sabato 21 giugno 2014

I parenti dei malati di Alzheimer, sla, e altre patologie gravi, non devono pagare alcuna integrazione per la retta dovuta alla RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) o alle Case Comunali.

I parenti dei malati di Alzheimer, sla, e altre patologie gravi, non devono pagare alcuna integrazione per la retta dovuta alla RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) o alle Case Comunali.

Una storica sentenza, la sentenza n. 4558/2012, ha stabilito che i coniugi dei malati gravi di Alzheimer, non hanno alcun obbligo economico allorchè decidono  o sono costretti a  ricoverare i propri congiunti in una RSA (struttura per anziani comunale  o accreditata).
Eppure ancora oggi i congiunti di persone ricoverate in RSA ed affetti da quella grave patologia che è il morbo  di Alzheimer , pagano l’integrazione, una quota a titolo di alimenti al Comune o alla struttura.
Ma non deve  essere così.
Questo è un principio che si evince  anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 85 a cui la sentenza della Suprema Corte fa riferimento.
L’intera quota spettante per il ricovero in una RSA sono a carico, in percentuale, alla ASL distrettuale di competenza ed al comune di ultima residenza dell’ammalato.
Il principio ed il criterio seguito dai Comuni quando chiedono l’integrazione, è che quando un utente viene ricoverato presso una struttura RSA, si scinde l’assistenza sanitaria da quella sociale e la quota sociale sia a carico dei familiari.
Ma così non è per i malati gravi.
Chi si può stabilire quale è il limite dell’ assistenza sociale e  dove comincia l’  assistenza sanitaria in una persona che è in uno stato vegetativo? Come si può dire che chi non può mangiare autonomamente non ha bisogno di qualcuno che lo imbocchi?
Vi è un DIRITTO PRIMARIO IRRINUNCIABILE ED IRRIDUCIBILE DEL DIRITTO ALLA SALUTE PROTETTO DALLA COSTITUZIONE come ambito inviolabile della dignità umana.
In tale quadro ed alla luce del principio affermato in linea generale dalla legge di riforma sanitaria si “PREVEDE L'EROGAZIONE GRATUITA DELLE PRESTAZIONI A TUTTI I CITTADINI DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ENTRO I LIVELLI DI ASSISTENZA UNIFORMI DEFINITI CON IL PIANO SANITARIO NAZIONALE (artt. 1,3, 19, 53, 63 legge numero 833 del 1978) DI PER SÉ OSTATIVA A QUALSIASI AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI FAMILIARI DI UN MALATO.
 La Cassazione ha sancito il principio di erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini da parte del SSN entro livelli di assistenza uniformi definiti dal piano Sanitario Nazionale.
La Corte definisce le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali.
 Sono tutte  attività che richiedono personale tipologie di intervento proprie dei servizi soci assistenziali, e  sono  dirette immediatamente ed in via prevalente,  alla tutela delle salute del cittadino, affetti da gravissime patologie.
In tutti i casi in cui un anziano affetto da stati morbosi non curabili a domicilio, e con patologie così gravi che non permetto di scindere l’assistenza sanitaria da quella sociale, per intenderci assistenza infermieristica e non ,  i coniugi devono versare solo l’indennità di accompagnamento dell’invalido alle strutture di ricovero, e nulla altro.
Non devono pagare integrazioni in base al modello ISEE, perché i familiari non devono  pagare.
Tutto l’intero importo della retta presso una struttura Comunale o una RSA, deve essere a carico del Fondo sanitario Nazionale, ripartito in percentuale tra l’ente tenuto all’assistenza sociale e l’asl per i’assistenza sanitaria, entrambe indirizzate alla tutela e la benessere dell’ammalato.
E’ possibile richiedere al Comune di prendersi cura del proprio congiunto, ed il Comune non si può rifiutare.
L’augurio è che tutte le Regioni provvedano in maniera del tutto autonoma ad adeguarsi a codesta sentenza, senza obbligare i cittadini a rivolgersi ad un giudice per ottenere giustizia.

Articolo a cura di Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com