LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 11 )
note:
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali.
Art. 2 Usi delle acque 1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano. 2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.
SCIE CHIMICHE: ora è ufficiale!