giovedì 14 marzo 2013

Il padre che discredita la madre perde l’affido dei figli.


La Cassazione con un importante sentenza [1] ha stabilito un nuovo principio. Perde l’affido condiviso il padre che discredita la figura della madre dianzi ai figli.

In un giudizio di separazione personale dei coniugi, era stato accordato un affido congiunto dei figli.

Ma qualcosa ha poi portato il giudice di merito a modificare tale condizione di affido congiunto e ha portato - togliendo l’affido al padre- portato ad affidare i figli minori della coppia esclusivamente alla madre, con divieti provvisori di contatti con il padre.

Ma cosa ha portato il Giudice di merito prima e la Cassazione poi a negare ad un padre non solo l’affidamento congiunto di due figli minori ma anche il diritto di vederli fino al verdetto del tribunale dei minori ?



I figli all’inizio in verità erano stati collocati dal padre ed era stata disciplinata la frequentazione con la madre, che aveva anche l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli e tutto ciò a causa dell’atteggiamento ostile che i figli avevano nei confronti della madre.

Intervenuto però il servizio di psichiatria della ASL di Siracusa, era stato rilevato che l’atteggiamento ostile dei figli nei confronti della madre erano indotti e provocati dall’atteggiamento del padre che non faceva altro che screditare la figura della madre dinanzi ai figli.

Scoperto ciò naturalmente il giudice di merito ribaltando le condizioni dell’affido inizialmente stabilito, aveva affidato i minori alla madre con obbligo, questa volta a carico del padre, di versare l’assegno per il mantenimento dei figli e vietando finanche i contatti con il padre.

L’uomo poi ha proposto appello arrivando finanche in Cassazione che però hanno dato ragione tutti al giudice di merito.

IN PRATICA

Il padre che distrugge la figura materna agli occhi dei figli perde il diritto all’affidamento congiunto.

Le continue pressioni paterne possono creare nella prole la così detta sindrome di alienazione par

entale (PAS) causando anche danni irreparabili a causa della privazione del rapporto con la madre.

[1] Cass. sent. n. 5847 dell’ 8 marzo 2013


Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)