martedì 18 giugno 2013

falsi dirigenti nuova sentenza

Atti della Agenzia delle Entrate nulli se manca la firma del capo dell’ufficio. Una nuova sentenza.

E’ ormai risaputo che presso l’Agenzia delle Entrate ci siano dei falsi dirigenti. La questione è stata appurata sia dal TAR del Lazio  che nel 2011 con sentenza n. 06884 (REG. PROV. COLL.) condannò l’Agenzia delle Entrate [1] ma anche il giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Messina con la sentenza n. 128/2013 [2] ha affrontato in modo molto serio il problema,  annullando le cartelle esattoriali emesse sulla base dei tributi iscritti a ruolo ma  firmati da un falso dirigente, la cui nomina, tra l’altro, era già stata sospesa dal Giudice del lavoro.

In Sicilia però la questione sta avendo dei risvolti che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe mai potuto immaginare.

Infatti molti altri cittadini/contribuenti una volta ricevute le cartelle esattoriali firmate da quello stesso dirigente, stanno facendo ricorso  ben sapendo che potranno essere  annullate.

Sulla questione della nomina di quel falso dirigente dell’Agenzia delle entrate di Messina, c’è sempre stato un acceso scontro tra sindacati e l’Agenzia delle Entrate. Sembrerebbe infatti che quel dirigente in particolare avrebbe avuto meno titoli di altri per essere promossa  ma, nonostante  quattro sentenze del giudice del Lavoro contrarie alla sua nomina, quel dirigente non è stato ancora rimosso dal suo incarico presso l’Amministrazione Finanziaria.

A dispetto di tutte le condanne avute,  l’Agenzia delle Entrate continua  ad appellare tutte le sentenze della  magistratura  ordinaria,di quella  amministrativa,ed  ora  anche  di un  giudice  del  contenzioso tributario.

La linea difensiva dell’Agenzia delle Entrate?  

Dichiara di essersi  comportata  in  conformità  delle  norme  che  regolano  l’istituto  delle  nomine dirigenziali ma questo non è assolutamente vero.

L’Agenzia delle Entrate  dando  incarico di dirigenti  a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, eccede nel suo potere di deroga a norme Costituzionali (art.97 c.3), e lo fa  al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione di un termine di durata e senza che l'ente provveda poi  a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale e sostituire così le c.d. “reggenze di fiducia”.

Anche la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla questione, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, negando la costituzionalità di “una dirigenza di fiducia” e  ribadendo la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione.

La logica conseguenza non può che essere l’inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti e non dirigenti hanno firmato e trasmesso all’Agente della Riscossione (per es. Equitalia).

La situazione paradossale ma positiva per tutti i contribuenti/cittadini vessati , è che la situazione dei falsi dirigenti  non è limitata solo all’Agenzia delle Entrate di Messina ma riguarda ben 800 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sparsi su tutto il territorio nazionale.


Recentemente anche la Cassazione con sentenza n. 14942 del 14.06.2013 si è espressa in merito alle fase dirigenze, dando ragione ai contribuenti.


Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com