Nel 2011 ci fu
un’importante sentenza di condanna del TAR Lazio [1] nei confronti delle
Agenzie delle Entrate.
In sostanza con ricorso [2],
la Dirpubblica (Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e
delle Agenzie) ha chiesto l’annullamento di una delibera [3] che sostituiva un articolo specifico del
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate [4].
Questa delibera
consentiva il conferimento , fino al 31
dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale.
Tutto ciò però è stato
fatto in violazione di tante norme [5] legislative ma anche di norme Costituzionali [6]
In sostanza veniva
contestato in quel ricorso, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari
non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, senza
indicazione del termine di durata e senza che l'ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per
l'accesso a qualifica dirigenziale. Infatti secondo ciò che prevede la
Costituzione stessa l’accesso alla
qualifica di dirigente può avvenire
solo per concorso pubblico altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento.
L’ agenzia delle Entrate
con quella delibera oltrepassò i suoi
limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica
dirigenziale.
In più vi era il fatto
che gli incarichi sarebbero dovuti essere temporanei
ma così non fu.
Vi era un totale di 767
posti di dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o
vacanti, ed il concorso venne indetto per coprire solo 175 posti di dirigenti.
Quindi ci sarebbero ben
592 posti di dirigenti conferiti a funzionari non dirigenti, che venivano
prorogati di anno in anno e senza bandire un concorso, i quali svolgevano
mansioni superiori dirigenziali senza averne la relativa qualifica.
Ma questo è vietato per
legge [7] e di conseguenza è nullo
l’atto di conferimento illegittimo (radicalmente nullo).
La “reggenza” ha natura occasionale e transitoria, serve solo ad
assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nel caso in cui viene meno
la titolarità di un organo e sia necessario e urgente sostituirlo temporaneamente al fine di tutelare gli
interessi pubblici perseguiti. Mentre in questo caso c’era stato un
conferimento di incarico dirigenziale vero e proprio, non essendo stato posto
un limite temporaneo ma i funzionari non
erano qualificati, cioè non erano dirigenti.
Tutti gli atti posti in essere da qui finti dirigenti sono inesistenti e di conseguenza lo sono anche gli atti che sono stati posti in essere in conseguenza a quelle firme non valide e trasmesse agli agenti della riscossione ( Cartelle esattoriali).
[1] n. 06884 del 2011 REG. PROV. COLL. [2] ricorso n 4949 del 2010
[3] delibera del comitato di gestione n. 55 del 2.12.2009
[4] art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
[5] violazione e falsa applicazione anche dell'art. 52 c.2,4,5 del d.lgs 30.3.2001 n. 165; art. 19,27 e 28 della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell'allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscale firmato il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici;
[6] artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
[7] D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D. Lgs.31 marzo 1998, n.80 art.25 e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 art.15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)
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