ALLA DIREZIONE REGIONALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
VIA BACAREDDA
martedì 6 maggio 2014
CAGLIARI
OGGETTO : INTERPELLO
SULLA LA
VALIDITA E ATTUALE APPLICABILITA DEL
DLGS 75\1998,
CONSULENZA GIURIDICA RICHIESTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE
DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. 42 DEL 5.08.2011
Premesso che ai
sensi dell’art. 1 della legge 131\2003
anche in Italia , tutti i Trattati Internazionali sono diventati costitutivi di obblighi che
limitano la sua potesta legislativa,
vincolandola alle norme del diritto internazionale cosi come gia previsto
all’art. 10 della Costituzione, ( vedi in tal senso la sentenza n. 389\1989 della Corte
Costituzionale),
Considerato
che in attuazione dell’art. 1 del dlgs
75\98, con l’Allegato
alla Deliberazione n. 8\40 del 27 Febbraio 2001 della Giunta Regionale
della Sardegna, sono state emanate le “
Disposizioni necessarie per l’immediata
operativita della Zona Franca di Cagliari
in ottemperanza a quanto previsto nel succitato decreto ( 75\98) , e che
dette disposizioni risultano confermate
dal DPCM 7 giugno 2001 ( pubblicato sulla G.U. 31 luglio 2001 n.176 ) che integra dette disposizioni prevedendo l’immediata
operativita della zona franca di Cagliari, con l’affidamento della
gestione alla soc.con. per az. “ Zona
Franca Cagliari” ( attuale free zone) con sede in Cagliari viale Diaz n. 86, che
deve operare perche vengano estese alle restanti zone franche dell’isola le
delimitazioni territoriali dei porti di Cagliari, Oristano, Olbia, Porto
Torres, Portovesme, Arbatax, e delle zone industriali ad essi funzionalmente
collegate o collegabili, tenendo conto delle competenze trasferite dallo Stato
alla Regione, dopo la modifica del Titolo V° della Costituzione
-
Considerato che
il dlgs 75\98 e’ stato emanato in attuazione a quanto previsto:
-
1) dall’art. 174 ( ex art. 158 TCE) del Trattato sull’Unione Europea, previsione
attualmente confermata nella versione
consolidata del suddetto Trattato pubblicata
su GUCE C 83\13 del 30.03.2010 dove si precisa che :
-
“ per
promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa
a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l’Unione mira a ridurre il divario di sviluppo delle varie
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate,
un’attenzione particolare e’ rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizioni industriali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le
regioni settentrionali con bassissima densita demografica e le regioni insulari
( isole ) le zone transfontaliere e quelle di montagna”,
-
e all’art. 175 prevede che : “ gli Stati membri conducono la loro politica
economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’art.
174”,
-
2) e all’art. 87 ex 92, si prevede che non debbono venire considerati
aiuti di Stato gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei
territori ove il tenore di vita sia anormalmente basso ( rispetto alle altre
Nazioni Europee) o si abbia una grave
forma di sottooccupazione”,
- Considerato che
le succitate problematiche devono essere
applicate su tutto il territorio
dell’Unione Europea in base al principio di non discrimine, gia stigmatizzato all’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo ( CEDU) , e all’art. 21 della
Carta di Nizza,
- e che
il suddetto principio che risulta profondamente radicato nella giurisprudenza e
nelle sentenze della Corte di Giustizia di Strasburgo, diffusamente riconosciuto come manifestazione
del piu’ generale principio di
eguaglianza, in nome del quale situazioni simili devono essere trattate in
modo uguale, e in caso contrario, in
assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento deve considerarsi Discriminatorio, e pertanto in contrasto di quanto previsto dalla direttiva 2000\78\CE
recepita in Italia con il dlgs 216\2003,
- Considerato che
l’art. 170 del dpr 43\73 ( con il quale e’ stato approvato il Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, tutt’ora in vigore) , precisa che il Ministero delle Finanze con decreto emanato di concerto con il Ministro
del Commercio con l’Estero e sentito il comitato consultivo di cui all’art.
