Sentenza n. 6884 del 1/8/2011 e n.
7636/2011 ha accertato che presso le Agenzie delle Entrate d’Italia sono presenti numerosissimi
Impiegati a cui e’ stato
conferito l’incarico Dirigenziale senza
averne titolo, ossia senza aver superato un pubblico concorso indetto
ai sensi dall’art. 97 della Costituzione, per coprire posti vacanti nei
ruoli dirigenziali della carriera/ categoria Dirigenziale come individuata
dall’art. 2095 del codice civile e all’art. 13 della legge 249/68, oppure
inquadrati nella Dirigenza tramite
Concorsi Interni e riservati, anziche’ tramite i Pubblici Concorsi previsti dalla
Costituzione .
La mancanza del suddetto presupposto ( qualifica
dirigenziale regolarmente conseguita) impedisce la corretta iscrizione a ruolo
del debito tributario nonche la
riscossione coattiva dello stesso debito ai sensi :
- della legge 858/1963 ( art. 1) , del dpr 633/72 ( art. 51) , del dpr
600/73 ( art. 42) , del dpr 43/88 ( art.
1,63 e 67) , dell’art. 65 dlgs
415/96 decreto con il quale e’ stata
recepita la direttiva 93/22/CEE del 10
maggio 1993 e la direttiva 93/6/CEE del
15 marzo 1993, e dove si conferma che la
riscossione coattiva anche delle
contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalita di cui all’art.
67 comma 2 del dpr 43/88, previsioni tutte quante confermate dall’art. 7 del dlgs 237/97
- dove si
prevede che la “ riscossione coattiva
avviene tramite iscrizione a ruolo dei
tributi e secondo le modalita di cui
all’art. 1, 63 e 67 comma 2 del dpr 43/88,
modalita tutt’ora in vigore e dove
si prevede rispettivamente :
1) che il servizio di
riscossine coattiva di tutte le entrate e’ affidato ai Dirigenti del Ministero delle
Finanze, individuati nei ruoli dirigenziali le cui qualifiche erano state individuate ne
D.M. 28 dicembre 1972 pubblicato nella
G.U. n. 234 dell’11 sett. 1973, Dirigenti
a cui competevano e funzioni individuale all’art. 8 e nei quadri A,B,C,D,H,I,
L,M1 della tabella VI del dpr 748/72
( art. 1 comma 4 dpr 43/88 ),
- che
il diritto alle suddette funzioni dirigenziali sono confermate
anche all’art. 3 della legge 349/89 , dalla legge 358/91 e dal dpr 287/92 che all’art. 83 prevedeva che le funzioni dirigenziali individuate nelle
tabelle allegate al dpr 748/72 e modificate dall’art. 10 e tabella allegata alla legge 358/91, dovessero
venire conferite con le modalita di cui
all’art. 76 dello stesso dpr 287/92, al
personale dirigente gia in servizio personale individuato nel suddetto articolo 83, tra
i dirigenti vincitori di concorsi per la
dirigenza indetti prima della data di entrata in vigore dello stesso dpr 287/92, qualifiche e funzioni
dirigenziali che dovevano continuare ad essere conferite in applicazione di
quanto previsto dai quadri A,B,cC,D,H,I,L,M1
della tabella VI allegata al dpr 748/72,
2) che i concessionari della riscossione ( Equitalia) dovessero provvedere alla riscossione dei tributi e delle entrate
di spettanza dello Stato e degli altri Enti Pubblici, con i ruoli resi
esecutivi “dall’Autorita Finanziaria”
ossia i Dirigenti ex Intendenza di Finanza, ai
sensi dell’art. 63 dpr 43/88 e dell’ art. 16 comma 3 legge 408/1990, attuali
dirigenti dell’Agenzia delle Entrate,
3) che l’Autorita Finanziaria,
ossia il
Dirigente subentrato nelle funzioni dell’ex Intendente di Finanza ( Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate)
appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia
ricevuta.
L’Autorita Finanziaria trasmette poi, alla Ragioneria per i relativi controlli, copia del frontespizio
dei ruoli consegnati al concessionario
della riscossione. ( art. 67 comma 2
lett. c dpr 43/88 ).
4) Che anche la rateizzazione dei debiti di imposta iscritti
in Ruoli formati dagli Uffici Finanziari devono in ogni caso essere adottati
dal Dirigente dell’Ufficio come precisato
nella Circolare del Ministero delle Finanze Direzione Centrale
Riscossione n. 184/E del 6.09.1999, nel
D.M. n. 321 del 2 sett. 1999, all’art. 5 del D.M. 17 sett. 1999.
