domenica 2 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA DI FEDERITALIA A MODENA,

COMUNICATO STAMPA DI FEDERITALIA
A MODENA,
DENUNCIA ARCHIVIATA MA…


CIO’CHE HA SCRITTO IL GIP DOMENICO TRUPPA  E’SIGNIFICATIVO!
SOSTIENE CHE EQUITALIA NON PRESTA DENARO ,MA L’ART.644 PARLA ANCHE DI PRESTAZIONI NON SOLO DI PRESTITI E CORRETTAMENTE
IL GIP DICE CHE I TRIBUTI LIEVITANO IN MANIERA ABNORME E CHIEDE L’INTERVENTO  URGENTE DEL LEGISLATORE!
AFFERMA CHE FEDERITALIA , VUOLE METTERE IN EVIDENZA UN FATTO GRAVISSIMO CHE E’L’AUMENTO SPROPORZIONATO DEI TRIBUTI E PERTANTO CONFERMA LA  LEGGITTIMITA’DELL’OPERATO DELLA STESSA.
E’UN PRIMO GRANDE RISULTATOPERCHE’IL GIP,PUR ARCHIVIANDO,RICONOSCE  L’AUMENTO ABNORME DEI TRIBUTI E LA LEGITTIMITA’DELL’OPERATODI EQUITALIA!
                                                             WALLY BONVICINI


OGGETTO:CARTELLE INESISTENTI E ILLEGITTIME
LE CARTELLE RICEVUTE A MEZZO RACCOMANDATA  E CON LA RELATA IN BIANCO,SONO INESISTENTI.
LA RELATA DI NOTIFICA E’PREVISTA COME MOMENTO FONDAMENTALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE E NON E’INTERAMENTE SURROGABILE DALL’ATTIVITA’DELL’UFFICIO POSTALE,SICCHE’LA SUA MANCANZA,ANCHE NELLA NOTIFICAZIO NE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE,NON  PUO’ESSERE RITENUTA UNA MERA IRREGOLARITA’.
LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA RELATA,IN VIOLAZIONE DELL’ART.148 DEL CPC,DETERMINA ,NON LA SEMPLICE NULLITA’DELLA NOTIFICA,BENSI’LA GIURIDICA INESISTENZA DELLA STESSA,PATOLOGIA NON SANABILE IN SENSO ASSOLUTO.
La sottoscritta WALLY BONVICINI,HA RICEVUTO A MEZZO RACCOMANDATA CON RELATA IN BIANCO LE SEGUENTI CARTELLE:
N.07820120064232022 INTESTATA AD ATTILAFASHION SAS CON SEDE IN VIA CERATI 5,DELLA QUALE E’RAPPRESENTANTE LEGALE;
N.07820120064276704 INTESTATA A BEPPE BONDI SRL OGGI TEATRO DEI SOGNI SRL CON SEDE IN FONTANELLATO,VIALE  VACCARI 17/B DELLA QUALE E’RAPPRESNETANTE LEGALE;
N.07820120062702774 INTESTATA A WALLY BONVICINI E RELATIVA A TRIBUTO
E LA STESSA PRESENTA LA RELATA IN BIANCO ED E’STATA INVIATA A MEZZO RACCOMANDATA,PERTANTO E’DA RITENERSI INSISTENTE.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE,CON SENTENZA N.92 DEL 1 OTTOBRE 2012,HA STABILITO CHE L’ATTO DI RISCOSSIONE DEVE INDICARE TUTTI QUEGLI ELEMENTI CHE CONSENTANO AL CONTRIBUENTE DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI CALCOLI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO.

  LA CASSAZIONE CIVILE TRIBUTARIA N.4516 DEL 22 FEBBRAIO 2012,STABILISCE CHE LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON PUO’LIMITARSI A RIPORTARE LA CIFRA GLOBALE DEGLI INTERESSI DOVUTI.
AL CONTRARIO,IN ESSA DEVE ESSERE INDICATO COME SI E’ARRIVATI AD UN DATO CALCOLO,SPECIFICANDO LE SINGOLE ALIQUOTE A BASE DELLE ANNUALITA’ PRESE IN CONSIDERAZIONE.
L’OPERATO DI EQUITALIA NON DEVE RISULTARE RICOSTRUIBILE SOLTANTO ATTRAVERSO DIFFICILI INDAGINI CHE NON COMPETONO AL CONTRIBUENTE,
PERCHE’SE COSI’FOSSE,RISULTEREBBE VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DEL DESTINATARIO DELL’ATTO.
LA CASSAZIONE HA PRECISATO CHE SONO  ILLEGITTIMI TUTTI GLI ATTI DI RISCOSSIONE NOTIFICATI DOPO GIUGNO 2008,PRIVI DELLA INDICAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DEGLI INTERSSI:QUINDI SONO TUTTE ILLEGITTIME LE CARTELLE EQUITALIA,NOTIFICATE DOPO GIUGNO 2008.
TANTO DOVEVA.


                                                                                            WALLY BONVICINI