221, stabilisce le disposizioni e le
formalita e le condizioni da
osservare per l’applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita
Europee per la attuazione delle Direttive
numeri 69\74\CEE e 69\73\CEE concernenti rispettivamente i depositi
doganali, i depositi e i punti franchi, adottati dal Consiglio delle Comunita
stesse in data 4 marzo 1969,
- Considerato che la Direttiva
adottata in data 4 marzo 1969
non e’ altro che
“ la Direttiva del Consiglio 69\75\CEE relativa all’armonizzazione delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime
delle zone franche, e dove all’art. 1 comma 2 il legislatore europeo fornisce
una interpretazione autentica delle Zone Franche con la seguente espressione:
“ Si intende per Zona
Franca, qualunque sia l’espressione utilizzata negli Stati membri, ogni
territorio istituito dalle autorita competenti degli Stati Membri, al fine di
far considerare le merci che si trovano nell’ambito di questi, come non
trovantisi nel territorio doganale della Comunita agli effetti
dell’applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni
quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente (
extradoganalita zone franche) “
- considerato che con il
dpr 1133\1969 ( trasfuso nel
T.U. Doganale approvato con dpr 43\73) l’Italia
ha recepito e dato attuazione
alle succitate direttive del Consiglio
delle Comunita Europee n. 69\75\CE
relative alla armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle Zone Franche,
- Considerato che
in attuazione della succitata direttiva del Consiglio n. 69\75\CEE e’ stata
emanata la Direttiva del 77\388\CEE
sulla armonizzazione di un sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto
( IVA) , dove all’art. 3 co. 1) si prevede ( sic):
“ Ai fini dell’applicazione della presente
direttiva, l’interno del paese corrisponde al campo di applicazione del
trattato che istituisce la Comunita Economica Europea, quale definito, per
ciascuno Stato membro, dall’art. 227 ,
- e al comma 2 si elencano i territori non assoggettati al pagamento dell’IVA nel
seguente modo : “ Sono esclusi
dall’interno del paese i seguenti territori nazionali :
- Repubblica Federale di Germania : isola di
Heigoland, territorio di Buesingen
- Regno di Danimarca
: l’Isola della Groenlandia
- Repubblica Italiana
: Livigno, Campione d’Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano
- Considerato
che non viene citata ne la Valle
d’Aosta ne il territorio di Gorizia attivate come zone franche al consumo rispettivamente:
1) dalla
legge costituzionale 4\1948 ( art. 14) e
dalla legge 623\1949 emanata in attuazione del suddetto art. 14,
2) dalla legge 1438\1948 che aveva istituito la
zona franca al consumo ai residenti nel territorio di Gorizia, beneficio esteso
anche al comune di Livigno sei anni dopo con la legge 384\1954,
- Appare evidente che il
legislatore europeo all’art. 3 della
Direttiva 77\388\CEE abbia voluto individuare le zone franche tramite una “ Sineddoche “ ossia quella figura retorica della lingua
italiana che consente di indicare figuratamente una parola piu ampia o meno
ampia di quella propria ( vedi G.Devoto- G.C. Oli) ,
- cosi come appare evidente che
anche le zone
franche italiane vengano individuate in forma di
“ Sineddoche “ all’art. 7 del dpr
633\1972,
- cosi
come appare evidente che le Isole di Helgoland e l’isola di Groenlandia vengono indicate come Zona Franca
nella loro interezza, ai sensi dell’interpretazione autentica dell’art. 174
( ex art. 158 del TCE ) del Trattato, interpretazione che viene data con la dichiarazione n. 33 della conferenza intergovernativa che ha
adottato il Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007 ( GUCE
C\115\349 del 9.05.2008 e GUCE
115\127 del 9.05.2008 ) dove si precisa
che le “ Regioni Insulari debbano
includere le isole nella loro interezza qualora
istituite in zona franca “ .
