Il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, più noto come “Conto Energia Termico” [1], ha messo a disposizione di privati cittadini e Pubbliche Amministrazioni 900 milioni di euro di incentivi annui a sostegno dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Di questi 900 milioni di euro l’anno 200 sono destinati agli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e 700 per quelli realizzati da privati cittadini.
il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo e che provvederà all’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari sarà il GSE (Gestore Servizi Energetici).
Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede il Decreto.
Innanzitutto è importante cercare di capire per quali interventi sono ammessi gli incentivi?
Ebbene gli interventi incentivabili riguardano sia quelli relativi all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti il così dettoisolamento termico (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) ma riguarderà anche la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza ovvero quelli utilizzanti generatori di calore a condensazione e in alcuni casi riguarderà la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili come pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Per poter accedere all’incentivo, gli interventi dovranno essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali già esistenti.
Come si calcola l’incentivo?
Per gli interventi di incremento dell' efficienza energetica l’incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.
Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell’incentivo erogabile che viene specificata meglio in una tabella predisposta dal GSE nella seguente sezione. http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/InterventiEfficienzaEnergetica/Pages/default.aspx
Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che saranno specificati nelle Regole Applicative del GSE.
L’incentivo, in questo secondo caso, coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso, come chiaramente viene rappresentato nella tabella predisposta dal GSE e visibile sempre nella stessa sezione indicata sopra.
Chi può chiedere gli incentivi?
Possono fare domanda per ricevere gli incentivi sia le Pubbliche Amministrazioni che i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
I soggetti privati potranno accedere agli incentivi solo attraverso l’accesso diretto al GSE. Il soggetto responsabile dovrà presentare richiesta al GSE compilando la scheda-domanda che sarà a disposizione sul portale internet dedicato sul sito ufficiale GSE.
La scheda- domanda dovrà entro 60 gg. dalla fine dei lavori e secondo le istruzioni che saranno specificate nelle Regole Applicative del GSE.
Attraverso la scheda-domanda, il soggetto responsabile fornisce informazioni sull’intervento e sull’immobile su cui l’intervento è realizzato, ma dovrà predisporre anche un’ adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.
Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.
Per raccogliere le domande il GSE predisporrà un portale internet dedicato, attraverso il quale si potrà presentare la richiesta di accesso al meccanismo di incentivazione.
A seguito dell’iscrizione a registro, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti.
Per accedere agli incentivi ci si potrà avvalere dello strumento del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un tetto di spesa cumulata annua di 700 milioni di euro per interventi realizzati dai privati e di 200 milioni di euro per interventi realizzati o da realizzare da parte della Pubblica Amministrazione, non sarà possibile presentare nuove domande di accesso all'incentivo.
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse. Non può quindi essere cumulato a precedente incentivi. L’unica forma altra forma di incentivazione a disposizione dei privati, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili, risulta essere, fino al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale del 55%.
Entro il 3 marzo 2013 (60 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto) il GSE pubblicherà le Regole applicative che serviranno a definire le modalità e le tempistiche con cui saranno assegnati, erogati ed eventualmente revocati gli incentivi.
Per ogni ulteriore informazione è possibile andare sul sito ufficiale della GSE
[1] emanato dal ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente e con il ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario