Risposta da inviare all’Agenzia delle Entrate che
rileva inidoneità dei motivi addotti dal contribuente al fine di sospendere la riscossione delle
cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544 della legge n.
228\2012
AL
DIRETTORE PROVINCIALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
…………………………………
OGGETTO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI
RISCOSSIONE
PROT. N…………………….. DEL …………………………….
PRESENTATA AD EQUITALIA CENTRO SPA AI SENSI DELL’ART. 1
COMMI DA 537 A
544 DELLA LEGGE N. 228\2012
RICHIESTA ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Il sottoscritto ………………………………………nato a ……………………..il ………………
codice fiscale: ……………………….., e residente in ………………………….. via
…..……………………… n. … citta’ ………………………………………………………….
in riferimento alla nota prot. n. ……………del ……………… con la
quale il Direttore
di codesta Agenzia
Provinciale delle Entrate Dott.
…………………………….. elenca i
motivi per i quali
la richiesta inoltrata tramite
Equitalia, non sia idonea al conseguimento
della sospensione della riscossione
delle Cartelle Esattoriali che lo riguardano,
con le modalità previste dalla legge 228\2012 art. 1 commi da 537 a 544,
- oltre a ribadire
quanto rappresentato nella prima
istanza, e cioe’ l’inesistenza del valore giuridico della cartella esattoriale
sottoscritta dalla la S.V. che ci risulta sia privo
dei
requisiti previsti dalla legge per poter rappresentare – con la sua firma - l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del
dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si
prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello
stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997,
insiste nella richiesta di annullamento
per i seguenti motivi:
1) non corrisponde a
verita quanto sostenuto dalla S.V.
nella nota di risposta, di cui alle premesse, ove si afferma
( ultimo punto ) che le
previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state
soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
- Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 ( e non 129) della legge
662\1996 afferma genericamente che
vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della
stessa legge 662\96,
-
e leggendo
quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti
articoli - richiamando le modalità di affidamento degli
incarichi dirigenziali previste
-
dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01,
-
non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
-
ossia gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che
solo una residua parte pari
-
ad appena il 5%
dell’organico dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa essere
conferito a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale
-
non rinvenibile
nei ruoli dell’Amministrazione, che
abbiano svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero
aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità professionali,
ed esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un
periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che ci
risulta la S.V.
non abbia mai posseduto
-
Dette disposizioni
non fanno che rafforzare quanto
era stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si
prevedeva che nell’affidamento degli
incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto
-
“ Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione
-
dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-
dal dpr 3\1957 ( art. 16 e 31 )
-
dall’art. 20 e 55 del dpr 266\87
-
dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione
dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’
elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile,
ossia da coloro che appartengono alla Categoria
dei Quadri, istituita con la
legge 190\1985, riservata al personale a suo
tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del
d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio gerarchico fissato oltre che nel T.U. degli impiegati civili
dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31 dello stesso decreto si prevede che l’impiegato ha in diritto ad
essere qualificato con il titolo giuridico
conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che puo
usare anche nella vita privata.
Principio della organizzazione gerarchica degli uffici prevista anche dalla direttiva comunitaria 91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove
si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni
per le quali e’ stato assunto in servizio, qualifica e categoria tra quelle individuate (
ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.
Infatti la ipotizzata
soppressione di quanto previsto
dall’art. 17 della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, (cosi come
sostenuto dalla S.V. ) se si
fosse concretizzata, sarebbe stata illecita illegittima
e incostituzionale in quanto con
legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe
abrogata una norma di rango
costituzionale, ossia la legge finanziaria del 1980, approvata con legge 146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che
confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095)
ossia che gli uffici finanziari possono
venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti tramite pubblico concorso
indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in attesa che vengano
espletate le procedure per l’indizione del
nuovo concorso per ricoprire il posto vacante, la direzione dell’Ufficio Finanziario
competa di diritto a colui che possegga
il grado gerarchico piu’ elevato, previsione confermata dall’art. 20
della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr
287\82 .
- Se poi
e’ vero ( come sostiene la S.V .) che successivamente alla
Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 e’ intervenuto l’art. 8
comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella
legge 44\2012, che avrebbe fatto
salvo l’ incarico Dirigenziale Fiduciario
conferito alla S.V.,
- e’
altrettanto vero, che il suddetto incarico fiduciario,
sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge stato conferito alla S.V. (nelle more) ossia solo per “ il tempo necessario all’amministrazione
finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del
dlgs 165\01, ossia per predisporre le
procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti
formate a seguito di procedure
selettive gia espletate ed ancora valide.
- “ Procedure richiamate
nel suddetto art. 8 comma 24 del
succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012,
previste dall’art. 1 comma 530 e
536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge
248\2005,
- dove si prevede che prima di indire nuovi
concorsi, il conferimento di incarichi
dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39
della legge 449\1997 ossia tramite lo
scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi gia espletati .
- Modalità di
conferimento ( scorrimento delle graduatorie ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango
costituzionale quale e’ appunto la legge
296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007, non
potevano e non possono tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria
quale appunto e’ l’art. 8
comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale e’
stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
- incarichi peraltro
giudicati Incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le
Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del
2011.
- E che non possa
essere altrimenti, e’ tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs
165\01 come modificato dall’art. 3 comma
6 e 7 della legge 145\2002, dove viene
“ fatta salva alla
data di entrata in vigore della suddetta legge” ad ogni effetto di
legge, la validità delle graduatorie degli idonei dei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “
nei limiti temporali previsti dalle norme
vigenti”, modalità
confermate successivamente dall’art. 17
del d.l. 78\2009 convertito nella legge
102\2009 dove si prevede che e’ fatto
divieto di procedere a nuove assunzioni
durante il periodo di vigenza di
graduatorie ancora valide, e che le assunzioni effettuate in
violazione dell’art. 34 bis del dlgs
165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le
le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto
previsto nel il DPCM del 26 ott. 2009.
