Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali
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IL VICE
SEGRETARIO GENERALE
Roma,
marzo 2013
PERCHE’ IL REDDITOMETRO NON
E’ LA PANACEA
E’ da
sempre che la
lotta all’evasione fiscale
riempie i discorsi
di tutti i
politici, ma purtroppo
mancano i risultati
perché in effetti
manca la volontà
politica a perseguire seriamente il
tristo fenomeno e alla fine
ciò che resta
sono le promesse al
vento e i proclami
demagogici ed inutili. La
delega fiscale da
cui ci si
attende un salto
di qualità si è
impantanata al termine
della passata legislatura
e frattanto l’A.F. si
sta concentrando sul redditometro
e si dice
convinta che l’uso
di questo strumento
può dare risultati significativi. Non è
così, perché l’impatto che ne è
derivato apre scenari
assai diversi, anzi preclusivi degli
obiettivi che il
Fisco intende perseguire. Il redditometro
in buona sostanza ha
la sua genesi
nell’art.38 del DPR n.600/1973 ove
è previsto il
cosi detto accertamento sintetico che
è un metodo
di ricerca degli
indici di capacità
contributiva in ambiti
diversi dalle risultanze contabili. Sul punto già
nel 2008 si è pronunciata
la Cassazione, affermando
per
esempio che l’acquisto
di un’autovettura non
può costituire indice di
capacità contributiva
maggiore rispetto a
quanto dichiarato dal
contribuente. E’ pure intervenuta
la Corte
dei Conti che
invita il Fisco
a non usare
in modo disinvolto
le informazioni raccolte, e di
recente una ordinanza,sia
pure di giudice
monocratico,ma non priva di pregnante motivazione, censura un
accertamento costruito con metodo sintetico ritenendolo invasivo della
privacy del cittadino-contribuente e ne sospende
gli effetti, ordinando la
distruzione di tutti
gli atti preparatori
e conseguenti. Ed infine
è scesa in campo
anche l’ADUSBEF secondo cui
il redditometro presenta
profili di incostituzionalità laddove pone a
carico del contribuente l’onere della
prova, e si contesta
pure che ad un accertamento fiscale
siano applicate le
stime ISTAT che
secondo l’ADUSBEF sono
estranee alla materia tributaria. Sarebbe sterile
esercizio ripercorrere il
pacchetto normativo su cui
si fonda
il redditometro,quanto invece
giova riflettere sulle
ragioni per le
quali sia la magistratura ordinaria
che quella contabile
bocciano tale metodo
di accertamento. Si ritiene cioè
in sede giurisdizionale che il criterio
sintetico da solo
non ha la
forza per sostenere
un accertamento di capacità
e/o di maggiore
capacità contributiva. In altri
termini il redditometro può essere
soltanto uno strumento
ausiliario
dell’accertamento,e questo lo si
capisce anche senza l’intervento
della magistratura la cui censura
di violazione della
privacy appare magari eccessiva considerato
che in altri
Paesi non si
fanno sconti e gli evasori fiscale
finiscono in galera.
E’ però evidente che
serve da parte
dell’A.F. un radicale cambio di
mentalità. Un tempo il rapporto Fisco/contribuente era regolato dal famoso
concordato che componeva bonariamente
le vertenze, ma pure allora
cresceva a dismisura
il contenzioso,spesso legato alla
mentalità litigiosa tipica dell’italica gente. I
tempi sono però
cambiati e l’evasione
fiscale si annida
in un diverso tessuto
socio-economico nel quale
si muovono menti
raffinate di operatori economici ed
abili professionisti. Ecco perché
non si può pensare di recuperare l’evasione fiscale affidandosi
ad accertamenti improbabili,spesso costruiti
su presunzioni neppure gravi,precise
e concordanti,senza incorrere
nel vizio insanabile
del ”praesumptum de praesumpto”. Se quindi l’A.F. continua a
non capire che
insistendo con tale
modus operandi va a
sbattere contro una terna di
invincibili, che sono
il contribuente, il suo consulente, e gli
Organi giurisdizionali, e non
può che uscirne
perdente. L’A.F. sa bene che i
controlli documentali sono
utili,ma non sufficienti,e
sono invece efficaci
le verifiche con accesso
perché è nell’azienda
che si può
conoscere la posizione
del contribuente.
