Mancanza di un organo terzo, limitazione del diritto di difesa e discriminazione per l’applicabilità solo alle contestazioni dell’agenzia delle Entrate (tra l’altro fino alla soglia di 20mila euro). Sono i quattro motivi che hanno spinto i giudici della Commissione tributaria provinciale di Perugia a emettere un’ordinanza di rinvio della mediazione fiscale alla Corte costituzionale.......
L’ordinanza del collegio perugino intravede conflitti con ben tre articoli della Costituzione e rimarca un utilizzo dell’istituto «in modo erroneo e illogico».
Il primo problema è che l’organo chiamato a decidere fa comunque parte della stessa amministrazione, mentre «deve essere estraneo alle parti – spiega il provvedimento -: in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo».
L’altra questione rilevante è che l’obbligatorietà dell’iter finisce per comprimere il diritto di difesa del contribuente, che può rivolgersi al giudice solo dopo 90 giorni. Una tempistica non sincronizzata – come fa notare la Ctp alla Corte costituzionale – con i nuovi accertamenti, che diventano titoli esecutivi dopo 60 giorni dal mancato pagamento
http://www.lavorofisco.it/mediazione-tributaria-sottoposta-al-vaglio-della-corte-costituzionale.html
cordialmente Fabrizio e tutti gli amici di AntiEquitalia