mercoledì 7 agosto 2013

ISTANZA EX ARTT.17 DEL TRATTATO UE e 258 DEL TRATTATO DEL FUNZIONAMENTO UE

      ECC. COMMISSIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA
ISTANZA EX ARTT.17 DEL TRATTATO UE  e 258  DEL TRATTATO DEL FUNZIONAMENTO  UE
La INFORQUADRI ( Federazione Nazionale Quadri Informazione Scientifica e Ricerca ) in persona del presidente Dott. Vitali Giorgio, (C.F: 97038890581 )   elettivamente domiciliata in Roma ,via Unione  Sovietica 8, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Cerchiara (CRCMRZ52L03H501O;06/32650592;mauriziocerchiara@ordineavvocati.org;maurizio.cerchiara@libero.it) del foro di Roma che la rappresenta e difende , giusta delega rilasciata  a margine del  presente atto,
PREMESSA
Si premette che la presente  istanza viene presentata in data odierna, in quanto soltanto in data 15.2.2013  l’istante ha appreso, per quello che era possibile, dei provvedimenti comunitari tramite internet, ravvisando che alcuni degli stessi erano adottati in violazione del trattato.
Si tratta di atti complessi  che peraltro hanno agito sul Presidente e su alcuni iscritti direttamente , in quanto a seguito degli stessi hanno drasticamente impoverito la loro situazione economica sino ad impedire loro  una vita libera e dignitosa.
ATTI ILLEGITTIMI POSTI IN ESSERE DA ALCUNI ORGANI UE
Si evidenzia che la politica che gli organi della  Comunita’ europea: del Consiglio europeo, del Consiglio,  della Commissione e della BCE  hanno assunto rispetto alla crisi economica e finanziaria,   e’ illegittima in quanto posta in essere in violazione dei principi fondamentali che hanno ispirato la Comunita’ stessa.
Parimenti illegittimi sono gli atti posti in essere dai predetti organi nell’ambito della crisi economica.
In particolare sono da considerarsi illegittimi gli atti  con i quali gli organi UE hanno fatto applicare agli Stati membri la collettivizzazione delle perdite finanziarie; hanno tagliato le spese pubbliche; hanno aumentato le imposte , hanno imposto false liberalizzazioni, hanno comunque inciso sull’assetto politico ed economìco dei paesi indebitati.
LA POLITICA UE  RISPETTO ALLA CRISI
Si premette che  la crisi e’ stata determinata in gran parte dal mercato della speculazione finanziaria
Secondo l’O.C.C , l’agenzia federale del Ministero del tesoro americano con funzioni di vigilanza sulle banche,  il mercato dei derivati comprende  uno stock finanziario pari a 8 volte il PIL mondiale  e pertanto l’economia dei derivati e’ diventata nove volte piu’ grande dell’economia reale rappresentata dalla somma del lavoro dei prodotti e dei servizi generati in tutto il mondo
I soggetti che gestiscono tale mercato dei derivati, mercato senza  senza regole, senza sanzioni e senza  autorita’ di controllo,  possono condizionare  gli assetti economici, sociali e politici della maggior parte dei paesi e anche della Comunita’ UE.
I provvedimenti adottati dagli organi dell’UE sopra menzionati hanno consentito cio’
Infatti, la risposta dell’UE  alla crisi e’ stata quella di adottare atti e provvedimenti lasciando inalterato il mercato per  predisporre meccanismi di sostegno per gli Stati in difficolta’ (es: ESM e Security Market Program) e il rafforzamento dei controlli sulle politiche  economiche e di bilancio nazionali(es:Six Pack, nuovo patto di stabilita’ e Fiscal Compact).
Le misure adottate non solo non sono state sufficienti, ma  non hanno impedito il peggioramento della crisi e l’estensione della stessa da altri paesi.  Anzi i rimedi adottati  hanno provocato la depressione economica  ed il peggioramento dei conti pubblici anche perche’ ancorati  alla rigidita’ di bilancio
La crisi economica non e’ determinata esclusivamente dalla finanza speculativa
L’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza non e’ messa in discussione.
