ECC.
COMMISSIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA
ISTANZA EX ARTT.17 DEL TRATTATO UE e 258
DEL TRATTATO DEL FUNZIONAMENTO UE
La INFORQUADRI ( Federazione Nazionale Quadri
Informazione Scientifica e Ricerca ) in persona del presidente Dott. Vitali
Giorgio, (C.F: 97038890581 )
elettivamente domiciliata in Roma ,via Unione Sovietica 8, presso lo studio dell’Avv.
Maurizio Cerchiara (CRCMRZ52L03H501O;06/32650592;mauriziocerchiara@ordineavvocati.org;maurizio.cerchiara@libero.it)
del foro di Roma che la rappresenta e difende , giusta delega rilasciata a margine del
presente atto,
PREMESSA
Si premette
che la presente istanza viene presentata
in data odierna, in quanto soltanto in data 15.2.2013 l’istante ha appreso, per quello che era
possibile, dei provvedimenti comunitari tramite internet, ravvisando che alcuni
degli stessi erano adottati in violazione del trattato.
Si tratta di
atti complessi che peraltro hanno agito
sul Presidente e su alcuni iscritti direttamente , in quanto a seguito degli
stessi hanno drasticamente impoverito la loro situazione economica sino ad
impedire loro una vita libera e
dignitosa.
ATTI
ILLEGITTIMI POSTI IN ESSERE DA ALCUNI ORGANI UE
Si
evidenzia che la politica che gli organi della
Comunita’ europea: del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della BCE hanno assunto rispetto alla crisi economica e
finanziaria, e’ illegittima in quanto
posta in essere in violazione dei principi fondamentali che hanno ispirato la
Comunita’ stessa.
Parimenti
illegittimi sono gli atti posti in essere dai predetti organi nell’ambito della
crisi economica.
In
particolare sono da considerarsi illegittimi gli atti con i quali gli organi UE hanno fatto
applicare agli Stati membri la collettivizzazione delle perdite finanziarie;
hanno tagliato le spese pubbliche; hanno aumentato le imposte , hanno imposto
false liberalizzazioni, hanno comunque inciso sull’assetto politico ed
economìco dei paesi indebitati.
LA POLITICA
UE RISPETTO ALLA CRISI
Si premette
che la crisi e’ stata determinata in
gran parte dal mercato della speculazione finanziaria
Secondo
l’O.C.C , l’agenzia federale del Ministero del tesoro americano con funzioni di
vigilanza sulle banche, il mercato dei
derivati comprende uno stock finanziario
pari a 8 volte il PIL mondiale e
pertanto l’economia dei derivati e’ diventata nove volte piu’ grande
dell’economia reale rappresentata dalla somma del lavoro dei prodotti e dei
servizi generati in tutto il mondo
I soggetti
che gestiscono tale mercato dei derivati, mercato senza senza regole, senza sanzioni e senza autorita’ di controllo, possono condizionare gli assetti economici, sociali e politici
della maggior parte dei paesi e anche della Comunita’ UE.
I
provvedimenti adottati dagli organi dell’UE sopra menzionati hanno consentito
cio’
Infatti, la
risposta dell’UE alla crisi e’ stata
quella di adottare atti e provvedimenti lasciando inalterato il mercato
per predisporre meccanismi di sostegno
per gli Stati in difficolta’ (es: ESM e Security Market Program) e il rafforzamento
dei controlli sulle politiche economiche
e di bilancio nazionali(es:Six Pack, nuovo patto di stabilita’ e Fiscal
Compact).
Le misure
adottate non solo non sono state sufficienti, ma non hanno impedito il peggioramento della
crisi e l’estensione della stessa da altri paesi. Anzi i rimedi adottati hanno provocato la depressione economica ed il peggioramento dei conti pubblici anche
perche’ ancorati alla rigidita’ di
bilancio
La crisi
economica non e’ determinata esclusivamente dalla finanza speculativa
L’economia
di mercato aperta ed in libera concorrenza non e’ messa in discussione.
E’ opportuno
avere bilanci in ordine e rispettare i criteri per mantenerli
La politica
del rigore finanziario non e’ sbagliata
Ma le misure
anti crisi sono state decise sulla base di un erroneo presupposto, quello secondo il quale “il mercato non si puo’ toccare”.
La
politica UE ha fatto del mercato il principale suo valore , l’unico aspetto che
non si potesse modificare per risolvere i problemi, mentre i Padri fondatori
dell’Europa avevano dato scopi istituzionali molti piu’ vasti alla Comunita’.
Invece,
la politica europea ha giustamente consentito la privatizzazione degli introiti
finanziari quando le operazioni finanziarie sono risultate positive, ma al
contempo ha illegittimamente consentito la collettivizzazione delle perdite
finanziarie quando le operazioni finanziarie hanno avuto esito negativo a danno dei cittadini degli Stati membri
Tante altre
scelte possibili erano perseguibili ed
avrebbero evitato la paralisi economica di oggi.
La questione e’ peggiorata dalla considerazione che l’UE deve sopportare un deficit di
rappresentanza democratica causata dal fatto che i cittadini degli stati
membri non eleggono i Commissari e eleggono i parlamentari attraverso procedure
nazionali. Peraltro, l’unico organo ad
essere legittimato dall’elezione e’ il Parlamento, che ha un ruolo molto subordinato rispetto agli altri organi
In tal
maniera il cittadino europeo di uno Stato membro dell’UE e’ assoggettato a dei
provvedimenti che l’UE impone allo Stato membro, nonostante tale deficit di
rappresentanza.
A maggior
ragione il predetto vizio di rappresentanza e’ raddoppiato a sfavore del cittadino italiano perche’ le
decisioni finanziarie sono state prese da un organo UE non eletto dagli
italiani; peraltro alcun capo di governo ha ricevuto un mandato elettorale relativo alle materie comunitarie.
Orbene,
quando si tratta di questioni che distruggono la sua vita lavorativa e la sua
situazione economica il cittadino viene illegittimamente penalizzato. Tali
provvedimenti non sono giuridicamente legittimi
perche’ non democraticamente supportati.
Gli organi UE , quindi , dovevano colmare questo deficit di rappresentanza
prima di assumere decisioni sulla crisi
A - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO
DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE
Gli organi della Comunita’ hanno disconosciuto il fine istitutivo della
Comunita’ che e’ quello di adoperarsi per realizzare “una crescita economica equilibrata su
un’economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione a al progresso
sociale (artt. 2, 1,21 T UE e 120 TF UE ) in un contesto di “rispetto
dei principi di una economia di mercato aperta ed in libera concorrenza” Peraltro, ex art. 13 T
UE UE tali organi devono assicurare il perseguimento dei predetti principi
e la Commissione in particolare ex art. 17 T UE
Ebbene.
la collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento dei conti
bancari a carico dei conti pubblici dei
paesi membri indebitati e quindi dei cittadini e’ contraria ai principi
fondamentali della Comunita’ UE(CDF), alla Costituzione UE e al Trattato.
L’ordinamento comunitario osta
a che gli effetti di una crisi finanziaria possano ricadere esclusivamente
sull’assetto economico e sociale di un paese
membro, per quanto indebitato, sulle sue spese sociali, sui suoi
lavoratori, sulle sue imprese, sui suoi cittadini
che non hanno causato alcun danno,
L’ordinamento comunitario
richiede per primo che siano messi sotto
processo i responsabili della crisi ( governativi, bancari od altro)
Anche perche’ la
politica dei tagli sociali e impedisce qualsivoglia crescita economica se non
e’ accompagnata da altre misure.
L’economia della Comunita’
, poi, deve risultare “sociale” e non favorevole esclusivamente agli operatori
finanziari speculativi del mercato.
Gli organi della
Comunita’, in violazione in particolare dell’art. 20 della CDF, dovevano
invitare gli Stati a far mettere sotto processo i responsabili, nonche’ consentire il fallimento degli Stati
o quantomeno delle banche.
Al contrario l’UE ha imposto di far pagare ai cittadini degli stati in
difficolta’ il debito e di colmare i
debiti delle banche tramite imposte
sempre a carico dei cittadini.
B - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA
DIMENSIONE NON ECONOMICA DEL CITTADINO UE
La
collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento delle banche
tramite le imposte a carico dei cittadini degli Stati membri adottata dai
predetti organi UE e’ contraria ai principi fondamentali della Comunita’ UE
alla Costituzione UE e al Trattato anche sotto altro profilo.
Infatti,
il diritto comunitario osta che il cittadino membro sia considerato come
semplice consumatore in quanto deve essere tutelato nella sua dimensione
personale anche rispetto alla speculazione finanziaria.
La Corte di Giustizia UE ha
specificato come, in virtù dell'introduzione della cittadinanza comunitaria, i
cittadini dell'Unione non possono non ottenere un trattamento giuridico
identico, indipendentemente dalla loro nazionalità, nei settori coperti dal
diritto comunitario, all'interno del quale vige il divieto di qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza (Sent. 20.9. 2001, causa C-184/99, Grzelczyk
c. Centre p. in Racc. p. I-6193(56) ; sent.15.32005, causa C-209/03,
Dany Bidar c. London Borough, in Racc. p. I-1219 )
Orbene se la cittadinanza
europea e’ status di diritto fondamentale dell’UE , nell’affrontare la
crisi i predetti organi
non hanno rispettato il Trattato UE, La Carta dei diritti
fondamentali dell’EU(CDF) la Convenzione dei diritti dell’Uomo, la Costituzione Ue perche’ non hanno tenuto conto che
l’UE tutela i propri cittadini anche nella
loro dimensione personale e nell’ambito
delle formazioni sociali e lavorative in
cui si muovono, ma li hanno considerati ancora
come semplici operatori
economici che per ciò solo godono della libertà di circolazione.( Corte
Giustizia sent. 19.10.2004, causa C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State
in Racc. p. I-9925 ; causa C-34/09, Ruiz Zambrano, sentenza dell'8 marzo 2011).
In
sostanza gli organi europei adottando i provvedimenti impugnati non hanno
tutelato direttamente i cittadini degli Stati membri e neppure i risparmiatori
degli stessi ma, di fatto,
esclusivamente il mercato.
Cosicche’ hanno
privilegiato gli interessi privati del mercato, non tenendo conto di quelli
pubblici e sociali dell’economia del lavoro e dell’impresa
C1 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA
NORMATIVA FINANZIARIA
C1 - Inoltre, adottando i predetti
provvedimenti impugnati, gli organi della comunita’ europea hanno impedito che
la Comunita’ conseguisse i propri
obiettivi economici di cui al Trattato e alla Costituzione e individuati al
punto sub) A.
Tali obiettivi si sarebbero potuti
conseguire se si fossero adottati
svariati provvedimenti del tutto legittimi ma comunque opposti alla
collettivizzazione delle perdite finanziarie
Intanto, la BCE ha
violato l’art. l’art. 18 dello Statuto in quanto
esso stabilisce che l’erogazione di prestiti agli istituti
creditizi solo “sulla base di adeguate
garanzie” Eppure, come riporta la
ricerca recente della Banca dei
regolamenti internazionali(Bri) 40 banche colpite dalla prima ondata
della crisi sono state mantenute grazie ad un
immissione di 350 miliardi da parte dell’erario.
Ebbene, le
successive verifiche hanno mostrato che le banche salvate hanno accentuato il loro grado di
pericolosita’(Sole24ore , dicembre 2012)
Il che
dimostra che la politica di far pagare ai cittadini, tramite tagli ai salari, alla spesa pubblica, alla
cultura, alla ricerca, all’istruzione, gli effetti negativi delle operazioni
finanziarie speculative non solo non e’ conveniente per i cittadini ed oltre
che un atto illegittimo sul piano comunitario e’ un grave errore
economico-sociale.
Inoltre, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in
quanto tutti impostati sul rigore
finanziario senza essere accompagnati da alcun provvedimento riguardante la
crescita.
Inoltre, gli organi UE
dovevano invitare gli Stati membri a concepire
un nuovo sistema bancario, con possibilita’ della BCE di stampare denaro e anche tramite il ritorno al regime pubblico
delle banche centrali dei paesi UE
Ed
ancora gli organi dovevano invitare gli Stati membri ad adottare una legge sul
modello della Glass-Steagall che impone la distinzione tra banche di affari
e banche di risparmio.
Tale legge, abolita
successivamente aveva salvato l’America dalla bancarotta permanente e contiene
un principio molto semplice: le banche non possono utilizzare i soldi dei
correntisti per compiere operazioni finanziarie.
