COMUNICATO STAMPA DI
FEDERITALIA
A MODENA,
DENUNCIA ARCHIVIATA MA…
CIO’CHE HA SCRITTO IL
GIP DOMENICO TRUPPA E’SIGNIFICATIVO!
SOSTIENE CHE EQUITALIA
NON PRESTA DENARO ,MA L’ART.644 PARLA ANCHE DI PRESTAZIONI NON SOLO DI PRESTITI
E CORRETTAMENTE
IL GIP DICE CHE I
TRIBUTI LIEVITANO IN MANIERA ABNORME E CHIEDE L’INTERVENTO URGENTE DEL LEGISLATORE!
AFFERMA CHE FEDERITALIA
, VUOLE METTERE IN EVIDENZA UN FATTO GRAVISSIMO CHE E’L’AUMENTO SPROPORZIONATO
DEI TRIBUTI E PERTANTO CONFERMA LA
LEGGITTIMITA’DELL’OPERATO DELLA STESSA.
E’UN PRIMO GRANDE
RISULTATOPERCHE’IL GIP,PUR ARCHIVIANDO,RICONOSCE L’AUMENTO ABNORME DEI TRIBUTI E LA LEGITTIMITA’DELL’OPERATODI
EQUITALIA!
WALLY BONVICINI
OGGETTO:CARTELLE
INESISTENTI E ILLEGITTIME
LE CARTELLE RICEVUTE A
MEZZO RACCOMANDATA E CON LA RELATA IN
BIANCO,SONO INESISTENTI.
LA RELATA DI NOTIFICA
E’PREVISTA COME MOMENTO FONDAMENTALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI
NOTIFICAZIONE E NON E’INTERAMENTE SURROGABILE DALL’ATTIVITA’DELL’UFFICIO
POSTALE,SICCHE’LA SUA MANCANZA,ANCHE NELLA NOTIFICAZIO NE A MEZZO DEL SERVIZIO
POSTALE,NON PUO’ESSERE RITENUTA UNA MERA
IRREGOLARITA’.
LA MANCATA COMPILAZIONE
DELLA RELATA,IN VIOLAZIONE DELL’ART.148 DEL CPC,DETERMINA ,NON LA SEMPLICE
NULLITA’DELLA NOTIFICA,BENSI’LA GIURIDICA INESISTENZA DELLA STESSA,PATOLOGIA NON
SANABILE IN SENSO ASSOLUTO.
La sottoscritta WALLY
BONVICINI,HA RICEVUTO A MEZZO RACCOMANDATA CON RELATA IN BIANCO LE SEGUENTI
CARTELLE:
N.07820120064232022
INTESTATA AD ATTILAFASHION SAS CON SEDE IN VIA CERATI 5,DELLA QUALE
E’RAPPRESENTANTE LEGALE;
N.07820120064276704
INTESTATA A BEPPE BONDI SRL OGGI TEATRO DEI SOGNI SRL CON SEDE IN
FONTANELLATO,VIALE VACCARI 17/B DELLA
QUALE E’RAPPRESNETANTE LEGALE;
N.07820120062702774
INTESTATA A WALLY BONVICINI E RELATIVA A TRIBUTO
E LA STESSA PRESENTA LA
RELATA IN BIANCO ED E’STATA INVIATA A MEZZO RACCOMANDATA,PERTANTO E’DA
RITENERSI INSISTENTE.
LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE,CON SENTENZA N.92 DEL 1 OTTOBRE 2012,HA
STABILITO CHE L’ATTO DI RISCOSSIONE DEVE INDICARE TUTTI QUEGLI ELEMENTI CHE
CONSENTANO AL CONTRIBUENTE DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI CALCOLI EFFETTUATI
DAL CONCESSIONARIO.
LA CASSAZIONE CIVILE
TRIBUTARIA N.4516 DEL 22 FEBBRAIO 2012,STABILISCE CHE LA CARTELLA DI PAGAMENTO
NON PUO’LIMITARSI A RIPORTARE LA CIFRA GLOBALE DEGLI INTERESSI DOVUTI.
AL CONTRARIO,IN ESSA
DEVE ESSERE INDICATO COME SI E’ARRIVATI AD UN DATO CALCOLO,SPECIFICANDO LE
SINGOLE ALIQUOTE A BASE DELLE ANNUALITA’ PRESE IN CONSIDERAZIONE.
L’OPERATO DI EQUITALIA
NON DEVE RISULTARE RICOSTRUIBILE SOLTANTO ATTRAVERSO DIFFICILI INDAGINI CHE NON
COMPETONO AL CONTRIBUENTE,
PERCHE’SE
COSI’FOSSE,RISULTEREBBE VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DEL DESTINATARIO
DELL’ATTO.
LA CASSAZIONE HA
PRECISATO CHE SONO ILLEGITTIMI TUTTI GLI
ATTI DI RISCOSSIONE NOTIFICATI DOPO GIUGNO 2008,PRIVI DELLA INDICAZIONE DELLA
BASE DI CALCOLO DEGLI INTERSSI:QUINDI SONO TUTTE ILLEGITTIME LE CARTELLE
EQUITALIA,NOTIFICATE DOPO GIUGNO 2008.
TANTO DOVEVA.
WALLY BONVICINI