E’ opportuno avere bilanci in ordine e rispettare i criteri per mantenerli
La politica del rigore finanziario non e’ sbagliata
Ma le misure anti crisi sono state decise sulla base di un erroneo  presupposto, quello secondo il quale  “il mercato non si puo’ toccare”.
La politica UE ha fatto del mercato il principale suo valore , l’unico aspetto che non si potesse modificare per risolvere i problemi, mentre i Padri fondatori dell’Europa avevano dato scopi istituzionali molti piu’ vasti alla Comunita’.
Invece, la politica europea ha giustamente consentito la privatizzazione degli introiti finanziari quando le operazioni finanziarie sono risultate positive, ma al contempo ha illegittimamente consentito la collettivizzazione delle perdite finanziarie quando le operazioni finanziarie hanno avuto esito negativo  a danno dei cittadini degli Stati membri
Tante altre scelte possibili erano perseguibili ed  avrebbero evitato la paralisi economica di oggi.
La questione e’ peggiorata dalla considerazione  che l’UE deve sopportare un deficit di rappresentanza democratica causata dal fatto che i cittadini degli stati membri non eleggono i Commissari e eleggono i parlamentari attraverso procedure nazionali. Peraltro,  l’unico organo ad essere legittimato dall’elezione e’ il Parlamento,  che ha un ruolo  molto subordinato rispetto agli altri organi

In tal maniera il cittadino europeo di uno Stato membro dell’UE e’ assoggettato a dei provvedimenti che l’UE impone allo Stato membro, nonostante tale deficit di rappresentanza.
A maggior ragione il predetto vizio di rappresentanza e’ raddoppiato  a sfavore del cittadino italiano perche’ le decisioni finanziarie sono state prese da un organo UE non eletto dagli italiani; peraltro alcun capo di governo ha ricevuto un mandato  elettorale relativo alle materie comunitarie.
Orbene, quando si tratta di questioni che distruggono la sua vita lavorativa e la sua situazione economica il cittadino viene illegittimamente penalizzato. Tali provvedimenti non sono giuridicamente legittimi  perche’ non democraticamente supportati.
Gli organi UE , quindi , dovevano  colmare questo deficit di rappresentanza prima di assumere decisioni sulla crisi
A - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA   RESPONSABILITA’ PERSONALE 
Gli organi della Comunita’ hanno  disconosciuto il fine istitutivo della Comunita’ che   e’ quello di  adoperarsi per realizzare  “una crescita economica equilibrata su un’economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione a al progresso sociale (artt. 2, 1,21 T UE e 120 TF UE ) in un contesto di “rispetto dei principi di una economia di mercato aperta ed in libera concorrenza”  Peraltro, ex art. 13 T UE UE tali organi devono assicurare il perseguimento dei predetti principi e la Commissione in particolare ex art. 17 T UE
Ebbene. la collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento dei conti bancari   a carico dei conti pubblici dei paesi membri indebitati e quindi dei cittadini e’ contraria ai principi fondamentali della Comunita’ UE(CDF), alla Costituzione UE e al Trattato.
L’ordinamento comunitario osta a che gli effetti di una crisi finanziaria possano ricadere esclusivamente sull’assetto economico e sociale di un paese  membro, per quanto indebitato, sulle sue spese sociali, sui suoi lavoratori, sulle sue imprese,  sui suoi   cittadini  che non hanno causato alcun danno,
L’ordinamento comunitario richiede per primo che  siano messi sotto processo i responsabili della crisi ( governativi, bancari od altro)
Anche perche’ la politica dei tagli sociali e impedisce qualsivoglia crescita economica se non e’ accompagnata da altre misure.
L’economia della Comunita’ , poi, deve risultare “sociale” e non favorevole esclusivamente agli operatori finanziari speculativi del mercato.
Gli organi della Comunita’, in violazione in particolare dell’art. 20 della CDF, dovevano invitare gli Stati a far mettere sotto processo i responsabili,  nonche’ consentire il fallimento degli Stati o quantomeno delle banche.
Al contrario l’UE ha imposto di  far pagare ai cittadini degli stati in difficolta’ il debito  e di colmare i debiti delle banche tramite imposte  sempre a carico dei cittadini.
B - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE NON ECONOMICA DEL CITTADINO UE
La collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento delle banche tramite le imposte a carico dei cittadini degli Stati membri adottata dai predetti organi UE e’ contraria ai principi fondamentali della Comunita’ UE alla Costituzione UE e al Trattato anche sotto altro profilo.
Infatti, il diritto comunitario osta  che il  cittadino membro sia considerato come semplice consumatore in quanto deve essere tutelato nella sua dimensione personale anche rispetto alla speculazione finanziaria.
La Corte di Giustizia UE ha specificato come, in virtù dell'introduzione della cittadinanza comunitaria, i cittadini dell'Unione non possono non ottenere un trattamento giuridico identico, indipendentemente dalla loro nazionalità, nei settori coperti dal diritto comunitario, all'interno del quale vige il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza (Sent. 20.9. 2001, causa C-184/99, Grzelczyk c. Centre p. in Racc. p. I-6193(56) ; sent.15.32005, causa C-209/03, Dany Bidar c. London Borough, in Racc. p. I-1219 )
Orbene se la cittadinanza europea e’ status di diritto fondamentale dell’UE , nell’affrontare la crisi  i predetti  organi  non hanno rispettato il Trattato UE, La Carta dei diritti fondamentali dell’EU(CDF) la Convenzione dei diritti dell’Uomo, la  Costituzione Ue  perche’ non hanno tenuto conto che l’UE  tutela i propri cittadini anche nella loro dimensione  personale e nell’ambito delle formazioni sociali  e lavorative in cui si muovono, ma li hanno considerati ancora  come semplici   operatori economici che per ciò solo godono della libertà di circolazione.( Corte Giustizia sent. 19.10.2004, causa C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State  in Racc. p. I-9925 ; causa C-34/09, Ruiz Zambrano, sentenza dell'8 marzo 2011).
In sostanza gli organi europei adottando i provvedimenti impugnati non hanno tutelato direttamente i cittadini degli Stati membri e neppure i risparmiatori degli stessi  ma, di fatto, esclusivamente  il mercato.
Cosicche’ hanno privilegiato gli interessi privati del mercato, non tenendo conto di quelli pubblici e sociali dell’economia del lavoro e dell’impresa
C1 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA FINANZIARIA
C1 - Inoltre, adottando i predetti provvedimenti impugnati, gli organi della comunita’ europea hanno impedito che la Comunita’  conseguisse i propri obiettivi economici di cui al Trattato e alla Costituzione e individuati al punto sub) A.
Tali obiettivi si sarebbero potuti conseguire se  si fossero adottati svariati provvedimenti del tutto legittimi ma comunque opposti alla collettivizzazione delle perdite finanziarie
Intanto, la BCE ha violato l’art.  l’art. 18 dello Statuto  in quanto  esso stabilisce che l’erogazione di prestiti agli istituti creditizi  solo “sulla base di adeguate garanzie” Eppure, come riporta  la ricerca recente della Banca dei  regolamenti internazionali(Bri) 40 banche colpite dalla prima ondata della crisi sono state mantenute grazie ad un  immissione di 350 miliardi da parte dell’erario.
Ebbene, le successive verifiche hanno mostrato che le banche salvate  hanno accentuato il loro grado di pericolosita’(Sole24ore , dicembre 2012)
Il che dimostra che la politica di far pagare ai cittadini, tramite  tagli ai salari, alla spesa pubblica, alla cultura, alla ricerca, all’istruzione, gli effetti negativi delle operazioni finanziarie speculative non solo non e’ conveniente per i cittadini ed oltre che un atto illegittimo sul piano comunitario e’ un grave errore economico-sociale.
Inoltre, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto  tutti impostati sul rigore finanziario senza essere accompagnati da alcun provvedimento riguardante la crescita.
Inoltre, gli organi UE   dovevano invitare  gli Stati membri a concepire un nuovo sistema bancario, con possibilita’ della BCE di stampare denaro e  anche tramite il ritorno al regime pubblico delle banche centrali dei paesi UE
Ed ancora gli organi dovevano invitare gli Stati membri ad adottare una legge sul modello della Glass-Steagall che impone la distinzione tra banche di affari e banche di risparmio.
Tale legge, abolita successivamente aveva salvato l’America dalla bancarotta permanente e contiene un principio molto semplice: le banche non possono utilizzare i soldi dei correntisti per compiere operazioni finanziarie.
Inoltre, i predetti organi avrebbero dovuto  imporre nei bilanci degli Stati lo sganciamento degli investimenti produttivi dalla tassazione per iniziare la ripresa , mentre l’odierna rigorosita’ di bilancio distrugge solo l’economia reale senza consentire alcuna risalita economica.
Gli organi UE dovevano invitare gli Stati a vietare l’utilizzo dei derivati negli enti pubblici, fenomeno che ha provocato rilevanti perdite pubbliche che sono ricadute poi sulle imprese e sui lavoratori
La Comunita’ doveva peraltro imporre  che le regolazioni finanziarie  fossero gestite da organismi europei , mentre quegli attuali  continuano a penalizzare l’economia reale  in favore delle grandi imprese che operano su scala globale; tali organismi hanno consentito, senza reagire, in quanto non indipendenti,  scandali finanziari di rilevante portata economica( tra cui la manipolazione dei tassi d’interresse Libor ed Euribor )
Inoltre, il default avrebbe dovuto essere  gestito dal debitore e non dal creditore.
D - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA FINANZIARIA SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO
I predetti organi UE hanno del tutto ignorato di adottare alcun provvedimento per regolamentare  il mercato finanziario ed il “contromercato”. Essi hanno preteso di affidare tutto ai soli meccanismi di mercato, umorali e quasi sempre immorali.
Il diritto comunitario osta a che l’attivita’ finanziaria proprio perche’ rivolta ad incidere su questioni economiche che riguardano le nazioni, sia considerata a carattere esclusivamente privato; essa  ha anche rilevante natura pubblica poiche’ incide sugli assetti economici, sociali e politici degli Stati membri.
I tagli alla spesa pubblica, i sacrifici talvolta disumani imposti ad alcuni cittadini di paesi membri   appaiono peraltro inutili perche’ , almeno in questi ultimi anni,essi servono non tanto a far contenere  le spese pubbliche  quanto piuttosto a far prosperare la speculazione finanziaria che ciclicamente ma ormai quotidianamente presenta insopportabili scandali
Da quello che ha potuto apprendere l’associazione istante, una banca ha messo in vendita una notevole quantita’ di BPT italiani innescando una parte fondamentale della crisi.
Poiche’ l’operazione non ha risvolti solo di natura privata ma e’ stata idonea ad investire l’assetto politico ed economico di uno stato membro, i predetti organi dell’UE sopra menzionati dovevano assumere provvedimenti a tutela  dell’economia  sociale di mercato (artt. 2, 1,21 T UE e 120 TF UE ).
Il non averlo fatto comporta la violazione delle sopra menzionata normativa e di quella  finanziaria UE
E - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI SOTTO ULTERIORI VARI PROFILI  
In effetti, la situazione di crisi attuale poteva essere evitata se quantomeno gli organi dell’UE avessero rispettato una serie di principi contenuti nell’ordinamento comunitario e nella Costituzione Europea nella quale sono confluiti sia i Diritti Fondamentali dell’UE che i Diritti Fondamentali dell’Uomo della Corte di Strasburgo, nonche’  nelle Costituzioni e nel diritto civile dei paesi europei membri .
Un principio e’ quello che afferma che se  un soggetto non e’ piu’ capace di far fronte alle  obbligazioni assunte fallisce.
Il diritto comunitario osta  a che il debito di uno Stato possa essere risolto con il prestito di altri Stati che si arricchiscono a danno di quello  debitore.
La Comunita’ invece ha consentito che il debito degli Stati meno virtuosi si gonfiasse impedendo il fallimento  e scegliendo la politica dei prestiti con interessi che non consentira’ mai il pagamento del debito. Infatti, questa e’ la politica usuraria del debito che si alimenta senza fine.  E cosi’ facendo ha ridotto in poverta’ i predetti paesi gravati da interessi a favore di altri della Comunita’
Invece uno  Stato membro e le banche devono fallire o meglio essere nazionalizzate  se non possono far fronte alle loro obbligazioni.
F - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI SOTTO IL PROFILO DELLA NON BUONA AMMINISTRAZIONE  
Inoltre, adottando e imponendo provvedimenti tributari a danno dei cittadini  e delle imprese   gli organi della comunita’ hanno violato gli art. 15 e 16 ( diritto di lavorare e liberta’ d’’impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue , nonche’ dell’art. 20 della stessa ( uguaglianza davanti alla legge) e 41 ( diritto ad una buona amministrazione
Tale politica si effettua tramite aumento delle tasse e tagli alle spese  e questo provoca solo distruzione economica senza ripresa.
Tale impostazione ha notevolmente ridotto le risorse degli Stati, distrutto l’economia reale, fatto perdere il lavoro a migliaia di persone  e  causato la chiusura di migliaia di aziende.
Oggi le imposte impediscono allo Stato di percepire quanto e’ giusto, perche’ i cittadini non possono pagarle, soffocano l’economia il lavoro e l’impresa. E purtroppo in Italia non garantiscono neppure alcun decente servizio. 
In Italia, poi, le scelte dell’EU hanno imposto l’applicazione di una tassa sulla prima casa che contrasta vieppiu’ con i principi comunitari sopra menzionati
G - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI  IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’  
Nello stesso tempo, tale rigorosita’ non vi e’ stata nei confronti della finanza speculativa. Anzi, gli organi della Comunita’ hanno fatto il contrario. Hanno permesso che  le determinazioni delle societa’ di rating, pilotate dagli speculatori, costituissero verita’ indiscutibili. Hanno permesso che dati finanziari giornalieri modificassero gli assetti politici economici e sociali di alcuni stati membri.
La tassa sulle operazioni finanziarie non colpirebbe che una parte irrisoria del mondo speculativo, mentre molti  i cittadini hanno perso la loro ricchezza e versano in condizioni di indigenza.
Cosi’ facendo gli organi comunitari hanno violato  l’art. 5 del Trattato UE( Corte Giust. 23.2.83; , c-62/82;, racc., 1983, 395)che stabilisce il principio di proporzionalita’.
Tale principio e’ espresso dalla Corte  ogni qualvolta i pubblici poteri sono intervenuti nella sfera giuridica di una persona e si sostanzia nella scelta della misura piu’ restrittiva quando si puo’ operare tra quelle possibili nell’ambito di piu’ misure appropriate
Inoltre, sempre in forza del predetto principio gli effetti di un provvedimento non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti(CG 23.2.83, c-66/82, in Raccolta 1983, 395; CG 13.11.91, c-331/88, in Raccolta, 1991, I-4023).
H - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI  IN RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI   
Altro principio violato e’ quello della tutela dei consumatori  (art. 169 e ss. TF UE). Permettendo che l’economia reale si frantumasse tramite la socializzazione delle perdite finanziarie causate dagli speculatori, le decisioni dell’Ue sulla crisi hanno reso la vita di milioni di consumatori insostenibile; non solo non sono stati tutelati ma  e’ stata distrutta la loro possibilita’ di scelta, perche’ essi sono stati costretti ad optare  soltanto verso l’indispensabile per vivere
EFFETTI DELLA POLITICA UE
Le misure economiche imposte dall’Ue agli stati membri , soprattutto quelli in difficolta’, per garantire il principio della rigorosita’ di bilancio hanno fatto perdere il lavoro a migliaia di persone , hanno causato la chiusura di migliaia di aziende
Esse si risolvono in politiche rivolte al risparmio pubblico a discapito del lavoro e dell’economia e condannano alla impossibilita’ della crescita . Cosi’ si crea una situazione peggiore a quella provocata dalla crisi e cioe’  milioni di disoccupati. I lavoratori  perdono il loro posto e sono condannati a rimanere senza lavoro, perche’ lo stato dell’economia generale non consente di meglio.
Le liberalizzazioni, poi, sono soltanto provvedimenti che mutano il mercato in favore di soggetti piu’ potenti economicamente e con cio’ distruggendo il tessuto lavorativo europeo che si regge sulle piccole imprese.Il lavoro non si trova piu’.