Inoltre, i predetti organi avrebbero dovuto imporre nei bilanci degli Stati lo
sganciamento degli investimenti produttivi dalla tassazione per iniziare la
ripresa , mentre l’odierna rigorosita’ di bilancio distrugge solo l’economia
reale senza consentire alcuna risalita economica.
Gli organi
UE dovevano invitare gli Stati a vietare l’utilizzo dei derivati negli enti
pubblici, fenomeno che ha provocato rilevanti perdite pubbliche che sono
ricadute poi sulle imprese e sui lavoratori
La Comunita’
doveva peraltro imporre che le
regolazioni finanziarie fossero gestite da
organismi europei , mentre quegli attuali
continuano a penalizzare l’economia reale in favore delle grandi imprese che operano su
scala globale; tali organismi hanno consentito, senza reagire, in quanto non
indipendenti, scandali finanziari di
rilevante portata economica( tra cui la manipolazione dei tassi d’interresse
Libor ed Euribor )
Inoltre,
il default avrebbe dovuto essere gestito
dal debitore e non dal creditore.
D - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA
NORMATIVA FINANZIARIA SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEL
MERCATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO
I predetti organi UE hanno del tutto ignorato
di adottare alcun provvedimento per regolamentare il mercato finanziario ed il “contromercato”.
Essi hanno preteso di affidare tutto ai soli meccanismi di mercato, umorali e
quasi sempre immorali.
Il
diritto comunitario osta a che l’attivita’ finanziaria proprio perche’ rivolta
ad incidere su questioni economiche che riguardano le nazioni, sia considerata
a carattere esclusivamente privato; essa
ha anche rilevante natura pubblica poiche’ incide sugli assetti
economici, sociali e politici degli Stati membri.
I tagli alla
spesa pubblica, i sacrifici talvolta disumani imposti ad alcuni cittadini di
paesi membri appaiono peraltro inutili
perche’ , almeno in questi ultimi anni,essi servono non tanto a far
contenere le spese pubbliche quanto piuttosto a far prosperare la
speculazione finanziaria che ciclicamente ma ormai quotidianamente presenta
insopportabili scandali
Da quello che ha potuto apprendere
l’associazione istante, una banca ha messo in vendita una notevole quantita’ di
BPT italiani innescando una parte fondamentale della crisi.
Poiche’ l’operazione non ha risvolti solo di natura
privata ma e’ stata idonea ad investire l’assetto politico ed economico di uno
stato membro, i predetti organi dell’UE sopra menzionati dovevano assumere
provvedimenti a tutela
dell’economia sociale di mercato
(artt. 2, 1,21 T UE e 120 TF UE ).
Il non averlo fatto comporta la violazione delle sopra menzionata
normativa e di quella finanziaria UE
E -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI
SOTTO ULTERIORI VARI PROFILI
In effetti, la situazione di crisi attuale poteva essere evitata
se quantomeno gli organi dell’UE
avessero rispettato una serie di principi contenuti nell’ordinamento
comunitario e nella Costituzione Europea nella quale sono confluiti sia i
Diritti Fondamentali dell’UE che i Diritti Fondamentali dell’Uomo della Corte
di Strasburgo, nonche’ nelle
Costituzioni e nel diritto civile dei paesi europei membri .
Un principio e’ quello
che afferma che se un soggetto non e’
piu’ capace di far fronte alle obbligazioni
assunte fallisce.
Il diritto comunitario
osta a che il debito di uno Stato possa
essere risolto con il prestito di altri Stati che si arricchiscono a danno di
quello debitore.
La Comunita’ invece ha
consentito che il debito degli Stati meno virtuosi si gonfiasse impedendo il
fallimento e scegliendo la politica dei
prestiti con interessi che non consentira’ mai il pagamento del debito.
Infatti, questa e’ la politica usuraria del debito che si alimenta senza
fine. E cosi’ facendo ha ridotto in
poverta’ i predetti paesi gravati da interessi a favore di altri della
Comunita’
Invece uno Stato membro e le banche devono fallire o
meglio essere nazionalizzate se non
possono far fronte alle loro obbligazioni.
F -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI
SOTTO IL PROFILO DELLA NON BUONA AMMINISTRAZIONE
Inoltre, adottando e imponendo provvedimenti tributari a danno dei
cittadini e delle imprese gli organi della comunita’ hanno violato gli
art. 15 e 16 ( diritto di lavorare e liberta’ d’’impresa) della Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue , nonche’ dell’art. 20 della stessa
( uguaglianza davanti alla legge) e 41 ( diritto ad una buona amministrazione
Tale
politica si effettua tramite aumento delle tasse e tagli alle spese e questo provoca solo distruzione economica
senza ripresa.
Tale
impostazione ha notevolmente ridotto le risorse degli Stati, distrutto
l’economia reale, fatto perdere il lavoro a migliaia di persone e
causato la chiusura di migliaia di aziende.
Oggi le
imposte impediscono allo Stato di percepire quanto e’ giusto, perche’ i
cittadini non possono pagarle, soffocano l’economia il lavoro e l’impresa. E
purtroppo in Italia non garantiscono neppure alcun decente servizio.
In
Italia, poi, le scelte dell’EU hanno imposto l’applicazione di una tassa sulla
prima casa che contrasta vieppiu’ con i principi comunitari sopra menzionati
G -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI
TRATTATI IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’
Nello stesso
tempo, tale rigorosita’ non vi e’ stata nei confronti della finanza
speculativa. Anzi, gli organi della Comunita’ hanno fatto il contrario. Hanno
permesso che le determinazioni delle
societa’ di rating, pilotate dagli speculatori, costituissero verita’
indiscutibili. Hanno permesso che dati finanziari giornalieri modificassero gli
assetti politici economici e sociali di alcuni stati membri.
La tassa sulle operazioni finanziarie non colpirebbe che una parte
irrisoria del mondo speculativo, mentre molti
i cittadini hanno perso la loro ricchezza e versano in condizioni di
indigenza.
Cosi’ facendo gli
organi comunitari hanno violato l’art. 5
del Trattato UE( Corte Giust. 23.2.83; , c-62/82;, racc., 1983, 395)che
stabilisce il principio di proporzionalita’.
Tale principio e’
espresso dalla Corte ogni qualvolta i
pubblici poteri sono intervenuti nella sfera giuridica di una persona e si
sostanzia nella scelta della misura piu’ restrittiva quando si puo’ operare tra
quelle possibili nell’ambito di piu’ misure appropriate
Inoltre, sempre in forza del predetto
principio gli effetti di un provvedimento non devono essere sproporzionati
rispetto agli scopi perseguiti(CG 23.2.83, c-66/82, in Raccolta 1983, 395; CG
13.11.91, c-331/88, in Raccolta, 1991, I-4023).
H -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI
TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI
Altro principio violato
e’ quello della tutela dei consumatori
(art. 169 e ss. TF UE). Permettendo che l’economia reale si frantumasse
tramite la socializzazione delle perdite finanziarie causate dagli speculatori,
le decisioni dell’Ue sulla crisi hanno reso la vita di milioni di consumatori
insostenibile; non solo non sono stati tutelati ma e’ stata distrutta la loro possibilita’ di
scelta, perche’ essi sono stati costretti ad optare soltanto verso l’indispensabile per vivere
EFFETTI
DELLA POLITICA UE
Le misure
economiche imposte dall’Ue agli stati membri , soprattutto quelli in
difficolta’, per garantire il principio della rigorosita’ di bilancio hanno
fatto perdere il lavoro a migliaia di persone , hanno causato la chiusura di
migliaia di aziende
Esse si
risolvono in politiche rivolte al risparmio pubblico a discapito del lavoro e
dell’economia e condannano alla impossibilita’ della crescita . Cosi’ si crea
una situazione peggiore a quella provocata dalla crisi e cioe’ milioni di disoccupati. I lavoratori perdono il loro posto e sono condannati a
rimanere senza lavoro, perche’ lo stato dell’economia generale non consente di
meglio.
Le
liberalizzazioni, poi, sono soltanto provvedimenti che mutano il mercato in
favore di soggetti piu’ potenti economicamente e con cio’ distruggendo il
tessuto lavorativo europeo che si regge sulle piccole imprese.Il lavoro non si
trova piu’.
Le aziende
che vorrebbero creare lavoro sono impedite nel realizzarlo. Il danaro non gira
piu’ nella societa’ Le banche non prestano denaro ne’ ai cittadini ne’ alle
imprese e sono solo impegnate a svolgere operazioni finanziarie e gli enti
pubblici lo stesso. E’ scontato che il
capitale investito in operazioni finanziarie e’ sottratto al finanziamento
dell’economia reale che quindi non potra’ mai ripartire. I valori umani sono
retrocessi rispetto al valore del mercato e del debito. La ricchezza e’ sempre
piu’ in mano a pochissimi mentre tutti gli altri viaggiano verso la difficolta’
giornaliera. L’economia reale, quella fondata sul lavoro e sull’impresa non
puo’ rifiorire anzi e’ quasi morta. L’economia finanziaria speculativa ha
distrutto il lavoro e l’impresa. Oramai
i cittadini europei, visto l’attuale stato di disgregazione economica
non possono neppure piu’ sperare di creare ricchezza per i propri figli, perche’ oramai sanno che
qualsivoglia crisi finanziaria successiva e’ in grado di sottrarre loro gran
parte di cio’ che hanno costruito. Il cittadino deve pagare per colpe non sue.
FINE DELLA PRESENTE
ISTANZA
La politica
UE in riferimento alla crisi e’ stata viziata da un errato presupposto: “il
mercato non si puo’ toccare”.
Eppure, non
vi potra’ essere provvedimento , fiscal compact od altro, direttiva sugli strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi
bancarie o altro meccanismo che potra’ risanare
l’economia reale, cioe’ quella fondata sul lavoro e sull’impresa e che al
centro ha l’uomo, se non verra’ drasticamente
ridimensionata l’economia virtuale speculativa. Alcuna prospettiva di sviluppo e di crescita
economica potra’ essere assicurato negli
Stati membri, se prima non verra’ stabilito, anche normativamente il primato
dell’economia reale rispetto a quella virtuale della speculazione finanziaria.
Obiettivo della comunita’ non e’ quello di realizzare
la liberta’ di mercato in favore di chi vi esercita attivita’ finanziaria
speculativa ma quello di conseguire lo
sviluppo economico dei cittadini europei tramite il mercato. Tale mercato
compreso quello finanziario deve pero’ essere regolato nel senso di non produrre effetti sfavorevoli
all’economia reale, cioe’ quella fondata sul lavoro e sull’impresa. Tutto cio’
che provoca danno all’economia reale va vietato.
Tutto cio’ premesso
FA
ISTANZA
Affinche’, L’Ecc. ma COMMISSIONE DELLA COMUNITA’
EUROPEA, in persona del Commissario p.t., voglia instaurare procedimento
comunitario al fine di accertare, ex art. 17 TUE se la politica della
socializzazione delle perdite finanziarie, del risanamento statale della banche
tramite gli Stati, nonche’ quella di considerare il mercato non drasticamente
regolamentabile possa ritenersi compatibile con i principi comunitari
individuati nel presente ricorso: il Trattato UE, La Carta dei diritti fondamentali dell’EU(CDF) la
Convenzione dei diritti dell’Uomo, la
Costituzione Ue e altri, nonche’
quelli in materia di concorrenza
contenuti negli artt.81 e ss. del
Trattato UE.
Inoltre, voglia la Commissione, qualora da tale
accertamenti risulti giustificata la denuncia, adottare i provvedimenti piu’
opportuni per evidenziare l’illegittimita’ della politica UE finora seguita in
materia di crisi finanziaria,nonche’ ricorrere alla Corte di Giustizia al fine
di far dichiarare alla stessa: che e’ contrario ai principi del diritto
comunitario adottare la politica della socializzazione delle perdite
finanziarie e del risanamento delle banche tramite gli Stati
La presente istanza deve considerarsi atto idoneo ad
interrompere il termine della presentazione di un eventuale ricorso per
annullamento
Inoltre, voglia la
l’ecc.ma Commissione ex art. 258 TfUE, ravvisare se gli Stati
membri tramite i predetti organi nell’adottare decisioni in materia di
crisi finanziaria abbiano violato il
diritto comunitario, nonche’ ricorrere alla Corte di Giustizia su tale aspetto.
In difetto di un mancato
riscontro della Commissione alla presente richiesta, l’stante si vedrebbe costretta, oltre a sollevare la
questione in altra sede comunitaria, altresi’ ad instaurare autonomo giudizio al fine di proporre
l’eccezione di legittimita’ costituzionale di alcune norme dinanzi al giudice
ordinario.
Roma, 16.2.2013 Avv. Maurizio
Cerchiara