lunedì 14 marzo 2016

RICORDATEVI DI CERTE FACCE.......

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999 n.46 : 
<<  RAFFORZO DELLA RISCOSSIONE COATTA            
PER PIGNORARE TUTTO E SUBITO
ANCHE SENZA PIU’ ONERE DI PROVA , 
COSI’ ORA  A CARICO  DELL ‘ UTENTE   >>
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La cartella di pagamento è un atto:[1] per la precisione, l’atto che – per conto dei crediti vantati dagli enti impositori (Ag. delle EntrateInpsComuni, ecc.) – Equitalia invia ai contribuenti per informarli del fatto che i suddetti Enti li hanno iscritti a ruolo.
Vale la pena precisare che il Ruolo (secondo l’art.10 del DPR 602/1973 e successive modificazioni[2]) non è altro che un elenco, che ciascun Ente impositore compila indicando i contribuenti (con nominativo e codice fiscale) e le somme che l’Ente stesso sulla base della propria documentazione ritiene siano dovute.
Eventuali errori contenuti nel ruolo (nei nomi, nelle omonimie, nell’errata imposizione del tributo o della somma) sono responsabilità di ciascun Ente, mentre Equitalia si limita a consegnare le cartelle.
Infatti, le eventuali proteste contro i tributi, sia verso l’annullamento totale, sia verso lo sgravio parziale, devono essere indirizzate direttamente all’Ente impositore e non a Equitalia.
Ciò si evince chiaramente nel testo della nuova cartella di pagamento, così come riformata dal 1º ottobre 2010.
Una guida alla lettura della cartella di pagamento si può trovare sul sito di Equitalia[3]; dov'è disponibile anche un facsimile[4] del documento nella forma stabilita dopo il 1º ottobre 2010, anche attraverso il confronto tra Equitalia e le associazioni di tutela dei consumatori.
Le cartelle di pagamento, a partire da quella data, devono contenere :
-          una descrizione sintetica delle somme dovute,
-          le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza),
-          l’invito a provvedere entro 60 giorni,
-          come e a chi richiedere la rateazione,
-          le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi,
-          il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
-          e di quello di emissione e di notifica della cartella[1].
All'atto della notifica della cartella esattoriale, il destinatario deve firmare per l'avvenuta ricezione.
La ricevuta di ritorno costituisce prova con valore legale, dell'avvenuto invio e ricezione della cartella, al pari di una raccomandata A/R.
La cartella esattoriale deve contenere, a pena di nullità, il nome del responsabile e titolare del procedimento di riscossione, avverso il quale il destinatario può presentare ricorso allacommissione tributaria.
Il contribuente deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica, il termine è perentorio.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, ha modificato la natura ed il regime della cartella esattoriale, attribuendole la natura esecutiva prima svolta dall’avviso di mora.
Trascorsi i 60 giorni per presentare i ricorso, la cartella esattoriale ha forza di Titolo esecutivo ed è opponibile al contribuente ai fini delle riscossione coatta del credito con provvedimenti quali il sequestropignoramento o espropriazione di un bene, il fermo amministrativo di un veicolo.
Il contribuente è tenuto a conservare per 10 anni le ricevute di pagamento.[senza fonte] L'amministrazione potrebbe ad esempio notificare cartelle esattoriali a fronte di pagamenti correttamente effettuati; se il contribuente non possiede più tali ricevute, deve pagare una seconda volta.
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L'onere della prova
L'onere della prova è in generale ora a carico del  ricorrente, e anche per la contestazione di cartelle esattoriali è sempre a carico del contribuente che propone ricorso.
La Corte Costituzionale ha più volte censurato la distribuzione dell'onere della prova nelle norme fiscali.
A nulla rileva il fatto che nei provvedimenti di natura fiscale, il ricorso sia necessario per evitare l'esercizio di un titolo esecutivo di credito, e che, di fatto, il dante causa, l'evento che origina l'impugnazione sia solo formalmente la citazione in giudizio del contribuente, mentre in sostanza sia la notifica della cartella esattoriale.[non chiaro]
In altre parole, non è l'amministrazione a dover presentare ricorso per la riscossione del credito e dover provare che il contribuente ha eluso o evaso il fisco,ma è il contribuente che deve proporre ricorso e dimostrare di essere in regola con i pagamenti.
La normativa ammette, in questo modo, atti di limitazione del diritto costituzionale alla proprietà privata e inviolabilità del domicilioche non seguano un procedimento giudiziario. Infatti, l'amministrazione non è tenuta al ricorso al giudice ordinario o altra magistratura prima della riscossione coatta del credito: se il contribuente non propone ricorso, l'amministrazione può ottenere la firma "a vista" di un decreto ingiuntivo e degli atti successivi per la sua attuazione.
È parte dell'accertamento tributario, il potere di ottenere l'esecuzione dell'atto anche senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, per cui gli atti non impugnati vengono infatti iscritti a ruolo, consentendo l'inizio della procedura di riscossione coattiva.
La riscossione coatta del credito fra privati e pubblica amministrazione ha natura radicalmente diversa , rispetto alla disciplina che regola i rapporti fra due soggetti privati.
Prima di firmare un provvedimento per la riscossione coattiva, un giudice terzo deve accertare l'esistenza del credito, in concreto deve convocare e garantire diritto di replica alla controparte, motivare la decisione con delle prove.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione, queste garanzie costituzionali non sono vincolanti per gli atti successivi, sono una facoltà del contribuente che può non proporre ricorso e non avvalersene. Possono non essere garantite per vizi di natura meramente formale, ad esempio se il ricorso è presentato oltre i 60 giorni, oppure presenta vizi di forma che fanno rigettare la domanda e scadere il termine.Inoltre, nei rapporti fra privati . l'onere della prova è invece a carico del creditore, diversamente da quanto accade fra amministrazione e contribuente, dal ’99, grazie al decreto legge di  Massimo D’AlemaVincenzo Visco  del ‘99 n. 46 , 
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intitolato <<  Riordino della disciplina della riscossione coatta mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337   >> ( consistente in MODIFICHE AL D.P.R. 29/09/73noto  N. 602 26 febbraio 1999 , nella legislatura presieduta da Oscar Luigi SCALFARO , Il Presidente del Consiglio dei Ministri Massimo D'Alema ( P.D.S.), con il Ministro delle finanze Vincenzo Visco ( P.D.S.) , 
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il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Carlo Azeglio Ciampi (BanKitalia ) ed il Ministro di grazia e giustizia Diliberto ( P.C.I. ) , 
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Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione; Viste, in particolare, la lettera a) nella parte in cui prevede l'affidamento ai concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali; nonche' le lettere f), g), h), numeri da 1) a 6), ed i) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze V. Visco P.D.S.) ,, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi ( BanKitalia), e di grazia e giustizia Diliberto ( P.C.I.),;  Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602