Le aziende che vorrebbero creare lavoro sono impedite nel realizzarlo. Il danaro non gira piu’ nella societa’ Le banche non prestano denaro ne’ ai cittadini ne’ alle imprese e sono solo impegnate a svolgere operazioni finanziarie e gli enti pubblici lo stesso. E’ scontato che  il capitale investito in operazioni finanziarie e’ sottratto al finanziamento dell’economia reale che quindi non potra’ mai ripartire. I valori umani sono retrocessi rispetto al valore del mercato e del debito. La ricchezza e’ sempre piu’ in mano a pochissimi mentre tutti gli altri viaggiano verso la difficolta’ giornaliera. L’economia reale, quella fondata sul lavoro e sull’impresa non puo’ rifiorire anzi e’ quasi morta. L’economia finanziaria speculativa ha distrutto il lavoro e l’impresa. Oramai  i cittadini europei, visto l’attuale stato di disgregazione economica non possono neppure piu’ sperare di creare ricchezza per i  propri figli, perche’ oramai sanno che qualsivoglia crisi finanziaria successiva e’ in grado di sottrarre loro gran parte di cio’ che hanno costruito. Il cittadino deve pagare per colpe non sue.
FINE DELLA PRESENTE ISTANZA
La politica UE in riferimento alla crisi e’ stata viziata da un errato presupposto: “il mercato non si puo’ toccare”.


Eppure, non vi potra’ essere provvedimento , fiscal compact od altro, direttiva sugli strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie o  altro meccanismo che potra’ risanare l’economia reale, cioe’ quella fondata sul lavoro e sull’impresa e che al centro ha l’uomo, se non verra’ drasticamente  ridimensionata l’economia virtuale speculativa. Alcuna  prospettiva di sviluppo e di crescita economica  potra’ essere assicurato negli Stati membri, se prima non verra’ stabilito, anche normativamente il primato dell’economia reale rispetto a quella virtuale della speculazione finanziaria.
Obiettivo della comunita’ non e’ quello di realizzare la liberta’ di mercato in favore di chi vi esercita attivita’ finanziaria speculativa  ma quello di conseguire lo sviluppo economico dei cittadini europei tramite il mercato. Tale mercato compreso quello finanziario deve pero’ essere regolato nel senso  di non produrre effetti sfavorevoli all’economia reale, cioe’ quella fondata sul lavoro e sull’impresa. Tutto cio’ che provoca danno all’economia reale va vietato.
Tutto cio’ premesso                         
                                   FA ISTANZA                              
Affinche’, L’Ecc. ma COMMISSIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA, in persona del Commissario p.t., voglia instaurare procedimento comunitario al fine di accertare, ex art. 17 TUE se la politica della socializzazione delle perdite finanziarie, del risanamento statale della banche tramite gli Stati, nonche’ quella di considerare il mercato non drasticamente regolamentabile possa ritenersi compatibile con i principi comunitari individuati nel presente ricorso: il Trattato UE, La Carta dei diritti fondamentali dell’EU(CDF) la Convenzione dei diritti dell’Uomo, la  Costituzione Ue e altri, nonche’ quelli  in materia di concorrenza contenuti negli artt.81 e ss.  del Trattato UE.
Inoltre, voglia la Commissione, qualora da tale accertamenti risulti giustificata la denuncia, adottare i provvedimenti piu’ opportuni per evidenziare l’illegittimita’ della politica UE finora seguita in materia di crisi finanziaria,nonche’ ricorrere alla Corte di Giustizia al fine di far dichiarare alla stessa: che e’ contrario ai principi del diritto comunitario adottare la politica della socializzazione delle perdite finanziarie e del risanamento delle banche tramite gli Stati
La presente istanza deve considerarsi atto idoneo ad interrompere il termine della presentazione di un eventuale ricorso per annullamento
Inoltre, voglia la l’ecc.ma Commissione ex art. 258 TfUE, ravvisare se gli  Stati  membri tramite i predetti organi nell’adottare decisioni in materia di crisi finanziaria  abbiano violato il diritto comunitario, nonche’ ricorrere alla Corte di Giustizia su tale aspetto.
In difetto di un mancato riscontro della Commissione alla presente richiesta, l’stante  si vedrebbe costretta, oltre a sollevare la questione in altra sede comunitaria, altresi’ ad instaurare  autonomo giudizio al fine di proporre l’eccezione di legittimita’ costituzionale di alcune norme dinanzi al giudice ordinario.

Roma, 16.2.2013                                  Avv. Maurizio Cerchiara