- Per quanto sopra esposto appare evidente la non esigibilità del ruolo di riscossione,
qualora lo stesso ( ruolo) non sia
stato sottoscritto dall’Autorita
Finanziaria ossia da un funzionario con
la qualifica di : “ Dirigente Superiore” ( art. 1 comma 2 , art. 63 e 67 dpr 43/88) ,
qualifica occorrente per effetto della equiparazione
dei ruoli dei Dirigenti degli
uffici centrali a quelli degli uffici periferici,
equiparazione prevista all’art. 25
comma 2 della legge 249/68 e
confermata dall’art. 17 della
legge 775/70,
- ossia di un
Dirigente assunto tramite pubblico
concorso, indetto ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, nei ruoli dirigenziali della Categoria Dirigenziale apicale individuata all’art. 2095 del codice civile, carriera disciplinata dal dpr 748/72 nella quale si progrediva in base agli
anni di permanenza nei diversi gradi o qualifiche dirigenziali, individuate nel D.M.
28 dicembre 1972, per i meriti di servizio indicati con apposito
punteggio riportato annualmente nelle “note di qualifica” approvate dal Consiglio di
Amministrazione del Ministero delle Finanze.
Secondo la Cassazione
sez. 5 n. 1462 del 10.11.2000 l’avviso di accertamento e’ nullo
se non reca la sottoscrizione del
Dirigente Capo dell’Ufficio, ossia del Dirigente
individuato dalla succitata
normativa come “ Autorita
Finanziaria “ o da altro impiegato della Carriera Direttiva Speciale, inquadrato
nella nona qualifica funzionale,
ossia di coloro che erano stati assunti
nei ruoli impiegatizi della carriera “ mista” (
concetto/direttiva) carriera che era stata abrogata
dall’art. 147 ultimo comma del dpr
1077/70,
-
personale, a cui il legislatore, aveva riservato l’inquadramento nella 9° qualifica Funzionale, ossia la qualifica
apicale della carriera/categoria
impiegatizia ( art. 2095 c.c.) inquadramento che si era realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dal d.l. 9/86 convertito nella legge 78/86, dal dpr 1219/84, dal dpr 266/87 ( art. 20) e dal dpr 44/90 ( art. 5) .
Il Consiglio di Stato
con sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 ha affermato che il cittadino
raggiunto dalla notifica di atto di accertamento tributario, ha diritto
d’accesso agli atti attestanti la validita della iscrizione a ruolo del tributo
che lo riguarda, validita della iscrizione a ruolo comprovata dalla sottoscrizione
del suddetto ruolo ( esclusivamente ) da parte dell’Autorita Finanziaria ossia dal Dirigente assunto tramite pubblico
concorso.
La Corte di Cassazione
sez. 3° civ. con Sentenza 2/20 aprile 2012 n. 6283 ha tenuto a precisare che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di annullare in tempi
ragionevoli il provvedimento riconosciuto illegittimo o comunque errato, anche qualora siano
scaduti i termini utili per impugnare l’atto
davanti alla Commissione Tributaria.
Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, con Ordinanza n. 05619/2013 del 26.11.2013, sul ricorso
Reg. Gen. N. 2979/2011 proposto
dall’Agenzia delle Entrate,
ha rimesso gli
atti alla Corte Costituzionale, avendo
ritenuto rilevante e fondata la questione sollevata
sulla presunta incostituzionalità
dell’art. 8, comma 24 del d.l. 16/2012 convertito nella
legge 44/2012, con il quale vengono fatti salvi gli incarichi dirigenziali
conferiti a semplici impiegati,
oppure a vincitori di concorsi interni banditi
in violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione.
La Corte di Cassazione sottolinea infatti, che la norma ( art. 8 co. 24
dl.16/2012 convertito nella Legge 44/2012) AGGIRA la Regola Costituzionale di
accesso ai pubblici uffici, attraverso pubblico concorso, Regola posta a
garanzia del Buon Andamento Amministrativo sancito dall’art. 97 della
Costituzione, Regola
Costituzionale richiamata dalla stessa Corte Costituzionale in moltissime sentenze, tra le quali ( ex
multis) Sentenza n. 205/2004 e
la Sentenza n.194 del 16.05.2012, sentenze nelle quali la Corte Costituzionale precisa che :
-
“ la regola del
pubblico concorso puo dirsi rispettata solo quando le selezioni del
personale non siano
caratterizzate da arbitrarie e
irragionevoli forme di restrizione nell’ambito dei soggetti legittimati a
parteciparvi, e che non e’ ammissibile la riserva integrale dei
posti disponibili in favore di personale interno con scivolamenti automatici
verso posizioni superiori per la copertura della totalita dei posti vacanti”…………………..
-
“Che la violazione
dell’art. 3 e 97 della Costituzione
determina la diminuzione della fiducia dei Cittadini
riposta in una Pubblica Amministrazione che nell’esercizio
dei poteri conferiti dalla legge, deve
presentarsi Competente, Imparziale ed
Efficiente, e che nell’esercizio dei
suoi poteri e’ tenuta a garantire anche
il principio di Uguaglianza contenuto nell’art. 51 della
Costituzione, principio che garantisce
condizioni di uguaglianza tra i cittadini che aspirano ricoprire incarichi
nei pubblici uffici secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
Per quanto sopra esposto si chiede che venga rilasciata
apposita documentazione comprovante la qualifica dirigenziale conseguita tramite pubblico concorso, sia di colui/colei che ha provveduto alla “iscrizione
a ruolo “ del debito tributario
imputato allo scrivente, nonche la
documentazione comprovante il
conseguimento, (da parte del
suddetto) della categoria/carriera dirigenziale, ottenuta esclusivamente tramite pubblico concorso, da
parte di colui o colei che sottoscrive il Provvedimento ( Cartella/ Avviso di
Accertamento) ed a cui con la presente si fa riscontro.
Ossia si chiede la
dimostrazione che se si tratti
effettivamente dell’Autorita Finanziaria individuata dall’art. 1,63 e 67 del dpr 43/88
ossia si tratti di un Dirigente assunto
nei Ruoli Dirigenziali della Carriera/Categoria Dirigenziale disciplinata dal dpr 748/72, e
modificata dal dlgs 29/93 (
decreto legislativo 29/93 confluito
nell’attuale dlgs 165/2001) decreto che pur
avendo apportato profonde modifiche alla precedente Carriera
Dirigenziale
- “ aveva
fatte salve, all’art. 2 comma 4, le funzioni dirigenziali dei
dirigenti in servizio e le “ Professionalita , acquisite da
costoro, nel precedente ordinamento
e nel rispetto del precedente ordine nel ruolo “ - ossia nel rispetto dei i ruoli di anzianita e delle qualifiche dirigenziali
acquisite nei ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria.
- Dirigenti ( ex Intendenti di Finanza ) a cui doveva continuare ad essere garantita la
Direzione degli Uffici Finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla legge 358/91 e del dpr 287/92 ( art. 76) e quanto gia
previsto dall’art. 1 della legge 312/80,
dove si precisava che il personale
Dirigente dovesse rimanere escluso dagli
inquadramenti nelle “ Qualifiche Funzionali istituite dalla stessa legge ( 312/80), esclusione
( dall’inquadramento nelle qualifiche funzionali ) che veniva estesa anche al personale
di qualifica e categoria inferiore a quella Dirigenziale, ossia al
personale assunto nei ruoli della
Carriera/Categoria impiegatizia della ex
Carriera Direttiva/Speciale,
purche inquadrato nelle qualifiche apicali “ ad esaurimento” di quest’ultima .
- Carriera Direttiva
Speciale che al momento della
emanazione della legge 312/80, risultava Soppressa da dieci anni ai sensi dell’art. 147 del dpr
1077/70, e che pertanto, la suddetta
carriera speciale, nell’ordine
gerarchico dei ruoli e delle carriere risultava INFERIORE a quella Direttiva Ordinaria dei Dirigenti del Ministero delle Finanze, come confermato
dall’art. 60 ultimo comma del dpr 748/72 appositamente richiamato all’art. 1
della legge 312/80.
- Infatti gli unici Veri Dirigenti del Ministero delle Finanze sono
coloro a cui fa riferimento
l’art. 1 comma 4,
l’art 63 e l’art. 67 comma 2
lett. c) del dpr 43/88 che in combinato disposto con l’art. 7 e l’art. 2 del dlgs 237/97 “ conferiva
“
e tutt’ora conferisce al Dirigente
del Ministero dell’Economia e Finanze, assunto tramite Pubblico Concorso,
indetto per la copertura di posti vacanti nei Ruoli Dirigenziali della Carriera degli ex Intendenti di Finanza e
carriere equiparate, il
“ potere” di rendere
Esecutivi i ruoli di
riscossione dei tributi e delle entrate
di spettanza dello Stato e degli altri Enti Pubblici , apponendo il “ visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione” da trasmettere al Concessionario della riscossione (
Equitalia) territorialmente competente,
- “ Visto di Esecutorietà che competeva esclusivamente ai Dirigenti,
individuati come “ Autorita
Finanziaria “ dall’ art. 1 della
legge 858/63, dal dpr 633/72 art. 51,
dal dpr 600/73 art. 42, dal dpr
43/88 artt. 1,63,67.
Dirigenti del
Ministero delle Finanze alla cui carriera erano equiparati tutti gli
altri Dirigenti dello Stato,
compresa la carriera dei
Segretari Comunali ai sensi dell’art. 25 tabella D del dpr 749/72,
dell’art. 11 bis della legge 432/81, dell’art.
2 della legge 72/85, dell’art. 58 della
legge 668/86, del dlgs 267/2000 art. 101 comma 4 bis, dove si prevede
che le disposizioni dell’art. 23
bis del dlgs 165/2001 si applicano ai
Segretari Comunali e provinciali equiparati ai Dirigenti Statali, equitazione che riguardava anche il trattamento
economico ai sensi dell’art. 3 della legge 549/95 dell’art. 24
comma 5 della legge 448/98,
dall’art. 1 comma 578 della legge 296/06 compresi i Dirigenti
della Polizia di Stato, dei Colonnelli e Generali delle forze Armate, dei Dirigenti della
Carriera Prefettizia.
- Equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei Segretari Comunali a quello dei
Dirigenti del Ministero delle Finanze, che si era concretizzata dopo che
l’art. 17 comma 82 della legge 127/97 aveva abrogato le norme in base alle
quali i Segretari Comunali assieme ai
Dirigenti del Ministero delle Finanze erano stati ERRONEAMENTE inquadrati nella Nona Qualifica Funzionale, inquadramento che aveva comportato di fatto
la loro Retrocessione di Categoria/Carriera, ( da quella dirigenziale a quella
impiegatizia ) come individuata all’art. 2095 del codice civile.
Ma mentre i Segretari Comunali ai sensi dell’art. 17 comma 82 della legge
127/97, dell’art. 101 comma 4 bis del dlgs 267/2000 e dell’art. 7 comma 2 della legge 145/2002, sono stati restituiti ai “Ruoli” di legittima
appartenenza, ossia nei ruoli dirigenziali
nei quali erano stati inquadrati al momento della loro assunzione in servizio,
una volta superato il periodo di prova, quali vincitori di pubblico concorso
indetto ai sensi dell’art. 97 della Costituzione,
- altrettanta
identica restituzione ai ruoli
dirigenziali di legittima appartenenza non si e’ realizzata per i Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che
oltre a subire la “Beffa” della loro
retrocessione in carriera per effetto dell’illecito e illegittimo
inquadramento nella Nona qualifica funzionale, hanno dovuto subire la “ L’OLTRAGGIO ”
di vedere i loro incarichi Dirigenziali assegnati a dei semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea, conferimento
che si e’ realizzato in aperta
violazione dei principi dettati dalla
Costituzione ( gerarchia) e di
qualche decina di leggi sul pubblico impiego .
- Infatti come ci
ha raccontato il Tar del Lazio nella sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 e come
ci ha confermato il Consiglio di Stato
nella recente sentenza n. 1061
del 5.03.2014 , il Ministero
dell’Economia e Finanze, anziche operare
nel rispetto della legalita , ha
preferito conferire gli incarichi Dirigenziali, scippati ai veri
Dirigenti, a dei semplici impiegati,
- oppure a dei vincitori
di concorsi interni, le cui
graduatorie anziche fatte scorrere fino
al 2010 come prevedeva la legge, si sono
fermate all’anno della loro formazione, nonostante che con
apposita legge emanata annualmente se ne
prevedesse lo scorrimento ai sensi
della legge 437/93 art. 3 comma
22, del
dpr 487/94 art. 15 comma 7, della legge 296/06 art. 1 commi 481, 530 e 536, e nonostante la Suprema Corte
con Sentenza n. 3252/2003 ed il Tar del Lazio sez. II° con sentenza n. 8742 del 15.09.2009 avessero precisato che “ lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida costituisce
un ATTO D’OBBLIGO e non atto meramente discrezionale della Pubblica
Amministrazione, precisazione ribadita dalla recente
sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato .
- E tanta illegalità si e’ realizzata non
per caso, ma in base ad un preciso
disegno criminale, quello di
inserire ai vertici dello
Stato, ossia nei posti Di
Vero Potere, scippati alle piu’ alte cariche dello Stato ( vedi gli Intendenti di Finanza), degli individui che non possono che essere complici di un “ certo sistema altamente
illegale “ dal momento che tutti
gli atti firmati da costoro essendo
inficiati da Nullita Insanabile provocheranno un danno all’ Erario di dimensioni
incalcolabili, danno su cui la
Magistratura Civile Penale e Contabile e tenuta ad indagare .
Data ………………….. firma