Infatti le
verifiche di questo
tipo fanno emergere
ogni anomalia preordinata
all’evasione e le magagne
che poi la
realizzano. Il pregio di
tali interventi sta
però nel fatto che una volta
dichiarate inattendibili le
scritture contabili con
circostanziata motivazione, ecco che
è possibile costruire
validi accertamenti,magari corroborati
da ogni altro elemento extracontabile. Così operando
emerge quindi la
materia imponibile e non ci si
affida a sterili
accertamenti infarciti in
prevalenza di pesanti
sanzioni pecuniarie che spesso
vengono cancellate dalle
Commissioni tributarie. Va pure
ricordato che
l’accesso
in azienda permette
di rilevare la
consistenza del magazzino
in termini di quantità
e di valori
e quindi è
possibile risalire nel
tempo e confrontare
i dati raccolti con
quelli esposti nelle
dichiarazioni fiscali prodotte
dal contribuente spesso aduso
a manipolare la
consistenza fisica e
contabile delle giacenze
di guisa che
questo dato, che è il risultato
finale del conto di gestione, diventa
invece il presupposto per rendere
dichiarazioni fiscali, formalmente corrette,ma sostanzialmente infedeli.
C’è un
punto però sul
quale val bene
riflettere. L’A.F. è sicuramente
dotata di ottimi funzionari, ma non
tanti quanti ne
occorrono e non
tutti di specifica formazione culturale, laddove per
contrastare l’evasione fiscale
servono proprio competenze specifiche,serve alta
qualificazione professionale da
aggiornare periodicamente
attraverso corsi di formazione e
cenacoli di studio. Su
questo versante l’A.F. è quasi
inadempiente,senza dire che
il funzionario che
volesse dotarsi di libri
e riviste specializzate
deve farlo a
sue spese. C’è poi
un’altra criticità dovuta al
fatto che la
legislazione fiscale è
pesantemente condizionata da opportunismi
politici per cui
dal Parlamento spesso
escono norme che
quanto meno creano notevoli
difficoltà a coloro che
sono chiamati ad
applicarle, tanta è la loro
farraginosa composizione,per non
dire delle tante
leggi di condono
che oltre a premiare
i furbi ed
offendere gli onesti
sono anche causa
di aggravio del contenzioso. Non è
più possibile che
la mano fiscale
sia guidata da
quella politica. E’ facile
riparare il guasto,basta
che il legislatore
prima di porre
mano ad una norma
fiscale indica apposite
conferenze di servizio
con gli addetti
ai lavori,cioè coloro che
sono in grado
di fornire utile
supporto all’attività legislativa perché
stando sul campo
possono prevedere l’impatto
che una norma può avere
sul lavoro quotidiano. Da ultimo
va detto con
assoluta chiarezza che il
contrasto all’evasione fiscale
richiede in parallelo
una dura lotta alla corruzione,
fenomeno anche questo diffuso e dilagante nella vita pubblica. Corrotti e corruttori, concussi e concussori, evasori ed
elusori fiscali non possono più rimanere
impuniti o cavarsela
alla meno peggio. Ci
si può difendere da
questa gente ma
servono norme che
abbiano la forza
di paralizzare ogni azione
delittuosa,prima punendola nelle
forme dovute e poi infliggendo la
sanzione della interdizione
perpetua dalla vita
pubblica e per i
pubblici dipendenti l’espulsione
dalla P.A.
Nel suo
attuale assetto l’Agenzia
delle Entrate,pur investita
di un potere immenso, appare tuttavia
ingessata su posizioni
che si stanno
rivelando inadeguate e per certi versi
anche perdenti. Non
risponde a criteri
di funzionalità e
di corretta gestione del
personale una megastruttura
che cumula in
sé l’accertamento dei tributi
diretti ed indiretti
e la difficilissima gestione
del catasto e
dei servizi tecnici erariali,né
può protrarsi il contenzioso con
la giustizia amministrativa, ordinaria e
contabile. In tale
periglioso contesto,ora aggravato
anche dal difficilissimo momento
politico, non c’è spazio
per l’abusato”che fare” ,vuoto interrogativo da
sostituire subito con l’
imperativo categorico del
dover fare.
Spetta ai
vertici dell’Agenzia delle
Entrate rassegnarsi all’idea
che il solo redditometro non
può arginare l’evasione
fiscale e quindi
chiedere misure drastiche e
al tempo stesso
inoppugnabili. Non ci sarà
un giudice che
possa contrastare
l’introduzione della deducibilità dei costi
da parte del
consumatore finale del bene o del servizio; non ci sarà
un giudice che si opporrà
alla eliminazione dell’uso
del contante;non ci
sarà un giudice che contesterà il ripristino
del reato di
falso in bilancio.
Contro un esercito di
gente che aggredisce la
società civile,minacciando di distruggerla,
serve una macchina
da guerra armata
con leggi incisive.
I provvedimenti annacquati o
semplicemente fumosi non
servono, anzi sono destinati a
peggiorare le cose.
Dr. Pietro Paolo Boiano
