Cosa è il rapporto Goldstone?
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mercoledì 19 giugno 2013
ATTO NULLO (CASSAZIONE N. 15188 DEL 18 GIUGNO 2013)
http://www.fiscoediritto.it/ cartella-di-pagamento- criptica-contribuente- alloscuro-atto-nullo- cassazione-n-15188-del-18- giugno-2013/
Floriana Baldino
FONTE
http://www.fiscoediritto.it/ cartella-di-pagamento- criptica-contribuente- alloscuro-atto-nullo- cassazione-n-15188-del-18- giugno-2013/
CARTELLA DI PAGAMENTO ‘CRIPTICA’, CONTRIBUENTE ALL’OSCURO: ATTO NULLO (CASSAZIONE N. 15188 DEL 18 GIUGNO 2013)
Comunicazioni chiare ai contribuenti, soprattutto quando esse sono relative a una “cartella di pagamento”. Altrimenti il Fisco rischia di rimetterci le penne…
Esemplare la vicenda relativa allo scontro tra l’Agenzia delle Entrate e una società: pomo della discordia la riscossione dell’Iva alla luce delle “dichiarazioni” ufficialmente presentate dall’azienda. Ma il vero nodo risulta essere la “carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.
Visione, questa, condivisa, ora, anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. Perché, ricordano i giudici, “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata”, ossia essa “deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria”. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.
Esemplare la vicenda relativa allo scontro tra l’Agenzia delle Entrate e una società: pomo della discordia la riscossione dell’Iva alla luce delle “dichiarazioni” ufficialmente presentate dall’azienda. Ma il vero nodo risulta essere la “carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.
Visione, questa, condivisa, ora, anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. Perché, ricordano i giudici, “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata”, ossia essa “deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria”. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.
FONTE
http://www.fiscoediritto.it/
martedì 18 giugno 2013
falsi dirigenti nuova sentenza
Atti della Agenzia delle Entrate nulli se manca la firma del capo dell’ufficio. Una nuova sentenza.
E’ ormai risaputo che presso l’Agenzia delle Entrate ci siano dei falsi dirigenti. La questione è stata appurata sia dal TAR del Lazio che nel 2011 con sentenza n. 06884 (REG. PROV. COLL.) condannò l’Agenzia delle Entrate [1] ma anche il giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Messina con la sentenza n. 128/2013 [2] ha affrontato in modo molto serio il problema, annullando le cartelle esattoriali emesse sulla base dei tributi iscritti a ruolo ma firmati da un falso dirigente, la cui nomina, tra l’altro, era già stata sospesa dal Giudice del lavoro.
In Sicilia però la questione sta avendo dei risvolti che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe mai potuto immaginare.
Infatti molti altri cittadini/contribuenti una volta ricevute le cartelle esattoriali firmate da quello stesso dirigente, stanno facendo ricorso ben sapendo che potranno essere annullate.
Sulla questione della nomina di quel falso dirigente dell’Agenzia delle entrate di Messina, c’è sempre stato un acceso scontro tra sindacati e l’Agenzia delle Entrate. Sembrerebbe infatti che quel dirigente in particolare avrebbe avuto meno titoli di altri per essere promossa ma, nonostante quattro sentenze del giudice del Lavoro contrarie alla sua nomina, quel dirigente non è stato ancora rimosso dal suo incarico presso l’Amministrazione Finanziaria.
A dispetto di tutte le condanne avute, l’Agenzia delle Entrate continua ad appellare tutte le sentenze della magistratura ordinaria,di quella amministrativa,ed ora anche di un giudice del contenzioso tributario.
La linea difensiva dell’Agenzia delle Entrate?
Dichiara di essersi comportata in conformità delle norme che regolano l’istituto delle nomine dirigenziali ma questo non è assolutamente vero.
L’Agenzia delle Entrate dando incarico di dirigenti a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, eccede nel suo potere di deroga a norme Costituzionali (art.97 c.3), e lo fa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione di un termine di durata e senza che l'ente provveda poi a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale e sostituire così le c.d. “reggenze di fiducia”.
Anche la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla questione, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, negando la costituzionalità di “una dirigenza di fiducia” e ribadendo la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione.
La logica conseguenza non può che essere l’inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti e non dirigenti hanno firmato e trasmesso all’Agente della Riscossione (per es. Equitalia).
La situazione paradossale ma positiva per tutti i contribuenti/cittadini vessati , è che la situazione dei falsi dirigenti non è limitata solo all’Agenzia delle Entrate di Messina ma riguarda ben 800 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sparsi su tutto il territorio nazionale.
Recentemente anche la Cassazione con sentenza n. 14942 del 14.06.2013 si è espressa in merito alle fase dirigenze, dando ragione ai contribuenti.
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com
lunedì 17 giugno 2013
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