giovedì 28 aprile 2016

NOTE DELL'AVV. ROBERTO DI NAPOLI

Giorni fa nel consultare il sito internet di un Tribunale, sono rimasto stupito nel constatare la presenza di un file contenente avvertimenti al debitore esecutato, tra i quali la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento (dietro versamento del quinto e richiesta di rateizzazione). Considerato che, nel precetto, deve essere indicata anche la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, credo che sia necessaria e rispettosa del diritto di proprietà e di altri diritti fondamentali della persona l'introduzione di un comma, tra le norme del codice procedura civile, che imponga al creditore e alla cancelleria un'avvertenza ancora più importante: la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione laddove si contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo!!!! Perché, prima di avvertire il debitore sulle modalità e possibilità di pagamento al fine di evitare l'espropriazione, non lo si avverte anche della possibilità di opporsi e di richiedere la sospensione della procedura per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e, se non abbiente, della possibilità di ricorrere anche al patrocinio a spese dello Stato? Perché si deve presumere che il pignorato sia sempre davvero debitore? Credo, poi, che sarebbe civile e rispettoso della dignità della persona umana, della salute dell'esecutato e della sua famiglia che, tra gli accertamenti preliminari alla vendita, vi sia quello volto ad accertare l'eventuale presenza, nell'immobile pignorato, di minori o anziani e, comunque, ad assicurare un sostegno psicologico impedendosi qualsiasi rilascio di abitazione se non dopo avere salvaguardato o quanto meno ridotto i rischi di pregiudizi di carattere psicofisico ai soggetti più deboli. Il diritto di credito non può prevalere sul diritto alla vita e alla salute!!!!

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