martedì 8 ottobre 2013

SCACCO ALLA REGINA (EQUITALIA) DUE

Nome cognome
Via
Cap
c.f
                                                            spett.le
EQUITALIA CENTRO SPA
RACCOMANDATA A/R                                                                      Via Piandanna 10/E
070100 SASSARI e.p.c
A'lll.mo Sig.
PREFETTO DI …….
                                                                                                      .


OGGETTO: Vs. raccomandata a/r prot.20IJ/W9/JJU Del t8/09/2013.E richiesta nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L.  241/90
In riferimento alla Vs. raccomandata indicata in oggetto, ricevuta in data…….., Vi informiamo che non ci risulta aver inviato nei mesi di settembre, agosto, luglio e giugno alcuna domanda di annullamento "suffragata da alcuna motivazione". Quanto da Voi asserito è quanto meno errato, impreciso e decisamente in palese conflitto di interessi, teso ad occultare le Vs. procedure fuori dagli schemi legali.

Suggeriamo ai  Dirigenti di Equitalia che  vadano  a verificare  se per caso l’accertamento della suddetta evasione fiscale in capo al sottoscritto,  sia  inficiata  da  Nullita’ insanabile,  ossia da quella “ nullità  di diritto “ prevista dall’art. 34 bis comma 5° del dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7  della   legge     n. 3\2003).
Noi riteniamo infatti che la pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria,
  -  sia stata sottoscritta  da Dirigenti  la  cui firma non  puo ritenersi  utile  a  produrre gli  effetti giuridici  occorrenti a raggiungere quella finalita  per la quale l’atto  e’  stato emanato.
Ci risulta infatti che a decorrere dall’anno 1990, qualunque  Dirigente abbia firmato i ruoli di riscossione e le cartelle esattoriali  emesse dagli  Uffici Finanziari,  sia che si chiamassero Dipartimenti delle Entrate o Agenzie Fiscali,  non era  abilitato alla  sottoscrizione  dei suddetti atti  in quanto   privo  del titolo giuridico che  consente  a chi rappresenta la Pubblica Amministrazione, di impegnarla  verso l’esterno.
Infatti ci risulta che i Veri Dirigenti del Ministero delle Finanze,  dal 1990 ad oggi,  non sono stati ancora restituiti ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza  cosi come previsto dalla
legge 127\1997, che all’art. 17 comma 82 e 137 aveva  abrogato:
-          l’art. 22comma 2 del dpr 44\90
-          l’art. 15 del d.l. 344\90 convertito nella legge 21\91
-          l’art. 55 del dpr 266\87
leggi  per effetto delle  quali sia  i Segretari Comunali che i Dirigenti del Ministero delle Finanze  erano stati inquadrati nella 9° qualifica funzionale, qualifica istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86 e riservata  alla Categoria dei Quadri istituita dalla  legge 190\85.
 Inquadramento, ( nella 9° qualifica Funzionale ) che aveva significato una retrocessione in carriera  sia dei Segretari Comunali che dei Dirigenti del Ministero delle Finanze, che sono stati fatti  illecitamente e illegittimamente  transitare dal Ruolo\Categoria Dirigenziale,
(che era la  categoria lavorativa APICALE individuata  dall’art. 2095 del codice civile)
a quella  INFERIORE    dei Quadri.
E  poiche’ entrambe le Carriere ( Segretari Comunali e Dirigenti del Ministero delle Finanze) , risultavano “ Giuridicamente Equiparate
ai sensi rispettivamente dal :
-          dpr 749\1972  art. 25 e tabella di equiparazione
-          dpr 748\72 
-          dall’art. 11bis  del d.l. 283\81 convertito nella legge 432\81
appare evidente che l’aver restituito ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, solamente i Segretari Comunali e non anche i Dirigenti del Ministero delle Finanze, significa che a decorrere dal 1990, tutti gli atti firmati  dai  Dirigenti  del Ministero delle Finanze  sono INESISTENTI
 in quanto inficiati da quella NULLITA INSANABILE  prevista dall’art. 34 bis comma 5 del dlgs  165\2001.
 Infatti nessun pubblico concorso per la Dirigenza  avrebbe potuto venire  bandito dal Ministero delle Finanze,  prima della succitata legittima Restituzione ai ruoli di legittima appartenenza, dei Dirigenti  assunti nel  ruolo\categoria dirigenziale della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, ossia ( si ripete)  il ruolo\categoria  apicale individuata dall’art. 2095 del codice civile, Categoria di Dirigenti  ingiustamente  retrocessi alla 9° qualifica Funzionale assieme ai  Segretari Comunali, in aperta violazione dell’art. 1 della legge 312\80 che aveva escluso la Categoria dei   Dirigenti  del Ministero delle Finanze  assieme a quella dei  Segretari Comunali dall’inquadramento nelle otto  qualifiche funzionali istituite dalla stessa Legge ( 312\80)  e  successivamente l’esclusione e’ stata confermata  dal d.l. 9\1986 convertito nella legge 78\86  che aveva istituito la 9° qualifica funzionale riservandola  alla Categoria del Quadri  ai sensi della legge 190\85.
Per quanto sopra esposto appare evidente che  tutti  gli atti  sottoscritti  da tutti  i  Dirigenti del Ministero dell’Economia e  delle Finanze assunti tramite pubblici concorsi banditi successivamente al 1992, data di entrata in vigore  del dpr 287\92 che all’art. 80 aveva salvaguardato  il Ruolo\Categoria dei  Dirigenti  del Ministero delle Finanze, assunti nei ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria  disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata dalla legge 358\91 ( art. 10) ,
 sono inficiati da nullità insanabile,  e tra questi   sono compresi anche  i Dirigenti che hanno sottoscritto  gli atti  relativi all’accertamento  del concretizzarsi  di una  ( ipotetica )  evasione fiscale  in capo al sottoscritto.
 
E' vero che abbiamo presentato istanza di annullamento in base all'art.1, commi da 537 a 544 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma in periodo precedente da quello da Voi indicato. Per quanto sopra detto riteniamo la Vs. raccomandata non idonea a produrre alcun effetto sulla nostra istanza e Vi esortiamo , anzi, a leggere con maggior attenzione le motivazioni ed i riferimenti di legge da noi menzionati nell'istanza .
Riteniamo la Vs. lettera priva di qualsiasi effetto giuridico, volta a ignorare deliberatamente i nostri legittimi diritti, e considerata la Vs. presunta malafede, si chiede di comunicarci il responsabile del procedimento che ha emesso l'atto al fine di poter iniziare ogni eventuale azione, anche penale, presso la Procura di competenza.
In attesa di un Vs. riscontro porgiamo distinti saluti.
Allegato: copia Vs. raccomandata.
Copia documento di identità
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