lunedì 18 novembre 2013

NOTE SU EQUITALIA E RISCOSSIONI

 537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli enti e le  società'  incaricate  per  la  riscossione  dei
tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione»,
sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati
dal debitore
, effettuata ai sensi del comma 538.
 
 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica
, da parte di Equitalia,  del primo atto  di  riscossione  utile                                                                         o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva,                                                                                          eventualmente intrapresa dal concessionario  il contribuente                                                                                    presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una

dichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la  quale  venga
documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso
esecutivo;
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente
creditore;
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione
non ha preso parte;
    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore
dell'ente creditore;
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito
sotteso. 

DALLA  PRESENTAZIONE  DELL ' ISTANZA   :
  539. Entro 10 giorni, Equitalia trasmette all'ente  creditore, la dichiarazione del debitore, per ev. conferma delle sue ragioni ed ottenere, in  caso  affermativo, l'atto di sospensione. 60 giorni dopo,l'ente creditore deve comunicare al debitore la correttezza della sua documentazione e trasmettere ad Equitalia l'atto di sospensione o ad avvertirlo dell' inidoneita' a sospendere, comunicando adEquitalia che riprenda la riscossione.

  540. Se l'ente creditore non fa questa comunicazione ad Equitalia, entro 220 giorni, quei crediti sono  annullati di diritto ed il debitore  e' automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente Equitalia elimina quegli importi dai suoi ruoli .

  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,
si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
 
 542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di
trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei
carichi iscritti a ruolo. 

  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano
anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della
riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli
adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi.