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Cap
c.f
spett.le
EQUITALIA CENTRO SPA
RACCOMANDATA A/R Via Piandanna 10/E
070100 SASSARI e.p.c
A'lll.mo Sig.
PREFETTO DI …….
.
OGGETTO: Vs. raccomandata a/r
prot.20IJ/W9/JJU Del t8/09/2013.E richiesta nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi della L. 241/90
In riferimento alla
Vs. raccomandata indicata in oggetto, ricevuta in data…….., Vi informiamo che non
ci risulta aver inviato nei mesi di settembre, agosto, luglio e giugno alcuna domanda di
annullamento "suffragata da alcuna motivazione". Quanto da Voi
asserito è quanto meno errato, impreciso e decisamente
in palese conflitto di interessi, teso ad occultare le Vs. procedure fuori
dagli schemi legali.
Suggeriamo ai
Dirigenti di Equitalia che
vadano a verificare se per caso l’accertamento della suddetta
evasione fiscale in capo al sottoscritto,
sia inficiata da
Nullita’ insanabile, ossia da
quella “ nullità di diritto “ prevista
dall’art. 34 bis comma 5° del dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art.
7 della
legge n. 3\2003).
Noi riteniamo infatti che la pretesa tributaria
dell’amministrazione finanziaria,
- sia stata sottoscritta da Dirigenti
la cui firma non puo ritenersi
utile a produrre gli
effetti giuridici occorrenti a
raggiungere quella finalita per la quale
l’atto e’ stato emanato.
Ci risulta infatti che a decorrere dall’anno 1990,
qualunque Dirigente abbia firmato i
ruoli di riscossione e le cartelle esattoriali
emesse dagli Uffici Finanziari, sia che si chiamassero Dipartimenti delle
Entrate o Agenzie Fiscali, non era abilitato alla sottoscrizione dei suddetti atti in quanto
privo del titolo giuridico
che consente a chi rappresenta la Pubblica Amministrazione ,
di impegnarla verso l’esterno.
Infatti ci risulta che i Veri Dirigenti del Ministero delle
Finanze, dal 1990 ad oggi, non sono stati ancora restituiti ai ruoli
dirigenziali di legittima appartenenza
cosi come previsto dalla
legge 127\1997, che
all’art. 17 comma 82 e 137 aveva abrogato:
-
l’art. 22comma 2 del dpr 44\90
-
l’art. 15 del d.l. 344\90 convertito nella legge
21\91
-
l’art. 55 del dpr 266\87
leggi per effetto
delle quali sia i Segretari Comunali che i Dirigenti del
Ministero delle Finanze erano stati
inquadrati nella 9° qualifica funzionale, qualifica istituita dal d.l. 9\86
convertito nella legge 78\86 e riservata
alla Categoria dei Quadri istituita dalla legge 190\85.
Inquadramento, (
nella 9° qualifica Funzionale ) che aveva significato una retrocessione in
carriera sia dei Segretari Comunali che
dei Dirigenti del Ministero delle Finanze, che sono stati fatti illecitamente e illegittimamente transitare dal Ruolo\Categoria Dirigenziale,
(che era la categoria
lavorativa APICALE individuata dall’art.
2095 del codice civile)
a quella
INFERIORE dei Quadri.
E poiche’ entrambe le
Carriere ( Segretari Comunali e Dirigenti del Ministero delle Finanze) ,
risultavano “ Giuridicamente Equiparate “
ai sensi rispettivamente dal :
-
dpr 749\1972
art. 25 e tabella di equiparazione
-
dpr 748\72
-
dall’art. 11bis
del d.l. 283\81 convertito nella legge 432\81
appare evidente che l’aver restituito ai ruoli dirigenziali
di legittima appartenenza, solamente i Segretari Comunali e non anche i
Dirigenti del Ministero delle Finanze, significa che a decorrere dal 1990,
tutti gli atti firmati dai Dirigenti
del Ministero delle Finanze sono
INESISTENTI
in quanto inficiati
da quella NULLITA INSANABILE prevista
dall’art. 34 bis comma 5 del dlgs
165\2001.
Infatti nessun
pubblico concorso per la
Dirigenza avrebbe
potuto venire bandito dal Ministero
delle Finanze, prima della succitata
legittima Restituzione ai ruoli di legittima appartenenza, dei Dirigenti assunti nel
ruolo\categoria dirigenziale della Carriera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal dpr 748\72, ossia ( si ripete)
il ruolo\categoria apicale
individuata dall’art. 2095 del codice civile, Categoria di Dirigenti ingiustamente
retrocessi alla 9° qualifica Funzionale assieme ai Segretari Comunali, in aperta violazione dell’art.
1 della legge 312\80 che aveva escluso la Categoria dei
Dirigenti del Ministero delle
Finanze assieme a quella dei Segretari Comunali dall’inquadramento nelle
otto qualifiche funzionali istituite
dalla stessa Legge ( 312\80) e successivamente l’esclusione e’ stata
confermata dal d.l. 9\1986 convertito
nella legge 78\86 che aveva istituito la
9° qualifica funzionale riservandola
alla Categoria del Quadri ai
sensi della legge 190\85.
Per quanto sopra esposto appare evidente che tutti
gli atti sottoscritti da tutti
i Dirigenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze assunti
tramite pubblici concorsi banditi successivamente al 1992, data di entrata in
vigore del dpr 287\92 che all’art. 80
aveva salvaguardato il Ruolo\Categoria
dei Dirigenti del Ministero delle Finanze, assunti nei
ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata
dalla legge 358\91 ( art. 10) ,
sono inficiati da
nullità insanabile, e tra questi sono compresi anche i Dirigenti che hanno sottoscritto gli atti
relativi all’accertamento del
concretizzarsi di una ( ipotetica )
evasione fiscale in capo al
sottoscritto.
E' vero che abbiamo presentato istanza di
annullamento in base all'art.1, commi da 537 a 544 Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ma in periodo precedente da quello da Voi indicato. Per quanto sopra detto
riteniamo la Vs. raccomandata non idonea a produrre alcun effetto sulla nostra istanza e Vi
esortiamo , anzi, a leggere con maggior attenzione le motivazioni ed i
riferimenti di legge da noi menzionati nell'istanza .
Riteniamo la Vs.
lettera priva di qualsiasi effetto giuridico, volta a ignorare deliberatamente
i nostri
legittimi diritti, e considerata la Vs. presunta malafede, si chiede di
comunicarci il responsabile del procedimento che ha emesso l'atto al fine di
poter iniziare ogni eventuale azione, anche penale, presso la Procura di competenza.
In attesa di un Vs. riscontro porgiamo distinti saluti.
Allegato: copia Vs. raccomandata.
Copia documento di identità
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