giovedì 10 ottobre 2013

PERCHE’ IL REDDITOMETRO NON E’ LA PANACEA - (STRUMENTO DISCRIMINATORIO IN MANO AD UN BANCHIERE?)




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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                                                              Roma,    marzo 2013

PERCHE’  IL REDDITOMETRO  NON  E’  LA  PANACEA
E’  da  sempre  che  la  lotta  all’evasione  fiscale  riempie  i  discorsi  di  tutti  i  politici, ma purtroppo  mancano  i  risultati  perché  in  effetti  manca  la  volontà  politica  a  perseguire seriamente  il  tristo  fenomeno  e  alla  fine  ciò  che  resta  sono  le  promesse  al  vento  e  i proclami  demagogici  ed  inutili. La  delega  fiscale  da  cui  ci  si  attende  un  salto  di  qualità si  è  impantanata  al  termine  della  passata  legislatura  e  frattanto  l’A.F. si  sta  concentrando sul  redditometro  e  si  dice  convinta  che  l’uso  di  questo  strumento  può  dare  risultati significativi.  Non  è così, perché  l’impatto  che  ne  è  derivato  apre  scenari  assai  diversi, anzi preclusivi  degli  obiettivi  che  il  Fisco  intende  perseguire. Il  redditometro  in  buona  sostanza ha  la  sua  genesi  nell’art.38 del DPR n.600/1973 ove  è  previsto  il  cosi detto  accertamento sintetico  che  è  un  metodo  di  ricerca  degli  indici  di  capacità  contributiva  in  ambiti  diversi dalle  risultanze  contabili. Sul  punto già  nel  2008  si  è  pronunciata  la  Cassazione, affermando
per  esempio  che  l’acquisto  di  un’autovettura  non  può costituire  indice  di  capacità contributiva  maggiore  rispetto  a  quanto  dichiarato  dal  contribuente. E’ pure  intervenuta la  Corte  dei  Conti  che  invita  il  Fisco  a  non  usare  in  modo  disinvolto  le  informazioni raccolte, e  di  recente  una  ordinanza,sia  pure  di  giudice  monocratico,ma  non  priva di pregnante  motivazione, censura  un  accertamento  costruito con  metodo sintetico ritenendolo invasivo  della  privacy  del  cittadino-contribuente e ne  sospende  gli  effetti, ordinando  la  distruzione  di  tutti  gli  atti  preparatori  e  conseguenti. Ed  infine  è  scesa in  campo  anche  l’ADUSBEF secondo  cui  il  redditometro  presenta  profili  di  incostituzionalità laddove  pone  a carico del contribuente  l’onere  della  prova, e  si  contesta  pure  che  ad un accertamento  fiscale  siano  applicate  le  stime  ISTAT  che  secondo  l’ADUSBEF  sono  estranee alla  materia  tributaria. Sarebbe  sterile  esercizio  ripercorrere  il  pacchetto  normativo  su  cui si  fonda  il  redditometro,quanto  invece  giova  riflettere  sulle  ragioni  per  le  quali  sia  la magistratura  ordinaria  che  quella  contabile  bocciano  tale  metodo  di  accertamento. Si  ritiene cioè  in  sede  giurisdizionale  che  il  criterio  sintetico  da  solo  non  ha  la  forza  per  sostenere  un accertamento  di  capacità  e/o  di  maggiore  capacità  contributiva. In  altri  termini  il  redditometro può  essere  soltanto  uno  strumento  ausiliario  dell’accertamento,e  questo  lo si  capisce anche  senza  l’intervento  della  magistratura  la  cui  censura  di  violazione  della  privacy appare  magari  eccessiva  considerato  che  in  altri  Paesi  non  si  fanno  sconti  e  gli evasori  fiscale  finiscono  in  galera.  E’ però  evidente  che  serve  da  parte  dell’A.F. un radicale  cambio  di  mentalità. Un tempo il rapporto Fisco/contribuente era regolato dal famoso concordato che  componeva  bonariamente  le  vertenze, ma pure allora cresceva  a  dismisura  il contenzioso,spesso  legato  alla  mentalità  litigiosa  tipica dell’italica  gente. I  tempi  sono  però  cambiati  e  l’evasione  fiscale  si  annida  in  un diverso  tessuto  socio-economico  nel  quale  si  muovono  menti  raffinate  di  operatori economici  ed  abili  professionisti. Ecco perché non si può pensare di recuperare l’evasione fiscale  affidandosi  ad  accertamenti  improbabili,spesso  costruiti  su  presunzioni neppure  gravi,precise  e  concordanti,senza  incorrere  nel  vizio  insanabile  del ”praesumptum de praesumpto”. Se quindi  l’A.F. continua  a  non  capire  che  insistendo  con  tale  modus operandi  va  a  sbattere  contro  una  terna  di  invincibili,  che  sono  il  contribuente, il  suo consulente, e  gli  Organi  giurisdizionali, e  non  può  che  uscirne  perdente. L’A.F. sa  bene che  i  controlli  documentali  sono  utili,ma  non  sufficienti,e  sono  invece  efficaci  le  verifiche con  accesso  perché  è  nell’azienda  che  si  può  conoscere  la  posizione  del  contribuente.
Infatti  le  verifiche  di  questo  tipo  fanno  emergere  ogni  anomalia  preordinata  all’evasione e  le  magagne  che  poi   la  realizzano. Il  pregio  di  tali  interventi  sta  però nel fatto  che una  volta  dichiarate  inattendibili  le  scritture  contabili  con  circostanziata  motivazione, ecco  che  è  possibile  costruire  validi  accertamenti,magari  corroborati  da  ogni  altro elemento  extracontabile. Così  operando  emerge  quindi  la  materia  imponibile  e  non ci  si  affida  a  sterili  accertamenti  infarciti  in  prevalenza  di  pesanti  sanzioni  pecuniarie che  spesso  vengono  cancellate  dalle  Commissioni  tributarie. Va  pure  ricordato  che
l’accesso  in  azienda  permette  di  rilevare  la  consistenza  del  magazzino  in  termini  di quantità  e  di  valori  e  quindi  è  possibile  risalire  nel  tempo  e  confrontare  i  dati raccolti  con  quelli  esposti  nelle  dichiarazioni  fiscali  prodotte  dal  contribuente  spesso aduso  a  manipolare  la  consistenza  fisica  e  contabile  delle  giacenze  di  guisa  che  questo dato, che è il  risultato finale del conto di gestione, diventa  invece il presupposto per  rendere  dichiarazioni  fiscali, formalmente corrette,ma  sostanzialmente  infedeli.
C’è  un  punto  però  sul  quale  val  bene  riflettere. L’A.F.  è  sicuramente  dotata  di ottimi  funzionari, ma  non  tanti  quanti  ne  occorrono  e  non  tutti  di  specifica formazione  culturale, laddove  per  contrastare  l’evasione  fiscale  servono  proprio competenze  specifiche,serve  alta  qualificazione  professionale  da  aggiornare periodicamente  attraverso  corsi  di  formazione  e  cenacoli  di  studio. Su  questo versante  l’A.F. è  quasi  inadempiente,senza  dire  che  il  funzionario  che  volesse dotarsi  di  libri  e  riviste  specializzate  deve  farlo  a  sue  spese. C’è  poi  un’altra criticità  dovuta  al  fatto  che  la  legislazione  fiscale  è  pesantemente  condizionata da  opportunismi  politici  per  cui  dal  Parlamento  spesso  escono  norme  che  quanto meno  creano  notevoli  difficoltà  a  coloro che  sono  chiamati  ad  applicarle, tanta è la loro  farraginosa  composizione,per  non  dire  delle  tante  leggi  di  condono  che oltre  a  premiare  i  furbi  ed  offendere  gli  onesti  sono  anche  causa  di  aggravio del  contenzioso. Non  è  più  possibile  che  la  mano  fiscale  sia  guidata  da  quella politica. E’ facile  riparare  il  guasto,basta  che  il  legislatore  prima  di  porre  mano ad  una  norma  fiscale  indica  apposite  conferenze  di  servizio  con  gli  addetti  ai lavori,cioè  coloro  che  sono  in  grado  di  fornire  utile  supporto  all’attività legislativa  perché  stando  sul  campo  possono  prevedere  l’impatto  che una norma  può  avere  sul  lavoro  quotidiano. Da  ultimo  va  detto  con  assoluta chiarezza  che  il  contrasto  all’evasione  fiscale  richiede  in  parallelo  una  dura lotta alla corruzione, fenomeno anche questo diffuso e dilagante nella vita pubblica. Corrotti e  corruttori, concussi e concussori, evasori ed elusori fiscali non possono  più  rimanere  impuniti  o  cavarsela  alla  meno  peggio. Ci  si  può difendere  da  questa  gente  ma  servono  norme  che  abbiano  la  forza  di paralizzare  ogni  azione  delittuosa,prima  punendola  nelle  forme  dovute  e  poi infliggendo  la  sanzione  della  interdizione  perpetua  dalla  vita  pubblica  e  per i   pubblici  dipendenti  l’espulsione  dalla  P.A.
Nel  suo  attuale  assetto  l’Agenzia  delle  Entrate,pur  investita  di  un potere  immenso, appare  tuttavia  ingessata  su  posizioni  che  si  stanno  rivelando  inadeguate  e  per certi  versi  anche  perdenti.  Non  risponde  a  criteri  di  funzionalità  e  di  corretta gestione  del  personale  una  megastruttura  che  cumula  in  sé  l’accertamento  dei tributi  diretti   ed  indiretti   e  la  difficilissima  gestione  del  catasto  e  dei  servizi tecnici  erariali,né  può  protrarsi  il  contenzioso  con  la  giustizia  amministrativa, ordinaria  e  contabile.  In  tale  periglioso  contesto,ora  aggravato  anche  dal difficilissimo  momento  politico, non  c’è  spazio  per  l’abusato”che  fare” ,vuoto interrogativo  da  sostituire  subito  con  l’ imperativo   categorico  del  dover  fare.
Spetta  ai  vertici  dell’Agenzia  delle  Entrate  rassegnarsi  all’idea  che  il  solo redditometro  non  può  arginare  l’evasione  fiscale  e  quindi  chiedere  misure drastiche  e  al  tempo  stesso  inoppugnabili. Non  ci  sarà  un  giudice  che  possa contrastare  l’introduzione  della  deducibilità dei  costi  da  parte  del  consumatore finale del bene o del servizio; non ci  sarà  un  giudice  che  si  opporrà  alla  eliminazione  dell’uso  del  contante;non  ci  sarà  un  giudice che contesterà  il ripristino  del  reato  di  falso  in  bilancio.
Contro un  esercito di  gente che  aggredisce  la  società  civile,minacciando di  distruggerla,  serve  una  macchina  da  guerra  armata  con  leggi  incisive.
I  provvedimenti annacquati  o  semplicemente  fumosi  non  servono, anzi sono  destinati  a  peggiorare  le  cose.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dr. Pietro Paolo Boiano