La sentenza della Cassazione
DR
Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio
Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G.,
con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale,
inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116
C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art.
27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la
violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che,
contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede
espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento
delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G.
resiste.
Il P.G. ha
chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è
manifestamente infondato.
Infatti alle
sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3,
che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel
pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede,
l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli
aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non
applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi
corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue
la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in
Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso
in Roma, il 24 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007.