- Considerato poi, che con la legge 130\2008 l’Italia ha ratificato e dato
esecuzione al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ponendo
al primo punto della Convenzione, la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali,
- considerato che
la Conferenza dei Rappresentanti dei
Governi degli Stati Membri convocata a
Bruxelles il 23 luglio 2007 per adottare le modifiche da apportare al Trattato sull’Unione Europea , con la Dichiarazione 49 concernente l ‘Italia, pubblicata a pag. 344 del supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale ( italiana) serie generale
n.185 dell’8.08.2008, conferma quanto era stato previsto all’art. 144 ex 158, del Trattato sulla Comunita Europea, ossia
l’impegno a rispettare quanto era stato
a suo tempo previsto nell’allegato al Trattato di Roma del 1957, e dove si
prevedeva che: il governo Italiano si e’
impegnato a sanare gli squilibri
strutturali dell’economia italiana, in
particolare si e impegnato alla
creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione nelle isole e nelle zone meno sviluppate del Mezzogiorno,
- considerato che
con il termine Franchigie
si intendono le Zone Franche e che le
“Franchigie “ sono state
istituite da sempre e in
tutto il mondo, come strumento utile a garantire la pace sociale nei territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche, gravate dai sovra costi del trasporto, i
territori spopolati e quelli con un anomalo fenomeno di disoccupazione,
- considerato che tutte le succitate caratteristiche negative appartengono
alla Sardegna,
e che proprio a
compensazione ai suddetti
svantaggi, e’ stato previsto
all’art. 12 dello Statuto Sardo, approvato con legge Costituzionale n. 3\1948, la istituzione di Punti Franchi Extradoganali
( punti
franchi disciplinati allora dalla legge
Doganale 1424\1940) e quindi prima della nascita della Comunita Economica
Europea di cui al Trattato di Roma ratificato con legge 1203 del
14 ottobre 1957, Trattato che all’art.
234 prevede :
“ le disposizioni del
presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da
convenzioni concluse anteriormente all’entrata in vigore del Trattato stesso,
tra uno o piu’ Stati membri da una parte o piu’ stati terzi dall’altra “
- considerato che
Giurisprudenza e Dottrina in merito alla suddetta clausola del Trattato,
concordemente affermano : “ e’ questa,
evidentemente una clausola concordemente
definita di compatibilità o di subordinazione, molto comune nel diritti
Internazionale Pattizio, essa e’ finalizzata ad evitare che ogni qualvolta gli Stati convenzionalmente si obbligano (
piu’ o meno consapevolmente) a prestazioni incompatibili con quelle connesse a
Trattati precedentemente stipulati, si rendano responsabili sul piano
internazionale, di inadempimento di obblighi precedentemente assunti “
- considerato che il suddetto impegno di salvaguardia
degli impegni pattizi tra gli Stati membri
viene previsto all’art. 87 paragrafo 3 lett. a) del trattato che istituisce la Comunita Europea e che
viene ribadito dall’art. 30 , par. 2 e 4
lett. b) della Convenzione di
Vienna del 1969 sulla salvaguardia del
Diritto Pattizio,
- considerato che
alla Sardegna appartiene il triste primato
di possedere tutte quante le
suddette caratteristiche negative, comprese quelle richiamate all’art. 87
ex 92 del Trattato di Roma, il
legislatore Costituzionale ha ritenuto
che a compensazione dei
suddetti svantaggi, su tutto il territorio della Sardegna, si dovessero
istituire i Punti Franchi modificati
in zone franche dal dlgs 75\98,
- considerato che il dlgs 75\1998, e’ stato emanato in conformita di quanto
previsto nei
Codici Doganali Comunitari di cui al Regolamento CEE n.
2913\92 ( Consiglio) e al Regolamento n. 2454 \1993 ( Commissione) richiamati nel
succitato decreto, e che con detti regolamenti vengono disciplinati i territori dichiarati zona franca,
- considerato che il suddetto decreto (
dlgs 75\98) ha attivato “ le zone
franche in Sardegna “
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 12 dello Statuto Sardo emanato della legge
Costituzionale n. 3 del 1948, e che le
suddette “ zone franche “ sono state
giuridicamente identificate come “
Extradoganali “ per effetto della legge doganale vigente al momento in cui fu emanato il suddetto art. 12 dello Statuto
Sardo ( art. 1 legge 1424\40) codice doganale e da quanto previsto dal R.D.
