Oggi siamo in grado di far Annullare tutti gli Accertamenti Fiscali dell’Agenzia delle Entrate e le relative Cartelle Esattoriali emesse da Equitalia in questi ultimi 20 anni.
D’all’anno 2000, i Giudici del Lavoro subentrati ai giudici del Tar in materia di Pubblico Impiego, non avendo la necessaria cultura sulla materia fiscale, hanno più o meno consapevolmente causato un danno all’erario di proporzioni enormi,
Un danno all’erario, causato dal fatto che ancora oggi, a distanza di 15 anni, non hanno trovato il coraggio di decidere sui ricorsi proposti dai “ Veri “ Dirigenti del Ministero delle Finanze che chiedono la restituzione ai propri ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, ossia i ruoli della Carriera Direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, nei quali erano stati inquadrati ai sensi dell’art. 10 della legge 397\75.
Dirigenti che a “ loro insaputa” nel 1990, sono stati illecitamente ed illegittimamente retrocessi dalla Carriera Dirigenziale a quella Impiegatizia, ai sensi di due leggi successivamente (dopo due anni) abrogate dalla legge 127\97 ( art. 17 co. 82 e 137 ), legge conosciuta come Bassanini 2, dove si prevede che tutti i Dirigenti del Ministero delle Finanze e i Segretari Comunali le cui Carriere risultavano tra loro equiparate, dovessero venire restituiti d’ufficio, ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza,
I Dirigenti Defenestrati, che si sono rivolti alla Magistratura, lo hanno fatto non solo per ottenere giustizia, ma anche per informare la Magistratura su fatti penalmente rilevanti, conseguenti a una dimostrabile infiltrazione di tipo malavitosa, all’interno del Ministero delle Finanze, infiltrazione che ha generato connivenze inquietanti riconducibili ad un vero e proprio
“ Colpo di Stato Permanente”.
Con la sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011, è stato dimostrato che dentro tutte le agenzie delle Entrate d’Italia, gli Incarichi Dirigenziali sottratti ai Veri Dirigenti di cui sopra, sono stati conferiti a dei Semplici Impiegati in violazione di quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione dove si prevede che :
“ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati in buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso.
Il danno all’erario causato dalla Magistratura che non decide o che sbaglia, deriva dal fatto che nel frattempo sono state emesse milioni di cartelle esattoriali sottoscritte da chi non poteva firmarle, sottoscritte da coloro che non hanno titolo ad essere identificati come “ Autorita Finanziaria “ .
- il titolo giuridico indispensabile per rendere :
“ Esigibili i Tributi Evasi tramite la Sottoscrizione del Ruolo di Riscossione ”
Ruolo che una volta sottoscritto, viene trasmesso ad Equitalia per la emissione della relativa Cartella Esattoriale e i successivi adempimenti esecutivi ai sensi :
- art. 1 legge 858\1963
- art. 51 dpr 633\1972
- art. 12 dpr 602\1973
Appare pertanto evidente che ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, non possano essere considerati
“ Autorita Finanziaria” dei Semplici impiegati inquadrati nella 9° qualifica funzionale, seppure vincitori di un “Concorso Interno” indetto dal Ministero delle Finanze, e ancora meno lo siano dei semplici impiegati che non hanno sostenuto neppure il suddetto “ Concorso Interno” !
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio ( Intendente di Finanza in pensione)