giovedì 23 settembre 2021

Green Pass e Rischio contagio (fate girare)

Green Pass e Rischio contagio Di Giuseppe Turrisi Premessa In questa mia breve disamina tecnica, non entro nel merito della validità % dei tamponi (anche se sarebbe necessario), ne entro nel merito della legalità giuridica del green pass (legale non legale, costituzionale non costituzionale, discriminante non discriminante, ecc.) che sono argomenti certamente importanti da trattare ma in altra sede, qui voglio solo far riferimento alla obbligatorietà del testo dlgs 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di Lavoro di valutare “tutti i rischi”. Questione La legge è chiara in merito alla responsabilità di chi deve fare che cosa. Il datore di lavoro deve: • valutare tutti i rischi ed una volta individuati li deve: 1. eliminare 2. ridurre 3. introdurre misure protettive Nel caso del rischio “contagio” da covid 19 e varianti, il datore di lavoro si trova di fronte a un problema di carattere “interpretativo” non di poco conto che lo porterà di fronte a non pochi problemi anche di carattere legale. Se è vero che anche la persona vaccinata è in grado di contagiare (soprattutto di varianti) ed essere contagiata, è chiaro che anche la persona vaccinata introduce il rischio di contagio come la persona non vaccinata. Se questo è vero (e lo dimostra il fatto che le misure di distanziamento, di mascherina, di non assembramento; ecc. permangono anche per i vaccinati e anche tra solo vaccinati) allora il datore di lavoro dovrà prendere le “stesse misure” (non equivalenti per legge) ma idonee per tecnica per entrambe le categoria ovvero sia vaccinati che non vaccinati. In breve, questo significa che il vaccino fatto 3/5/8 mesi prima non danno nessuna garanzia tecnica di non essere contagiati e di non contagiare. Al momento (al netto della efficienza che in questa disamina diamo per buona) l’unico metodo che da certezza di non essere “infettati” è solo ed esclusivamente il tampone immediato PER TUTTI (Vaccinati e non). Un contagio e relativa malattia (ricordiamo che la semplice positività non è malattia) che si dovesse verificare in azienda senza che il Datore di lavoro ne abbia valutato il rischio, ricadrebbe come responsabilità, anche penale solo ed esclusivamente sul datore di lavoro, che potrebbe subire processi per aver disatteso una legge sulla sicurezza. (oltre ad altre legge eventuali violate compresa la costituzione). I decreti leggi possono anche decadere scaduti i termini se non convertiti il Dlsg 81/08 rimane. Quindi molta attenzione.