sabato 10 maggio 2014

SARDEGNA ZONA FRANCA - INTERPELLO Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio

ALLA DIREZIONE REGIONALE
                                                                       DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                       VIA BACAREDDA
 martedì 6 maggio 2014                                                                                                        CAGLIARI


OGGETTO : INTERPELLO
 SULLA   LA VALIDITA E  ATTUALE APPLICABILITA DEL DLGS 75\1998,
 CONSULENZA GIURIDICA RICHIESTA AI SENSI DELLA  CIRCOLARE  DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE   N. 42 DEL 5.08.2011 


Premesso che ai sensi dell’art. 1 della legge 131\2003  anche in Italia , tutti i Trattati Internazionali  sono diventati costitutivi di obblighi che limitano la  sua potesta legislativa, vincolandola alle norme del diritto internazionale cosi come gia previsto all’art. 10 della Costituzione, ( vedi in tal senso  la sentenza n. 389\1989 della Corte Costituzionale),
Considerato che  in attuazione dell’art. 1 del dlgs 75\98,  con  l’Allegato  alla Deliberazione n. 8\40 del 27 Febbraio 2001 della Giunta Regionale della Sardegna,  sono state emanate le “ Disposizioni necessarie per  l’immediata operativita  della Zona Franca  di Cagliari  in ottemperanza a quanto previsto nel succitato decreto ( 75\98) , e che dette  disposizioni risultano confermate dal   DPCM 7 giugno 2001 (  pubblicato sulla G.U. 31 luglio 2001  n.176 ) che integra  dette disposizioni  prevedendo  l’immediata  operativita della zona franca di Cagliari, con l’affidamento della gestione  alla soc.con. per az. “ Zona Franca Cagliari” ( attuale free zone) con sede in Cagliari viale Diaz n. 86, che deve operare perche vengano estese alle restanti zone franche dell’isola le delimitazioni territoriali  dei  porti di Cagliari, Oristano, Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, e delle zone industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili, tenendo conto delle competenze trasferite dallo Stato alla Regione, dopo la modifica del Titolo V° della Costituzione
-          Considerato che il dlgs 75\98 e’ stato emanato in attuazione a quanto previsto:
-          1)  dall’art. 174 ( ex art. 158 TCE)  del Trattato sull’Unione Europea, previsione attualmente confermata nella  versione consolidata del suddetto Trattato  pubblicata  su GUCE  C 83\13  del 30.03.2010 dove  si precisa che :
-          “  per  promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa  sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a ridurre il divario di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare e’ rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizioni industriali e alle regioni che presentano gravi e permanenti  svantaggi naturali o demografici, quali le regioni settentrionali con bassissima densita demografica e le regioni insulari ( isole ) le zone transfontaliere e  quelle di montagna”,
-           e all’art. 175 prevede che :  “ gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’art. 174”,
-          2) e  all’art. 87 ex 92,  si prevede che non debbono venire considerati aiuti di Stato gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei territori  ove il tenore di vita sia  anormalmente basso ( rispetto alle altre Nazioni Europee)  o si abbia una grave forma di sottooccupazione”,
- Considerato che  le succitate problematiche devono essere applicate  su tutto il territorio dell’Unione Europea  in base al   principio di non discrimine, gia  stigmatizzato all’art. 14 della   Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  ( CEDU) , e all’art. 21 della Carta di Nizza,
-    e che il suddetto principio che risulta  profondamente radicato nella giurisprudenza e nelle  sentenze   della  Corte di Giustizia  di Strasburgo,  diffusamente riconosciuto come manifestazione del piu’ generale principio di eguaglianza, in nome del quale situazioni simili devono essere trattate in modo uguale, e in caso contrario,  in assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento deve  considerarsi Discriminatorio, e pertanto in contrasto  di quanto previsto dalla direttiva 2000\78\CE recepita in Italia  con il dlgs 216\2003,
-  Considerato  che  l’art. 170 del dpr 43\73 ( con il quale e’ stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, tutt’ora in vigore) , precisa che il Ministero delle Finanze con decreto emanato di concerto con il Ministro del Commercio con l’Estero e sentito il comitato consultivo di cui all’art. 221, stabilisce le disposizioni e le formalita e le condizioni da osservare per l’applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita Europee per la attuazione delle Direttive numeri 69\74\CEE e 69\73\CEE concernenti rispettivamente i depositi doganali, i depositi e i punti franchi, adottati dal Consiglio delle Comunita stesse in data 4 marzo 1969,
- Considerato  che la  Direttiva  adottata in data  4 marzo 1969 non e’ altro che
“  la Direttiva del Consiglio 69\75\CEE  relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, e dove all’art. 1 comma 2 il legislatore europeo fornisce una interpretazione autentica delle Zone Franche  con la seguente espressione:
“ Si intende per Zona Franca, qualunque sia l’espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio istituito dalle autorita competenti degli Stati Membri, al fine di far considerare le merci che si trovano nell’ambito di questi, come non trovantisi nel territorio doganale della Comunita agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente ( extradoganalita zone franche) “
- considerato che con il  dpr 1133\1969  ( trasfuso nel T.U. Doganale approvato con dpr 43\73) l’Italia  ha  recepito e dato attuazione alle  succitate direttive  del Consiglio  delle Comunita Europee n. 69\75\CE  relative alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle Zone Franche,   
- Considerato che in attuazione della succitata direttiva del Consiglio n. 69\75\CEE e’ stata emanata la Direttiva del 77\388\CEE  sulla armonizzazione di un sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto ( IVA) ,  dove all’art. 3  co. 1) si prevede ( sic):
 “ Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, l’interno del paese corrisponde al campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunita Economica Europea, quale definito, per ciascuno Stato membro, dall’art. 227 ,
-  e al comma 2 si elencano i territori  non assoggettati al pagamento dell’IVA nel seguente modo :  “ Sono esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali :
-  Repubblica Federale di Germania : isola di Heigoland, territorio di Buesingen
- Regno di Danimarca :  l’Isola della Groenlandia
- Repubblica Italiana : Livigno, Campione d’Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano
Considerato che   non viene citata ne la Valle d’Aosta ne il territorio di Gorizia attivate come zone franche al consumo  rispettivamente:
1)  dalla  legge costituzionale 4\1948 ( art. 14) e  dalla legge 623\1949 emanata in attuazione del suddetto art. 14,
2)  dalla legge 1438\1948 che aveva istituito la zona franca al consumo ai residenti nel territorio di Gorizia, beneficio esteso anche  al comune di Livigno  sei anni dopo con la legge 384\1954,
- Appare evidente  che il legislatore europeo all’art. 3  della Direttiva 77\388\CEE  abbia  voluto  individuare le zone franche tramite   una “ Sineddoche “  ossia quella figura retorica della lingua italiana che consente di indicare figuratamente una parola piu ampia o meno ampia di quella propria ( vedi G.Devoto- G.C. Oli) ,
-  cosi come appare evidente che anche   le zone franche italiane  vengano individuate  in forma di  “ Sineddoche “  all’art. 7 del dpr 633\1972,
cosi come appare evidente che le Isole di Helgoland  e  l’isola di  Groenlandia vengono indicate come Zona Franca nella loro interezza,  ai sensi  dell’interpretazione autentica dell’art. 174 ( ex art. 158 del TCE ) del Trattato, interpretazione che viene  data con la dichiarazione n. 33  della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007  ( GUCE  C\115\349 del 9.05.2008  e GUCE 115\127 del 9.05.2008 )  dove si precisa che le  “ Regioni Insulari debbano includere le isole nella loro interezza qualora  istituite in zona franca “ .
- Considerato poi,  che con la legge 130\2008 l’Italia ha ratificato e dato esecuzione al Trattato di Lisbona  del  13 dicembre 2007,  ponendo  al primo punto della Convenzione, la salvaguardia  dei diritti dell’uomo e  delle liberta fondamentali, 
- considerato che  la Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri  convocata a Bruxelles il 23 luglio 2007 per adottare le modifiche da apportare al  Trattato sull’Unione Europea , con  la Dichiarazione 49 concernente l ‘Italia,   pubblicata a pag. 344 del supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale ( italiana) serie generale n.185 dell’8.08.2008,   conferma quanto era stato previsto  all’art. 144 ex 158,  del Trattato sulla Comunita Europea, ossia l’impegno a rispettare  quanto era stato a suo tempo previsto nell’allegato al Trattato di Roma del 1957, e dove si prevedeva che:  il governo  Italiano si e’ impegnato  a sanare gli squilibri strutturali dell’economia italiana,  in particolare  si e impegnato alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione nelle isole e nelle  zone meno sviluppate del Mezzogiorno,
- considerato che  con il termine  Franchigie  si intendono le Zone Franche e che le  “Franchigie “  sono state istituite  da sempre  e  in tutto il mondo,  come strumento utile a  garantire la pace sociale nei  territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche,  gravate dai sovra costi del trasporto,  i  territori  spopolati e  quelli  con un anomalo fenomeno di disoccupazione,
-  considerato  che tutte le succitate  caratteristiche negative appartengono alla  Sardegna,
e che proprio a  compensazione ai suddetti  svantaggi,  e’ stato previsto all’art. 12 dello Statuto Sardo,  approvato con legge Costituzionale n. 3\1948,  la istituzione di Punti Franchi Extradoganali
  (  punti franchi disciplinati  allora dalla legge Doganale 1424\1940) e quindi prima della nascita della Comunita Economica Europea  di cui al  Trattato di Roma ratificato con legge 1203 del 14 ottobre 1957, Trattato che all’art.  234 prevede :
“ le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all’entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o piu’ Stati membri da una parte o piu’ stati terzi dall’altra
- considerato che Giurisprudenza e Dottrina in merito alla suddetta clausola del Trattato, concordemente affermano : “ e’ questa, evidentemente  una clausola concordemente definita di compatibilità o di subordinazione, molto comune nel diritti Internazionale Pattizio, essa e’ finalizzata ad evitare che ogni qualvolta  gli Stati convenzionalmente si obbligano ( piu’ o meno consapevolmente) a prestazioni incompatibili con quelle connesse a Trattati precedentemente stipulati, si rendano responsabili sul piano internazionale, di inadempimento di obblighi precedentemente assunti “
- considerato  che il suddetto impegno di salvaguardia degli impegni pattizi tra gli Stati membri  viene previsto all’art. 87 paragrafo 3 lett. a) del trattato  che istituisce la Comunita Europea e che viene ribadito  dall’art. 30 , par. 2 e 4 lett. b)  della Convenzione di Vienna  del 1969 sulla salvaguardia del Diritto Pattizio,
- considerato che alla Sardegna appartiene il triste primato  di  possedere tutte quante le suddette caratteristiche negative, comprese quelle  richiamate all’art.  87  ex  92 del Trattato di Roma, il legislatore Costituzionale ha  ritenuto che  a compensazione  dei  suddetti svantaggi, su tutto il territorio della Sardegna,  si dovessero  istituire  i Punti Franchi  modificati  in zone franche dal dlgs 75\98,
considerato che  il dlgs 75\1998,  e’ stato emanato in conformita di quanto previsto nei 
Codici Doganali Comunitari di cui al   Regolamento CEE   n. 2913\92  ( Consiglio) e  al  Regolamento  n. 2454 \1993 ( Commissione) richiamati nel succitato decreto, e che con detti regolamenti  vengono disciplinati  i territori dichiarati zona franca,
 - considerato che il suddetto decreto ( dlgs 75\98)  ha attivato “ le zone franche  in Sardegna “
In ottemperanza a quanto previsto all’art.  12  dello Statuto Sardo emanato della legge Costituzionale n. 3 del 1948,  e che le suddette “ zone franche  “  sono state  giuridicamente identificate  come   “  Extradoganali “  per effetto della  legge doganale vigente  al momento in cui  fu emanato il suddetto art. 12 dello Statuto Sardo (  art. 1 legge  1424\40) codice doganale  e da quanto  previsto  dal R.D.  17 marzo1938 n.  726 e che detta extradoganalita   e’ stata confermata   dal T.U. doganale  tutt’ora in vigore, approvato con il dpr 43\1973 ( art. 2, art. 164 e art. 251) -
considerato che l’ istituzione delle “ zone Franche in Sardegna “ e’ stata sancita  da una legge di livello Costituzionale ( n. 3\1948)  emanata  prima della nascita della Comunita Economica Europea  -  e  che  l’art. 234 del Trattato di Roma  del 1957 ( come detto)  impegnava  la Comunita Economica Europea a garantire tutti i diritti  sorti negli Stati  membri  antecedentemente alla nascita della stessa CEE,
Appare evidente che  le uniche delimitazioni consentite nelle isole, siano  quelle previste agli artt. 96,97 e 98 del dpr 43\1973 attualmente disciplinate dal d.l. 331\93 convertito nella legge 427\93, del D.M. 419\97 ( regolamenti  sui depositi depositi doganali) ,  dalla legge 28\1997 , legge con la quale e’ stata recepita la Direttiva 95\7\CE del Parlamento e del Consiglio,  dove all’art. 2 si prevede che “ possano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’Iva”
 i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del d.l. 746\83 convertito nella legge 17\84, ossia l’articolo che  nell’apportare  modifiche all’art. 8 del dpr 633\72,   precisa
 che i soggetti  residenti nei territori dichiarati  zona franca, qualora intendano  effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’Iva, ai sensi dell’ art. 8 comma 1 lett. c) del dpr 633\72
 (  e delle Accise  dlgs 18\2010 ) ,
 devono presentare all’Agenzia delle Entrate apposita “Dichiarazione D’intento “.
 Pertanto i  residenti nei territori dichiarati zona franca, ai sensi del  dpr 322\98 ( art.8)  non sono   tenuti  neanche  alla presentazione della dichiarazione annuale  in materia di IVA, trattandosi di   - “soggetti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative “ (  zone franche), tuttavia gli stessi sono tenuti alla registrazione delle operazioni nel Registro Cronologico tenuto con le modalita  di cui al dpr 695\96 art. 3 co. 2  e di quelle previste all’art. 14 del dpr 435\2001 dove si prevede che le annotazioni sul registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri previsti ai fini dell’imposta (IVA)  e nel registro dei beni ammortizzabili di cui al dpr 695\1996 art. 3 ( G.U. 30\97 del 6.02.97) nonche da quanto previsto dall’art. 19 del dpr 600\73.
- Considerato che il Trattato di Amsterdam  del 2 ott. 1997 ha confermato all’art. 13, l’impegno dell’Unione Europea a combattere ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalita, sul sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni personali,handicap, eta’, tendenze sessuali
considerato che  la Corte Costituzionale Italiana con le seguenti sentenze :
n. 389\1989, n. 168 \91, n.384\94, n.94\95, n. 536\95
ha affermato e confermato che le disposizioni Europee ( Direttive e Regolamenti ) sono prevalenti rispetto alla normativa degli Stati membri, e che  gli stessi sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina comunitaria,  per cui  non deve applicarsi la normativa interna confliggente con quella comunitaria, e che  sono vincolati a dare applicazione alla norme comunitarie, anche gli organi della Pubblica Amministrazione ( Regione, Province e Comuni),
-  e che dette  disposizioni  risultano  costantemente  confermate  anche dalla Corte di Giustizia Europea ( ex multis ) vedi causa 103\88 del 22.06.89,
-   appare evidente   come  ai sensi  dei Trattati Europei,  l’Italia  abbia dovuto adeguare  la   propria normativa  sulle  zone franche,  recependo nelle proprie leggi  la normativa comunitaria  nel Testo Unico  Doganale approvato con dpr 43\1973 tutt’ora in vigore, ( art. 2 e 170)  dove si precisa  rispettivamente :
1)      che i punti franchi e le zone franche sono territori extradoganali  ( art. 2 dpr 43\73)
2)      che il dpr 43\73 si propone di dare applicazione alle direttive del Consiglio   n.  69\74\\CEE e n. 69\75\CEE , ( art. 170 dpr 43\73)
Cosi come appare evidente che in base al principio di non discrimine, debba
 ritenersi applicabile anche alla zona franca della  Sardegna quanto previsto  dall’art. 1 della direttiva 77\388\CEE del 17.05.1977, quanto previsto dalla  direttiva 91\680\CEE del Consiglio del 16.12.1991, dalle direttive 69\75\CEE  e  69\74 \CEE del Consiglio modificate dalla direttiva 2006\112\Ce  del Consiglio del 28 novembre 2006   dove si  prevede che i residenti nei  territori dichiarati zona franca non sono soggetti al pagamento di dazi doganali IVA e Accise, essendo i suddetti territori considerati extradoganali, ossia come se si trovassero  fuori dalla linea doganale dell’Europa.
La  prova che in Italia la normativa  sulle esenzioni fiscali  che competono alle zone franche  fosse gia in vigore al momento  dell’entrata in vigore dell’art. 12 della legge costituzionale n. 3\1948  ( e quindi prima della  nascita della Comunita Economica Europea  ratificata dal Trattato di Roma del 1957 ) e’  provata dalle disposizioni di cui  alla  legge  Doganale 1424\1940  dal dlgs 268\1948 dalla legge 623\1949  dove si prevede “ e’ consentita l’immissione in consumo  e per il fabbisogno locale, nel territorio in regime di zona franca, senza dazi doganali imposte erariali di consumo  e sovraimposte nei limiti dei contingenti annuali a fianco di ciascuno  di essi indicati i seguenti prodotti: zucchero, caffe, surrogati, cacao in polvere, the, oli di semi, spiriti,liquori, acquaviti, alcool denaturato, birra, gasolio, petrolio, oli lubrificanti, libri di testo scolastici “ , nonche’
1)      dalla legge 384\1954 che ha esteso al  Comune di Livigno  i benefici fiscali  riservati al territorio di Gorizia dalla legge 1438\1948,
2)      dal d.l. 1351\1964 convertito nella legge 28\1965  che all’art. 20 bis , estende i benefici di cui all’art. 11 della legge 1438\1948 ( immissione in consumo di beni e merci senza il pagamento di dazi doganali e tributi fiscali ) anche ai residenti in territori svantaggiati  (e quindi a tutti i residenti  in Sardegna) come individuati all’art. 92 ( attuale art. 87)  del trattato di Roma, territori  “ ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione “
3)       dalla legge 762\73, legge sui diritti speciali che consente il consumo a prezzo agevolato sul territorio regionale, di una certa quantita di prodotti  in “Franchigia” che deve essere prederminata  con decreto del ministero dell’economia e finanze.
Per quanto sopra esposto si  chiede di conoscere se:
1)   in base al dlgs 75\98, ed in base  al principio di “ non discrimine”, anche alla Sardegna debbano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 e 21  del dpr 633\72  come da ultimo modificati dalla legge 228\2012 ( art. 1 commi da 325 a 335), dove si prevede che chiunque operi  nei territori dichiarati zona franca integrale abbia diritto ad emettere fatture in esenzione di IVA e con l’apposita dicitura individuata nei suddetti commi,
2)   se codesto ufficio ritenga o meno che  la Sardegna sia  territorio  facente parte  dello Stato Italiano,  a cui si  debba applicare il dpr 633\72 nella sua interezza,  oppure se,  in violazione del principio di non discrimine,  si ritenga  che  alla Sardegna siano preclusi quegli articoli del dpr 633\72 ( 7 e 21) che disciplinano i territori dichiarati zona franca, dove si prevede  l’esclusione  dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ( IVA).
-  Decreto  ( dpr 633\72) che come sappiamo  ha subito centinaia di modifiche,  e piu di recente  la modifica contenuta  nella legge 228\2012 art. 1 commi da 325 a 335, e precedentemente la modifica di cui  all’art. 2 della  legge 28\1997, modifica  che, ( come detto),  recependo la normativa CEE 95\7\CE del 20.05.1997 (all’art. 2 ),  conferma che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del d.l. 746\83 convertito nella legge 17\84 ( ossia in zona franca) possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’IVA con le modalita previste dagli artt. 8, 8 bis e 9 del dpr 633\72.
Il presente Interpello viene proposto ai sensi della legge 241\90 e del dlgs 33\2013.


Cagliari

                                                                  Il Presidente del Movimento Sardegna Zona Franca
          
                                                                       ( Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio )

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Lettera di Maggio,

Invito  tutti i Sardi che ci seguono e che hanno fiducia in noi, a riflettere sul fatto che l’Italia,
posta al centro del Mar Mediterraneo, pur potendolo fare,  ai sensi dell’art. 166 del Regolamento Comunitario n. 2913\92 del Consiglio,
-          non abbia istituito  sul proprio territorio, altre Zone Franche oltre la Sardegna,
-          ed abbia  addirittura rischiato di non poter  piu’ esercitare il suddetto diritto,
-            a seguito della entrata in vigore del  Trattato di Lisbona, dove si prevedeva che con l’entrata in vigore del nuovo codice doganale Comunitario, la cui data di entrata in vigore era stata  prevista  per  il 24 Giugno 2013,  viene fatto divieto agli Stati Membri l’Istituzione e l’attivazione di nuove zone franche rispetto a quelle gia esistenti ed operanti.

Se quella famigerata  data  del 24 giugno 2013, e’ stata rinviata al 2016, forse e’ anche merito di noi Zonafranchisti che abbiamo divulgato la conoscenza  del dlgs 75\1998,  ed abbiamo   denunciato  la rapina di  quel diritto  da parte  dell’Italia  e dell’Unione Europea.
-  Ed abbiamo  anche convinto 340 Sindaci della Sardegna  a dichiarare il proprio territorio Zona Franca,  dopo aver  indicato  a tutti quelli che ci seguono, e sono tanti,  i riferimenti giuridici utili ad esercitare il suddetto diritto, diritto  che non avremo piu’ potuto esercitare direttamente, essendo lo stesso  transitato dai poteri  del Parlamento italiano a quello Europeo.  
Eppure  sappiamo che le altre nazioni europee ( Germania in testa)  hanno usufruito a piene mani del suddetto Diritto sancito dal suddetto art. 166 del  Codice Doganale Comunitario approvato con il regolamento 2913\92  con le modalita previste dal suo regolamento di attuazione  n. 2454\93 della Commissione, istituendo  decine di zone franche su tutto il territorio europeo,
Noi italiani, invece abbiamo addirittura un Partito ( PD) che si oppone ferocemente non solo alla attivazione della zona franca in Sardegna, ma impedisce allo Stato Italiano di istituirne  - al pari delle altre nazioni europee -  le dieci  zone franche che  abbiamo diritto ad avere e che sarebbero  il tocca sana  per fare uscire l’Italia della attuale crisi economica.
Crisi economica che possiamo considerare la  peggiore di tutta la storia d’Italia, peggiore  persino  delle crisi economiche  conseguenti alle due guerre mondiali,  dove  tutti trovavano facilmente occupazione nella ricostruzione  degli edifici  distrutti dalle  bombe!
Eppure sappiamo che ai sensi dell’art. 87 ( ex 92)  del  Trattato sulla  Comunita Economica Europea  attuale Unione Europea,  “ non sono considerati aiuti di Stato  gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di territori ove il tenore di vita della popolazione sia anormalmente piu’ basso
 rispetto al resto dell’Europa, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione conseguente alla deindustrializzazione.
Cosi come sappiamo che  per un elementare principio di uguaglianza o non discrimine, ai sensi della legge 1438\1949 integrata dall’art. 20 bis del d.l. 1351\64 convertito nella legge 28\65 e  della  762\73,   ( leggi  nelle quali e’ stata recepita la normativa comunitaria sulle zone franche)
-   i  residenti  nei territori di confine, nelle isole,  nei territori gravati da  difficoltà nei collegamenti  e nei trasporti,  o  nei territori in cui e’ posta a rischio  la coesione sociale, hanno diritto ad ottenere sui beni  al consumo  l’esenzione  da Dazi Doganali, Iva ed Accise.
Cio’ detto, vorrei  dare un consiglio a tutti coloro che ci seguono, per una volta almeno proviamo a
“ Diffidare”  da coloro che ci  propongono divisioni ideogiche, partitiche o sindacali, e proviamo a ragionare  con la nostra testa sulle cose che saranno utili oltre che a noi  anche ai nostri figli, figli  che hanno diritto ad avere un lavoro ed una pensione per poter  vivere nel paese piu’ bello del mondo.
Non sara’ che in cosi detti Poteri forti,  abbiano  impedito  all’Italia  la istituzione e l’ attivazione delle sue  dieci  zone franche ( come la Germania) e  per poterla cosi’  mandare in fallimento,   e cosi,  dopo averla comprata a prezzi di “ Saldo”  potersi  ( loro)   impadronire indisturbati anche  del Mar Mediterraneo, dove  l’Italia  possa essere  usata  come  “ loro”  base  logistica d’appoggio per i  “loro “ traffici  ?.