17 marzo1938 n. 726 , e che
detta extradoganalita e’ stata
confermata dal T.U. doganale tutt’ora in vigore, approvato con il dpr
43\1973 ( art. 2, art. 164 e art. 251) -
- considerato che l’ istituzione delle “
zone Franche in Sardegna “ e’ stata sancita
da una legge di livello Costituzionale ( n. 3\1948) emanata prima della nascita della Comunita Economica
Europea - e che l’art. 234 del Trattato di Roma del 1957 ( come detto) impegnava
la Comunita Economica Europea a garantire tutti i diritti sorti negli Stati membri
antecedentemente alla nascita della stessa CEE,
Appare evidente
che le uniche delimitazioni consentite
nelle isole, siano quelle previste agli
artt. 96,97 e 98 del dpr 43\1973 attualmente disciplinate dal d.l. 331\93
convertito nella legge 427\93, del D.M. 419\97 ( regolamenti sui depositi depositi doganali) , dalla legge 28\1997 , legge con la quale e’
stata recepita la Direttiva 95\7\CE del Parlamento e del Consiglio, dove all’art. 2 si prevede che “
possano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’Iva”
i soggetti che si
trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del d.l. 746\83 convertito nella
legge 17\84, ossia l’articolo che
nell’apportare modifiche all’art.
8 del dpr 633\72, precisa
che i soggetti residenti nei
territori dichiarati zona franca,
qualora intendano effettuare acquisti e
importazioni senza il pagamento dell’Iva, ai
sensi dell’ art. 8 comma 1 lett. c) del dpr 633\72
( e
delle Accise dlgs 18\2010 ) ,
devono presentare
all’Agenzia delle Entrate apposita “Dichiarazione D’intento “.
Pertanto i residenti nei territori dichiarati zona
franca, ai sensi del dpr 322\98 ( art.8)
non sono tenuti neanche
alla presentazione della
dichiarazione annuale in materia di IVA,
trattandosi di - “soggetti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative “ ( zone franche), tuttavia gli stessi sono
tenuti alla registrazione delle operazioni nel Registro Cronologico tenuto con
le modalita di cui al dpr 695\96 art. 3
co. 2 e di quelle previste all’art. 14
del dpr 435\2001 dove si prevede che le annotazioni sul registro cronologico
sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri previsti ai
fini dell’imposta (IVA) e nel registro
dei beni ammortizzabili di cui al dpr 695\1996 art. 3 ( G.U. 30\97 del 6.02.97)
nonche da quanto previsto dall’art. 19 del dpr 600\73.
- Considerato che il Trattato di Amsterdam
del 2 ott. 1997 ha confermato all’art. 13, l’impegno dell’Unione Europea
a combattere ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalita, sul sesso,
razza o origine etnica, religione, convinzioni personali,handicap, eta’,
tendenze sessuali
- considerato che la Corte Costituzionale Italiana con le
seguenti sentenze :
n. 389\1989, n. 168 \91, n.384\94, n.94\95, n. 536\95
ha affermato e confermato che le disposizioni Europee (
Direttive e Regolamenti ) sono prevalenti rispetto alla normativa
degli Stati membri, e che gli stessi
sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina comunitaria, per cui non deve applicarsi la normativa interna confliggente
con quella comunitaria, e che sono
vincolati a dare applicazione alla norme comunitarie, anche gli organi della
Pubblica Amministrazione ( Regione, Province e Comuni),
- e che dette disposizioni risultano costantemente confermate anche dalla Corte di Giustizia Europea ( ex
multis ) vedi causa 103\88 del 22.06.89,
- appare
evidente come ai sensi
dei Trattati Europei, l’Italia abbia dovuto adeguare la propria normativa sulle zone franche, recependo nelle proprie leggi la normativa comunitaria nel Testo Unico Doganale approvato con dpr 43\1973 tutt’ora in
vigore, ( art. 2 e 170) dove si
precisa rispettivamente :
1) che
i punti franchi e le zone franche sono territori extradoganali ( art. 2 dpr 43\73)
2)
che il dpr 43\73 si propone di dare applicazione
alle direttive del Consiglio n. 69\74\\CEE e n. 69\75\CEE , ( art. 170 dpr
43\73)
Cosi come appare
evidente che in base al principio di
non discrimine, debba
ritenersi applicabile
anche alla zona franca della Sardegna
quanto previsto dall’art. 1 della
direttiva 77\388\CEE del 17.05.1977, quanto previsto dalla direttiva 91\680\CEE del Consiglio del
16.12.1991, dalle direttive 69\75\CEE
e 69\74 \CEE del Consiglio
modificate dalla direttiva 2006\112\Ce del Consiglio del 28 novembre 2006 dove si
prevede che i residenti nei territori dichiarati zona franca non sono
soggetti al pagamento di dazi doganali IVA e Accise, essendo i suddetti
territori considerati extradoganali, ossia come se si trovassero fuori dalla linea doganale dell’Europa.
La prova che in
Italia la normativa sulle esenzioni
fiscali che competono alle zone
franche fosse gia in vigore al
momento dell’entrata in vigore dell’art.
12 della legge costituzionale n. 3\1948
( e quindi prima della nascita
della Comunita Economica Europea ratificata dal Trattato di Roma del 1957 ) e’ provata
dalle disposizioni di cui alla legge
Doganale 1424\1940 dal dlgs 268\1948
dalla legge 623\1949 dove si prevede “ e’ consentita l’immissione in
consumo e per il fabbisogno locale,
nel territorio in regime di zona
franca, senza dazi doganali imposte erariali di consumo e sovraimposte nei limiti dei contingenti
annuali a fianco di ciascuno di essi
indicati i seguenti prodotti: zucchero, caffe, surrogati, cacao in polvere,
the, oli di semi, spiriti,liquori, acquaviti, alcool denaturato, birra,
gasolio, petrolio, oli lubrificanti, libri di testo scolastici “ , nonche’
1)
dalla legge
384\1954 che ha esteso al Comune di
Livigno i benefici fiscali riservati
al territorio di Gorizia dalla legge 1438\1948,
2)
dal d.l. 1351\1964 convertito nella legge
28\1965 che all’art. 20 bis , estende i
benefici di cui all’art. 11 della legge 1438\1948 ( immissione in consumo di
beni e merci senza il pagamento di dazi doganali e tributi fiscali ) anche ai
residenti in territori svantaggiati (e
quindi a tutti i residenti in Sardegna) come
individuati all’art. 92 ( attuale art. 87)
del trattato di Roma, territori “
ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di
sottooccupazione “
3)
dalla
legge 762\73, legge sui diritti speciali che consente il consumo a prezzo
agevolato sul territorio regionale, di una certa quantita di prodotti in “Franchigia” che deve essere
prederminata con decreto del ministero
dell’economia e finanze.
Per quanto sopra esposto si chiede di conoscere se:
1) in base al dlgs 75\98, ed in base al principio di “ non discrimine”, anche alla
Sardegna debbano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 e 21 del dpr 633\72 come da ultimo modificati dalla legge 228\2012 ( art. 1 commi da 325 a 335),
dove si prevede che chiunque operi nei
territori dichiarati zona franca integrale abbia diritto ad emettere fatture in
esenzione di IVA e con l’apposita dicitura individuata nei suddetti commi,
2) se codesto
ufficio ritenga o meno che la Sardegna
sia territorio facente parte dello Stato Italiano, a cui si
debba applicare il dpr 633\72 nella sua interezza, oppure se, in violazione del principio di non discrimine,
si ritenga che
alla Sardegna siano preclusi quegli articoli del dpr 633\72 ( 7 e 21)
che disciplinano i territori dichiarati zona franca, dove si prevede l’esclusione dell’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto ( IVA).
- Decreto ( dpr 633\72) che come sappiamo ha subito centinaia di modifiche, e piu di recente la modifica contenuta nella legge 228\2012 art. 1 commi da 325 a
335, e precedentemente la modifica di cui all’art. 2 della legge 28\1997, modifica che, ( come detto), recependo la normativa CEE 95\7\CE del
20.05.1997 (all’art. 2 ), conferma che i
soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del d.l. 746\83
convertito nella legge 17\84 ( ossia in zona franca) possono effettuare
acquisti e importazioni senza il pagamento dell’IVA con le modalita previste
dagli artt. 8, 8 bis e 9 del dpr 633\72.
Il presente Interpello viene proposto ai sensi della legge
241\90 e del dlgs 33\2013.
Cagliari
Il Presidente del Movimento Sardegna Zona Franca
( Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio )
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Lettera di Maggio,
Invito tutti i Sardi
che ci seguono e che hanno fiducia in noi, a riflettere sul fatto che l’Italia,
posta al centro del Mar Mediterraneo, pur potendolo fare, ai sensi dell’art. 166 del Regolamento
Comunitario n. 2913\92 del Consiglio,
-
non abbia istituito
sul proprio territorio, altre Zone Franche oltre la Sardegna,
-
ed abbia addirittura rischiato di non poter piu’ esercitare il suddetto diritto,
-
a seguito della
entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, dove si prevedeva che con l’entrata in vigore del nuovo codice
doganale Comunitario, la cui data di entrata in vigore era stata prevista
per il 24 Giugno 2013, viene fatto divieto agli Stati Membri
l’Istituzione e l’attivazione di nuove zone franche rispetto a quelle gia esistenti
ed operanti.
Se quella famigerata data
del 24 giugno 2013, e’ stata rinviata al 2016, forse e’ anche merito di
noi Zonafranchisti che abbiamo divulgato la conoscenza del dlgs 75\1998, ed abbiamo
denunciato la rapina di quel diritto da parte dell’Italia
e dell’Unione Europea.
- Ed abbiamo anche convinto 340 Sindaci della Sardegna a dichiarare il proprio territorio Zona
Franca, dopo aver indicato a tutti quelli che ci seguono, e sono
tanti, i riferimenti giuridici utili ad
esercitare il suddetto diritto, diritto che
non avremo piu’ potuto esercitare direttamente, essendo lo stesso transitato dai poteri del Parlamento italiano a quello
Europeo.
Eppure sappiamo che
le altre nazioni europee ( Germania in testa)
hanno usufruito a piene mani del suddetto Diritto sancito dal suddetto
art. 166 del Codice Doganale Comunitario
approvato con il regolamento 2913\92 con
le modalita previste dal suo regolamento di attuazione n. 2454\93 della Commissione, istituendo decine di zone franche su tutto il territorio
europeo,
Noi italiani, invece abbiamo addirittura un Partito ( PD)
che si oppone ferocemente non solo alla attivazione della zona franca in
Sardegna, ma impedisce allo Stato Italiano di istituirne - al pari delle altre nazioni europee - le dieci
zone franche che abbiamo diritto
ad avere e che sarebbero il tocca
sana per fare uscire l’Italia della
attuale crisi economica.
Crisi economica che possiamo considerare la peggiore di tutta la storia d’Italia,
peggiore persino delle crisi economiche conseguenti alle due guerre mondiali, dove
tutti trovavano facilmente occupazione nella ricostruzione degli edifici
distrutti dalle bombe!
Eppure sappiamo che ai sensi dell’art. 87 ( ex 92) del
Trattato sulla Comunita Economica
Europea attuale Unione Europea, “ non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico di territori ove il tenore di vita della popolazione sia anormalmente
piu’ basso
rispetto al resto
dell’Europa, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione conseguente
alla deindustrializzazione.
Cosi come sappiamo che per un elementare principio di uguaglianza o
non discrimine, ai sensi della legge 1438\1949 integrata dall’art. 20 bis del
d.l. 1351\64 convertito nella legge 28\65 e della
762\73, ( leggi nelle quali e’ stata recepita la normativa
comunitaria sulle zone franche)
- i residenti nei territori di confine, nelle isole, nei territori gravati da difficoltà nei collegamenti e nei trasporti, o nei
territori in cui e’ posta a rischio la
coesione sociale, hanno diritto ad ottenere sui beni al consumo
l’esenzione da Dazi Doganali, Iva
ed Accise.
Cio’ detto, vorrei
dare un consiglio a tutti coloro che ci seguono, per una volta almeno
proviamo a
“ Diffidare” da
coloro che ci propongono divisioni
ideogiche, partitiche o sindacali, e proviamo a ragionare con la nostra testa sulle cose che saranno
utili oltre che a noi anche ai nostri
figli, figli che hanno diritto ad avere
un lavoro ed una pensione per poter vivere nel paese piu’ bello del mondo.
Non sara’ che in cosi detti Poteri forti, abbiano impedito
all’Italia la istituzione e l’
attivazione delle sue dieci zone franche ( come la Germania) e per poterla cosi’ mandare in fallimento, e cosi, dopo averla comprata a prezzi di “ Saldo” potersi
( loro) impadronire indisturbati anche del Mar Mediterraneo, dove l’Italia
possa essere usata come “ loro”
base logistica d’appoggio per
i “loro
“ traffici ?.