martedì 12 marzo 2013

Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano.

Altre buone notizie per i contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4498 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento elevati in conseguenza di un accesso della Guardia di Finanza in un’abitazione privata, perché i documenti, posti alla base degli avvisi di accertamento, erano stati trovati e presi dall’abitazione della convivente del contribuente sottoposto a controllo e non presso l’abitazione del contribuente stesso il cui accesso invece era stato autorizzato da parte del Pubblico Ministero.

Il caso: Il pubblico Ministero aveva autorizzato l’accesso all’abitazione del contribuente sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza e nulla aveva disposto in merito all’abitazione della convivente. Il fatto che il contribuente risiedesse abitualmente dalla convivente non può giustificare o addirittura rendere legittimo l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un’abitazione privata che non sia stato preventivamente autorizzato. L’autorizzazione rilasciata dalla Procura è tassativa e non si estende ad altri luoghi dove il contribuente effettivamente poi risieda, e ciò a prescindere dal fatto che sia lo stesso contribuente a dichiarare di risiedere stabilmente presso l’abitazione della convivente.

Il domicilio è costituzionalmente riconosciuto inviolabile mentre l’atto pubblico di accesso ai luoghi è particolarmente invasivo e quindi a fronte di questo inviolabile diritto riconosciuto dalla costituzione, è essenziale una preventiva autorizzazione da parte del P.M..

Si legge nelle sentenza: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guarda di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal procuratore della repubblica, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto»

La conseguenza di un accesso in luogo non autorizzato è la illegittimità della pretesa del Fisco conseguente all’esito dei controlli.

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario