ECC.MA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Istanza ex art. 2, L. 07.08.1990 n. 241 e L. 11.02.2005 n. 15
del L’ASSOCONSUMATORI (c.f.:97043410584) in persona del
Presidente , legale rappresentante p.t., Dott. Vitali Giorgio elettivamente
domiciliata in Roma ,via Unione
Sovietica 8, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Cerchiara
(CRCMRZ52L03H501O;06/32650592;mauriziocerchiara@ordineavvocati.org;maurizio.cerchiara@libero.it)
del foro di Roma che le rappresenta e difende , giusta delega rilasciata in calce al presente atto
PREMESSO
Con il
decreto legge 27.5 2017 n. 73, approvato in via definitiva dal Parlamento il 18.7.17, si sono dettate disposizioni in materia di prevenzione
vaccinale
La legge prevede
vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta’ compresa tra zero e
sedici anni per dieci vaccini
Il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso a nidi e scuole materne. Per le famiglie
inadempienti si prevedono multe fino a
5oo euro modulate secondo la gravita’
dell’infrazione.
Con il presente atto si intende rilevare la
illegittimita’ di tale legge sulla base
delle seguenti argomentazioni
I - Occorre
premettere che la salute e’
l’espressione piu alta di una posizione
di liberta’ della persona che tuttavia ha necessita’ di essere rispettata
tramite il contemperamento con altri principi costituzionali
Infatti, l’art, 32 Cost stabilisce che “la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettivita’….”
Quindi , questi due principi, il diritto
dell’individuo alla salute e l’interesse sanitario collettivo devo essere
armonicamente contemperati e tutelati , l’uno senza degradare l’altro.
La Corte Costituzionale , nel suo operato di
approfondimento della carta fondamentale ha insegnato che al riguardo, e’ il
principio del bilanciamento degli interessi deve essere applicato quanto due
valori fondamentali della costituzione entrano in competizione, e a seconda
dalla situazione giuridica in esame e
delle circostanze attinenti al momento in cui si verifica il confronto, puo’ essere fatto prevalere un principio
rispetto ad un altro.
Nel caso di specie la legge sui vaccini
obbligatori non opera tale bilanciamento, anzi,distorce l’equilibrio che
dovrebbe mantenersi tra diritto
dell’individuo alla salute e l’interesse sanitario collettivo per direzionarlo
solamente a favore del secondo principio e del tutto calpestando il primo.
Invero il legislatore compie tale operazione
legislativa senza che a suo sostegno possa vantare un pericolo sanitario per la collettivita’ e di conseguenza viola
l’art. 32 2 comma
Cost. Tale norma infatti sancisce
“nessuno puo’ essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.”
Ecco, nella legge, si ignora completamente il grado di comunione che sussiste tra madre
e bambino dal quale spesso possono emergere aspetti personali del bambino che
possono sfuggire alla nozione sanitaria generale
Al contrario, con la normativa in questione si eleggono a valori unici ed universali
esclusivamente nozioni scientifiche che da sole non possono giustificare un trattamento collettivo vaccinale,.
Cosicche’ la legge in questione viola i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Inoltre, quando la Corte Costituzionale ( sentenza
22.7.2004 n. 262) si e’ pronunciata nel
respingere la questione di legittimita’
costituzionale di una norma che sanciva
la obbligatorieta’ della vaccinazione antitetanica per i nuovi nati, si riferiva a trattamenti specifici rispetto
a casi di emergenza medica particolari
La legge in questione, invece pretende che
l’obbligatorieta’ sia prevista per l’indeterminata collettivita’ ,a priori e
per tutta una vastissima serie di affezioni
Una normativa seria in materia , dovrebbe, al
contrario, prevedere, l’instaurazione di una collaborazione tra percezione
diretta della madre e cognizioni del medico , come nella recente proposta di
una formazione politica si cerca di perseguire
Una normativa seria dovrebbe infine tener conto
degli effetti collaterali negativi dei vaccini, documentati in molte ricerche
mediche, studi,, nonche’ numerosi casi succedutisi nel tempo
II - Ma laddove
il provvedimento normativo scivola in sanzioni pecuniarie pesanti per
una famiglia nell’attuale periodo di crisi, il sospetto che esso sia stato posto in essere per soddisfare
interventi di categoria non sposabili con l’interesse pubblico, emerge chiaramente.
Questo ricorso a sanzioni pecuniarie che ricorda
regimi del passato ben piu’ terribili ma nello stesso tempo molto meno ambigui
rispetto a quello che ha ispirato il decreto in questione, costituisce un vero e proprio caso di sviamento di potere
E’ la prova che non si vuole minimamente
raggiungere il fine di un consenso tra famiglie, madri dei pazienti e scienza
della medicina, ma che si vuole imporre un obbligo assoluto senza alcun
contemperamento per fini estranei alla tutela sanitaria collettiva.
Perche’ nel caso di specie, indubbiamente, la
sanzione e’ prevista apposta per
impedire qualsivoglia intervento che miri a raggiungere il risultato sanitario
migliore in una determinato situazione.
Al contrario, in luogo
di una sanzione, la legge, se avesse voluto essere rispettosa della
Costituzione, ma come abbiamo visto e’ palesemente in contrasto con essa,
avrebbe dovuto prevedere un indennizzo per gli interessati che subiscono un
pregiudizio per far assoggettare i loro
figli ad un trattamento sanitario
imposto per legge, ( Corte Cost.
22.6.2000 n. 226, in applicazione dell’art. 32 e 2 Cost.)
Cosicche’ il ricorso al profilo sanzionatorio dimostra quanto
il provvedimento normativo in questione sia lontano dal poter minimamente
perseguire obiettivi di interesse
pubblico sanitario; al contrario espone
l’intera’ societa’ ad un inevitabile contrasto di valori
Tale conflitto di idee non puo’ poi ripercuotersi del tutto negativamente rispetto alla fiducia gia’ ai minimi termini
che i cittadini posso provare rispetto
alle istituzioni.
Tutto
ciò premesso
FA ISTANZA
affinché la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del Presidente del Consiglio p.t.,, con sede in Roma , Piazza
Colonna, 370, 00187,, voglia, al
termine del procedimento promosso ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/90, adottare
una determinazione consona con la normativa vigente ed abrogare il provvedimento di legge
In difetto di una determinazione in tal senso,
l’istante tutelerà le proprie ragioni anche nei confronti del responsabile del
procedimento ex L. n. 241/90
Roma, 20.7.2017
Avv. Maurizio Cerchiara
Delego l’Avv. Maurizio
Cerchiara a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, conferendogli
ogni piu’ ampia facolta’ di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio
in Roma, via Unione Sovietica, 8, 00196 Roma
Dott. Giorgio
Vitali
E’ autentica Avv.
Maurizio Cerchiara
RELATA DI NOTIFICA EX L.
N. 53/94: Io sottoscritto A.U.G., Avv. Maurizio Cerchiara, con studio in Roma,
via U. Sovietica, 8, sulla base dell'autorizzazione n. 516/06 (delibera del
Consiglio Ordine Avv. Roma), ho notificato copia conforme del su esteso atto a
mezzo del servizio postale ex L. n. 53/94, tramite l'Ufficio Postale di Roma
147, per mezzo di racc. n._______________________ del_____________ a: