lunedì 4 giugno 2012

INPS ED EQUITALIA


INPS ED EQUITALIA
Istituzioni Pubbliche o Associazioni a Delinquere ?
Dott. Claudio Noschese
L'Inps è un’ente previdenziale pubblico, tra i più grandi e complessi d’Europa, a cui sono assicurati la stragrande maggioranza dei lavoratori in Italia. Attraverso l’attuazione di norme e leggi, l’attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale ed assistenziale. Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo. Tutto ciò farebbe presupporre un’attività ad esclusivo vantaggio dei cittadini, dando e prendendo quanto legittimamente previsto. Ebbene non è così! Vediamo quali sono alcune attività illegittime, sia dal punto di vista contributivo che assistenziale, che l’Inps svolge a danno dei cittadini, con la connivenza ed il supporto di Equitalia.
L’Inps acquisisce risorse economiche mediante i contributi previdenziali, che derivano dall’iscrizione degli assicurati nella gestione di competenza. In caso di errata iscrizione da parte del soggetto assicurato, l’Inps deve, comunque, iscriverlo d’ufficio nella giusta categoria assicurativa. Le previsioni contributive sono sostanzialmente diverse: per la gestione commercianti l’Inps richiede il pagamento di un minimo contributivo annuale pari ad Euro 3.200, anche in assenza di reddito imponibile; mentre, invece, per la gestione separata, quella in cui devono essere iscritti i lavoratori autonomi, che svolgono un’attività professionale, la contribuzione è proporzionata al solo reddito imponibile prodotto nell’anno, in misura del 26,72%. In assenza di reddito imponibile, nulla è dovuto all’Inps. Come è evidente, la forma contributiva più vantaggiosa per l’Inps e meno vantaggiosa per gli assicurati è la gestione commercianti; specie in fase di start up, nella quale i costi sostenuti e le spese di avviamento, possono ridurre fortemente il reddito imponibile; ma l’Inps, in violazione di ogni legge, cerca di applicare la contribuzione più svantaggiosa per i cittadini. A ciò aggiungasi che le Camere di Commercio, per l’iscrizione nella gestione commercianti, richiedono anche il pagamento di un diritto camerale annuale non dovuto.
Per riferire sui fatti, l’Inps ha illegittimamente richiesto ad un soggetto che svolgeva l’attività professionale autonoma di Mediatore Creditizio, quindi, da inserire nella gestione separata, il pagamento del minimo contributtivo annuale, anche in assenza di reddito imponibile, per un importo annuale pari ad Euro 3.200. Non avendo ricevuto la contribuzione richiesta, l’Inps ha subito attivato Equitalia che, senza prima accertarsi della legittimità della richiesta dell’Inps (in questa modalità operativa si potrebbe ben ipotizzare l’Associazione a Delinquere), ha subito emesso ben tre cartelle esattoriali di pagamento.
Ma, come potrebbe agire correttamente ed a tutela dei cittadini Equitalia se il Presidente dell’Inps, Mastrapasqua, è anche vice presidente di Equitalia e Presidente di Equitalia Sud, oltre ad avere molte altre poltrone su cui poggia il posteriore, pagato profumatissimamente ed ingiustamente con i soldi dei cittadini che lui tartassa e sbeffeggia. E’ assurdo ed inaccettabile che il Presidente dell’Ente Impositore, sia anche il Presidente dell’Ente Riscossore, che tutela c’è per i Cittadini? Siamo in regime di mafia istituzionale. E non è l’unico! Befera, Direttore dell’Agenzia delle Entrate è anche Presidente di Equitalia. Veri e propri clan trasversali si sono impadroniti delle istituzioni, loro si ingrassano ed i cittadini si uccidono.
Comunque, impugnate dette cartelle davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, il Giudice del Lavoro, dr.ssa Giovanna Picciotti, con sentenza n. 14384 del 15.05.2012, ha dato torto all’Inps, negando il pagamento del minimo contributivo annuale e condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio.
Si specifica che l’attività di Mediatore Creditizio è assimilabile a tutte le altre attività professionali (quelle che prevedono l’iscrizione in un Albo od in un Elenco, mediante particolari requisiti del soggetto richiedente) svolte, come persona fisica, in forma autonoma, tra cui, a titolo indicativo e non limitativo: l’Agente in Attività Finanziaria, l’Agente Immobiliare, l’Agente Marittimo, l’Agente di Commercio. Tutti costoro non devono pagare all’Inps il minimo contributivo annuale di Euro 3.200 in assenza di reddito, ma solo sul reddito imponibile la percentuale del 26,72%, dovendo essere iscritti nella gestione separata e non in quella commercianti. Va da sé che non devono pagare neanche il diritto camerale annuale. Per cui, detta sentenza è applicabile a tutti coloro che svolgono attività professionale in forma autonoma con la possibilità, non solo di opporsi ad eventuali richieste dell’Inps e della sua longa manus Equitalia, ma anche di recuperare quanto ingiustamente versato nei 5 anni precedenti la costituzione in giudizio, unitamente al recupero anche del diritto camerale annuale non dovuto.
