venerdì 8 marzo 2013

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni

Nullità per l’omessa notifica degli atti prodromici e conseguente inesistenza giuridica di tutti gli atti presupposti ad essa perché effettuati in aperta violazione di norme di legge.


La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato. Si è pronunciata, recentemente, a tal proposito anche la Suprema Corte di Cassazione che, nella ordinanza n. 14861 del 05 settembre 2012, ha sancito la nullità di un atto consequenziale ad un
atto presupposto, allorquando non venga dimostrato, dalla parte notificante, la perfezione della notifica di un atto presupposto. “In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, (posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non dell'effettivo
recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva), l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in
giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010); poichè la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile
un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato: poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n.546 del 1992, art.19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli
(avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal
contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. un., n.5791
del 2008).” (Suprema Corte di Cassazione che nella ordinanza n. 14861 del 05 settembre 2012).

Quindi, nell'ipotesi di mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'avviso di accertamento, tale notifica deve considerarsi invalida e conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell'avviso di accertamento.
La legge infatti dispone che laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso debba essere allegato all'atto che lo richiama (art. 3, c. 3 Legge 241/1990 ed art. 7, c. 7 Legge 212/2000); tale obbligo è di facile rispetto in quanto l'agente della riscossione, ai sensi dell'art.26 comma 4 del DPR 602/73, deve conservare la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notifica o avviso di ricevimento ed ha pure l'obbligo di esibirne copia a richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. Nel nostro caso si è in presenza di un atto di pignoramento immobiliare e comunicazione d’asta ma degli atti ad essa prodromici non vi è traccia, ragion per cui la loro validità e legale conoscenza è tutta
da dimostrare. Non risulta agli atti se le cartelle di pagamento siano stati effettivamente notificate e se la procedura di notifica delle stesse sia avvenuta in conformità alla normativa vigente, senza poi considerare che la pretesa creditoria da parte di Equitalia è inesistente perché già prescritta. La mancanza di prova di notifica fa si che si venga a verificare la giuridica inesistenza delle cartelle stesse e conseguentemente dell'atto qui impugnato in quanto non risultano rispettate le disposizioni
imposte dalla legge 241/1990 e dalla legge 212/2000. Orbene, si fa notare che al Sig. Sibilia dal 1992, in seguito ad un controllo medico, gli venne riscontrata una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva e per questo motivo ha dovuto subire il ricovero in data 8-12-1995 e successivamente in data 21-12-1996 è stato nuovamente ricoverato per aggravamenti ed emorragia al tratto digestivo. Ha subito ulteriori ricoveri in data 03-03-1997, 7-4-1997, gli è stato impiantato pace maker in data 2-6-1997 e da qui una nuova emorragia ed un nuovo ricovero in data 13-5-2000, poi in data 25-2-2001, un nuovo ricovero il 06-09-2012 per sostituzione secondo pace maker ed infine un altro ricovero in data 19-09-2012. Quindi appare ancor più evidente, nel caso di specie, come sia importantissimo verificare la
regolarità della avvenuta notifica da parte di Equitalia a mezzo posta al sig. Sibilia di tutti gli atti prodromici che Equitalia sud dichiara nell’estratto di ruolo di aver regolarmente eseguito a
soggetto abilitato a riceverle. Per verificare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, è necessario che controparte produca nel presente giudizio tutti i titoli esecutivi e le relative
relate di notifica al fine di consentire una verifica sulla loro regolarità e legittimità.

Ai sensi di legge, infatti, laddove la notifica richiesta a mezzo posta tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avvenga mediante consegna dell'atto a mani diverse dal diretto
destinatario, per considerarla perfezionata e valida è indispensabile che l'agente postale faccia sottoscrivere al ricevente l'avviso e il registro cronologico e faccia menzione della qualifica del
consegnatario, delle ricerche svolte per reperire il destinatario o dei motivi della mancata consegna, e chi accetta l'atto deve sottoscrivere la ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
In questo specifico caso si potrebbe ravvedere un’ipotesi di inesistenza delle cartelle per inosservanza delle forme (Cass. 2006 n. 2817) che potrebbe ritenersi sanata solo nel caso in cui vi fosse
stato il raggiungimento dello scopo mentre nel nostro caso non vi è stato neanche il raggiungimento dello scopo infatti il sig. Sibilia, medio tempore, non ha mai potuto contestare nulla anche a cagione di
tutti i ricoveri subiti che lo hanno costretto ad assentarsi per lunghi periodi dalla propria residenza.
La notifica si ritiene inesistente quando “essa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale
della figura” (Cass. N. 27450 del 13.12.2005); ed anche ove “l’esorbitanza dallo schema legale degli atti di notificazione è cagionata dal difetto degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge” (Cass. N. 14436 del 22.06.2006); o quando “sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persone che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa,
risultando a costui del tutto estranea” (Cass. n.14487 del 21.06.2007); “Attesa la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria deve comunque essere assicurato il rispetto
di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. L'omissione o la nullità della
notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., Ord. 21 luglio 2011, n. 16050).

Si consideri, inoltre, che la cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non possono essere notificati direttamente dall’agente della riscossione
attraverso la modalità di spedizione tramite il servizio postale, in considerazione del fatto che l’art. 26 del D.P.R. 602/73, ha modificato – eliminando l’inciso – la norma che prevedeva la notifica
“da parte dell’esattore”, a sostegno – come specificato nella stessa norma – della qualifica dei soggetti abilitati a tale tipo di notifica, ovvero “ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.” Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall’agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente.


Floriana Baldino