-
Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito
nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, ( in combinato disposto con il D.M
19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07) – addirittura
“ l’integrale utilizzo della
graduatoria “ di tutti coloro che
avevano partecipato a tutti i concorsi
per la Dirigenza.
indetti negli ultimi venti anni .
-
Questa singolare
previsione ( peraltro disattesa) avrebbe
permesso di ottemperare a quanto
previsto dalla legge 127\1997 art. 17
comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione d’ufficio ai
propri ruoli dirigenziali di
legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della
penisola e nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento
della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze
ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
-
La restituzione
dei Dirigenti del Ministero delle Finanze
ai ruoli di legittima appartenenza,
avrebbe sanato quella terribile illegalita denunciata dal Tar del Lazio con la
richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un
organico di 1200 dirigenti circa 800
sono dei semplici impiegati a cui e’
stato conferito un incarico “dirigenziale
fiduciario”incostituzionale, incostituzionalità rilevata anche dalla
Corte dei Conti con sentenza n. 165 del
24.03.2009.
-
Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica
inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad
essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti,
scippati ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano
stati assunti nei ruoli dirigenziali
della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero
delle Finanze , ossia nella carriera
disciplinata dal dpr 748\72, carriera equiparata a
quella Segretari Comunali ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr
749\72,
dopo che ai sensi dell’art.
55 del dpr 266\1987, - i Dirigenti di entrambe le suddette carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle
dei Segretari Comunali ) erano
confluite nella
ex 9° qualifica funzionale, qualifica
istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86, qualifica funzionale che a termini di Legge - era
destinata alla nuova
“ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985,
categoria ovviamente inferiore a quella
dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
-
Dirigenti del
Ministero dell’Economia e Finanze, che avrebbero dovuto essere restituiti
-
“ d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali
di legittima appartenenza, al pari dei Segretari
Comunali restituiti ai ruoli
dirigenziali dalla data di entrata in
vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva soppresso le norme che li avevano
erroneamente inquadrati nella 9° qualifica Funzionale, ed esteso la stessa
previsione anche alle altre
Amministrazioni dello Stato ai sensi del
Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.
-
Restituzione
d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali
del Ministero delle Finanze ) riservata
ai soli Conservatori dei Registri Immobiliari,
anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della
stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati nella tabella VI quadro I
annesso al dpr 748\72, la cui appartenenza
ai ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria era stata confermata dall’art. 9
della legge 22\1983.
Conservatori dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la Circolare n. 7\2003
prot. n 57593 del 17 luglio 2003
attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma delle strutture centrali e periferiche
dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione ( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze -
Segretari Comunali e Conservatori dei Registri Immobiliari) confermata anche dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981
convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale equiparazione la
previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 (
ossia l’inquadramento dei
Segretari Comunali nella 9°
qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche ai Dirigenti
del Ministero delle Finanze, in virtu’ del fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le
carriere, erano state a suo tempo
equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella
di confronto tra le due carriere.
- Pertanto inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali
sono stati restituiti d’ufficio e da oltre quindici anni, ai
ruoli dirigenziali di legittima appartenenza,
i Dirigenti del Ministero delle Finanze
( esclusi i Conservatori dei Registri
Immobiliari) si trovino
ancora relegati nella
categoria dei quadri e inquadrati nella
III Area F5, e pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti
di Fiducia ” da una “organizzazione “ ……………
che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello Stato
( leggasi Ministero Economia e Finanze) Organizzazione la cui natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari,
organizzazione che e’ pur
certo, impedisce il rientro della
legalita nel nostro paese.
Dirigenti che dopo
l’emanazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni unite civili n.
14529 del 29 sett. 2003, come
soggetti idonei collocati in una graduatoria concorsuale ( a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano ( allora ) e
risultano ( oggi) ancora vacanti, posti che l’amministrazione deve ricoprire restituendo i Dirigenti in
servizio ai ruoli di legittima
appartenenza, o attingendo dalle
graduatorie ancora valide di precedenti concorsi per la
dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano
collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr
748\7.
Posti che il
Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in vigore della legge
127\97, non poteva ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti
a semplici impiegati, scavalcando di
fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva
Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, costretti
a partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro
retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi
della legge 190\1985 nella qualifica
funzionale piu’ elevata la 9°,
istituita dal d.l. 8\86
convertito nella legge 78\86.
-
Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti
per poi farli partecipare ad un Secondo concorso che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il
recupero del proprio Titolo Giuridico, e’ servito
non solo a lasciare fuori dal proprio
ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con
“Incarichi Fiduciari “ le
competenze dei mille Dirigenti a semplici
impiegati, impiegati a cui
viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto
illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria
che gestisce nella totale illegalità
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto sopra esposto appare evidente che tutti gli atti sottoscritti dalla la
S.V. non solo
sono nulli o annullabili, bensi “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi
( come Lei) non possiede il titolo giuridico
abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai
Dirigenti assunti – tramite
pubblico concorso - nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva
Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9° qualifica funzionale assieme ai Conservatori dei Registri Immobiliari e ai Segretari
Comunali, dirigenti che nell’ordine
gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “ Dirigendi di fiducia” come la S.V ., ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli
dirigenziali istituiti dall’art. 28 del
dlgs 29\1993, ossia di tutti coloro che sono risultati vincitori del
secondo concorso per la Dirigenza , bandito ai
sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonche
in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del
1° agosto 2011.