Si ritiene, altresì, illegittimo il pagamento di un minimo contributivo in assenza di reddito imponibile, anche per la gestione commercianti, ma su questa questione il giudice del lavoro non si è espresso, non essendo il caso in esame. Sarebbe necessario proporre altro giudizio sullo specifico caso, che sarebbe assolutamente fondato, atteso che l’art. 53 della Costituzione italiana prevede che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Inoltre, in assenza di reddito imponibile non è dato sapere come si possono pagare annualmente Euro 3.200 all’Inps: si va a rubare? si chiede un finanziamento in banca? si lavora a nero? si ricorre agli strozzini? si spaccia? si chiedono i soldi in famiglia o a mamma e papà sulla loro pensione? Oltretutto, tale contribuzione va intesa come impeditiva, di fatto, per i cittadini senza alcun reddito, dell’avvio di ogni attività di “lavoro”, garantito dall’art. 1 della Costituzione italiana, e, conseguentemente, preclusiva “della partecipazione dei lavoratori all’organizzazione economica del Paese”, prevista all’art. 3, comma 2 della Costituzione italiana.
Altra grave illegittimità viene effettuata nel settore dell’assistenza agli invalidi ed ai portatori di handicap.
In materia di handicap e di invalidità l’Inps ha recentemente acquisito nuove competenze e “nuovo potere”, con il trasferimento dagli enti locali (AA.SS.LL.) del potere concessorio, della gestione delle domande e l’inserimento di un proprio sanitario nella Commissione Medica di valutazione delle AA.SS.LL. Dal 01.01.2010, la valutazione dell’invalidità e/o dell’handicap avviene mediante una Commissione Medica dell’ASL di competenza, integrata con un medico Inps; se la valutazione non è all’unanimità, il soggetto può essere sottoposto ad ulteriore visita da una Commissione Medica Locale, propria dell’Inps competente per territorio, tale commissione si chiama CML, che riduce quasi sempre la valutazione e, quindi, i relativi benefici per gli aventi diritto, erogati della Commisssione Medica dell’ASL.
Ma l’Inps cosa sta facendo per ridurre ulteriormente i benefici agli aventi diritto: tutti coloro che ricevono valutazioni positive dalle citate Commissioni Mediche, li sottopone ad un’ulteriore Commissione Medica, denominata CMS, Commissione Medica Superiore, situata presso la sede Inps di Roma, che senza sottoporre il soggetto a visita, senza chiedergli ulteriori accertamenti, senza rinviarlo ad altra Commissione Medica Locale, diversa da quella che l’ha già valutato (così come previsto), consultando telematicamente il fascicolo, taglia drasticamente quasi tutti i benefici concessi, modificando le valutazioni precedentemente espresse dalla altre Commisssioni Mediche. La CMS svolge tale attività in assenza totale di competenza, infatti suo compito sarebbe quello di “monitorare i verbali delle altre Commissioni Sanitarie ed estrarre posizioni, indipendentemente dal loro esito, da ulteriormente sottoporre a verifica, al solo fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa”, tanto si evince dal sito dell’Inps. Quindi un controllo sull’operato delle Commissioni, non di diretta valutazione dell’assicurato.
E’ del tutto evidente che simili comportamenti illegittimi sono dettati dalla necessità di fare cassa per pagare i faraonici stipendi del Presidente, del Direttore Generale, del CIV (consiglio di indirizzo e vigilanza), della CMS (commissione medica supariore) e delle migliaia di Dirigenti, di Consulenti, di Presidenti di Commissioni e di tutta la gigantesca platea di cortiggiani, amici, parenti e conoscenti, che ruota attorno all’universo Inps, pagata profumatamente, a vario titolo, con i soldi non dovuti dagli assicurati, a danno degli assistiti.
Chi vuole far valere i propri diritti, su tutto il territorio nazionale, può contattare lo scrivente, che ha ottenuto, con il suo studio professionale ed i suoi collaboratori, la sentenza favorevole dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ed ha presentato dettagliato Esposto/Denuncia/Querela, contro soggetti afferenti all’Inps, alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli e quello di Roma.
 Dott. Claudio Noschese