537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le società' incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
legge, gli enti e le società' incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte di Equitalia, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dalla notifica, da parte di Equitalia, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
sotteso.
DALLA PRESENTAZIONE DELL ' ISTANZA :
539. Entro 10 giorni, Equitalia trasmette all'ente creditore, la dichiarazione del debitore, per ev. conferma delle sue ragioni ed ottenere, in caso affermativo, l'atto di sospensione. 60 giorni dopo,l'ente creditore deve comunicare al debitore la correttezza della sua documentazione e trasmettere ad Equitalia l'atto di sospensione o ad avvertirlo dell' inidoneita' a sospendere, comunicando adEquitalia che riprenda la riscossione.
540. Se l'ente creditore non fa questa comunicazione ad Equitalia, entro 220 giorni, quei crediti sono annullati di diritto ed il debitore e' automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente Equitalia elimina quegli importi dai suoi ruoli .
541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi.