martedì 12 marzo 2013

Mutuo agevolato per pensionati e dipendenti pubblici

Anche per il 2013 è stato approvato uno stanziamento di 800milioni di euro per il finanziamento, da parte dell’INPDAP, per l’erogazione dei mutui per l’acquisto della prima casa per pensionati e dipendenti pubblici. Ecco come funziona e chi lo può richiedere.

Soggetti
Possono richiedere il beneficio i dipendenti pubblici in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e i pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie
e sociali, con una anzianità di iscrizione all’INPS di almeno 3 anni.
Costoro, se intendono acquistare la prima casa, possono chiedere all’Ufficio Provinciale o Territoriale Inps Gestione ex INPDAP un mutuo ipotecario di massimo 300.000,00 € (comprese le spese per eventuali pertinenze) della durata di 10,15, 20, 25 o 30 anni.

Requisiti
Il richiedente o i componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di un’altra  abitazione in tutto il territorio nazionale. Fanno eccezioni alcune particolari ipotesi come la
proprietà di solo quote; immobile assegnato al coniuge separato; richiedente che intenda costituire un proprio nucleo familiare, distinto da quello dei genitori; immobile da acquistare sito ad almeno
250 Km da altro eventuale immobile di proprietà, in caso di disponibilità finanziarie residue.

Tassi
I tassi sono stabiliti con determinazione del Presidente dell’Inps Gestione ex Inpdap e attualmente sono:
- per i mutui a tasso fisso: 3,75% per l’intera durata del mutuo;
- per i mutui a tasso variabile: 3,50% per il primo anno e, con
decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all’Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.

Modalità di pagamento
Il pagamento delle rate del mutuo avviene tramite modelli F24 precompilati, trasmessi al richiedente il mutuo (mutuatario) dall’Istituto (ex INPDAP). In caso di mancata ricezione, i mutuatari si dovranno rivolgere alla Sede Inps Gestione ex Inpdap competente.

La domanda per la richiesta del mutuo, dovrà essere redatta sull’apposito modello fornito  all’istituito, corredata da tutta la documentazione richiesta, e dovrà essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all’Ufficio Provinciale o Territoriale Inps Gestione ex Inpdap competente. La competenza è determinata dall’ubicazione dell’abitazione cui si riferisce la domanda di mutuo. Le domande con documentazione incompleta verranno rigettate.

Graduatorie
Le domande di mutuo, che presentino tutti i requisiti previsti dal regolamento dell’INPS, saranno tutte accolte, a meno che il budget assegnato per ogni quadrimestre alla Direzione Regionale di riferimento non si rivelerà insufficiente a soddisfare la totalità delle domande che perverranno all’ufficio ex INPDAP. In tal caso, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale formerà una graduatoria,
sulla base dei seguenti criteri.

Per ogni quadrimestre, scaduto il termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale, nel caso in cui il budget quadrimestrale assegnato dalla Direzione Regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente regolamento non sia sufficiente a
soddisfare la totalità delle domande pervenute, redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) composizione del nucleo familiare;
b) reddito familiare imponibile.
2. Ai fini della compilazione della graduatoria sarà attribuito il seguente punteggio:

1) per il nucleo familiare:
a) punti 5 per ogni componente;
b) ulteriori punti 8 per ogni componente portatore di handicap grave;
c) ulteriori punti 3 per il richiedente che alla data del 1° giorno
del quadrimestre di riferimento abbia contratto matrimonio da non
oltre 3 anni.

2) per il reddito familiare imponibile:
a) punti 30 per reddito fino a 25.000,00 euro;
b) punti 24 per reddito da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro;
c) punti 18 per reddito da 35.001,00 euro a 45.000,00 euro;
d) punti 12 per reddito da 45.001,00 euro a 55.000,00 euro;
e) punti 6 per reddito da 55.001,00 euro a 65.000,00 euro;
f) punti 0 per reddito superiore a 65.000,00 euro.

A parità di punteggio, la priorità verrà stabilita in base all’anzianità di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nel caso di calamità naturali l’INPDAP si riserva la possibilità di adottare provvedimenti urgenti a favore delle popolazioni residenti nei Comuni colpiti.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale:
a) nel caso in cui non sussistono i requisiti per l’erogazione del mutuo ipotecario, invia al richiedente la comunicazione di mancato accoglimento, con indicazione dei motivi del rigetto;
b) nel caso in cui il budget quadrimestrale sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande pervenute informa ciascun iscritto in possesso dei requisiti per l’erogazione del mutuo ipotecario, con raccomandata con ricevuta di ritorno, della possibilità di definire la sua domanda e dispone la perizia
tecnico-estimativa di cui al successivo articolo 14, trasmettendo al tecnico incaricato la necessaria documentazione;
c) nel caso in cui il budget quadrimestrale non sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande pervenute approva, con apposita determinazione, la graduatoria provinciale e territoriale, che viene
pubblicata sul sito internet dell’INPDAP, per la durata di 15 giorni, termine entro il quale potranno essere presentati, a pena di decadenza, eventuali ricorsi al Direttore Regionale che, nei trenta
giorni successivi, adotta le relative decisioni.

4. Trascorso il termine entro il quale il Direttore Regionale decide sui ricorsi presentati, il Direttore Provinciale/Territoriale, apportate le eventuali modifiche determinate dall’accoglimento dei ricorsi presentati al Direttore Regionale, pubblica sul sito internet dell’INPDAP la graduatoria definitiva informando ciascun iscritto utilmente collocato in graduatoria, con raccomandata con ricevuta di
ritorno, della possibilità di definire la sua domanda e dispone la perizia tecnico-estimativa di cui al successivo articolo 14, trasmettendo al tecnico incaricato la necessaria documentazione.
Nel caso di non utile collocazione in graduatoria, l’iscritto può riproporre la domanda nel quadrimestre successivo; in tal caso, è esonerato dal riprodurre la documentazione prevista dagli articoli 11 e 12 solo per la parte attestante requisiti e situazioni non modificatisi nel frattempo. Il richiedente dovrà specificare nella nuova domanda i requisiti certificati nella precedente domanda che non hanno subito variazioni e produrre, pena la reiezione della domanda, la documentazione relativa ai requisiti e alle situazioni modificatisi.

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)
esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: