venerdì 8 agosto 2014

COME PUO L’AGENZIA DELLE ENTRATE PRETENDERE LA CORRETTEZZA TRIBUTARIA DAI CONTRIBUENTI QUANDO LEI STESSA, AL SUO INTERNO, NON RISPETTA LE LEGGI DELLO STATO?

COME   PUO L’AGENZIA DELLE  ENTRATE PRETENDERE LA CORRETTEZZA TRIBUTARIA DAI CONTRIBUENTI  QUANDO LEI STESSA, AL SUO INTERNO, NON RISPETTA LE LEGGI DELLO STATO?


-  Il Tar del Lazio  con sentenza N. 7636  30\09\2011 ha  annullato  un “ concorso interno “  indetto   con provvedimento n. 146687\2010 del 29.10.2010  sottoscritto dal  Direttore  dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze,  indetto per la selezione  di 175 Dirigenti  di seconda fascia, le motivazioni dell’annullamento del suddetto concorso interno  le troviamo confermate anche nella
-    sentenza   n. 6884 del 1° agosto 2012  del Tar del Lazio, che  ha verificato  come,  nelle Agenzie delle Entrate di tutta Italia, su un organico di 1200 Dirigenti, circa 800  incarichi sono ricoperti da   “ Dirigenti Fasulli”, in quanto conferiti a semplici impiegati, tali privi del titolo che li legittima a ricoprire quel posto e quindi  a sottoscrivere validamente  gli atti  di accertamento ed iscrizione a ruolo dei tributi che l’Agenzia delle Entrate ritiene Evasi .
Incarico dirigenziale, che a termini di legge si ritiene che sia  due volte  nullo ab origine
 in quanto :
1) Conferito \Sottoscritto  da  altrettanto  Semplice Impiegato ( che  non aveva titolo giuridico conquistato attraverso un pubblico concorso indetto per coprire posti dirigenziali vacanti  negli organici dirigenziali del Ministero delle Finanze )
2)  conferito  ad altrettanto semplice impiegato che  non poteva ottenere l’incarico senza aver  superato regolare concorso pubblico, indetto ai sensi dell’art. 97 della Costituzione .
Infatti anche coloro che  sono  stati posti ai vertici degli uffici centrali  del Ministero dell’Economia e delle  Finanze – dal 1990 in poi -  hanno esercitato  abusivamente  il potere  che  consente  all’Autorita Finanziaria di conferire legalmente  incarichi  dirigenziali, essendo costoro dei  semplici impiegati inquadrati nella 9° qualifica funzionale,  vincitori di  concorsi  interni ( a 999, 162,163 posti) concorsi interni che  ai sensi dell’art. 97 della costituzione,
-      non potevano venire banditi  fintanto che non fossero stati restituiti ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza i Dirigenti della Carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, cosi come precisato dall’art. 20 del dlgs 29\1993,  dall’art. 20 della legge 488\99 e dallo stesso Ministero  delle Finanze con la nota prot.  n. 87894 del 13 sett. 2000 ( allegata), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  con circolare n. 2\2000  prot. 4782\2000 del 10.02.2000 esplicativa dell’art. 20  della legge 488\1999,
-    concorsi interni  che ai sensi della normativa succitata, non conferiscono  titolo giuridico idoneo alla qualifica\categoria  di  Dirigente come individuata dall’art. 2095 del codice civile e nella tabella allegata al R.D. 100\1937.
Concorsi  che  per giunta, non potevano  neanche venire banditi come precisato dall’ art. 17 della legge 127\97, legge che al comma 81 conferma  l’equiparazione dei Segretari Comunali ai Dirigenti dello Stato, prevedendo anche  per costoro  la istituzione di apposito “ Albo”  equivalente all’Albo dei  Dirigenti pubblici  di cui all’art. 23 del dlgs 29\1993,  trasformato in  “ Ruolo Unico” dall’art. 1  del dpr 150\1999;
-   legge  ( 127\1997 ) che all’art. 17 comma 82 ultimo periodo,  si  fa carico – tra l’altro – di  abrogare  le norme  ( dpr 44\90 e d.l. 344\90 e legge 21\91) in base alle quali i Dirigenti (Veri) del Ministero delle Finanze  assieme ai  Segretari Comunali
-          sono stati Retrocessi in Carriera con il loro inquadramento nella 9° qualifica Funzionale ;
-            inquadramento\retrocessione attuata attraverso una erronea e pretestuosa interpretazione del   dpr 44\90 e dal  d.l. 344\90 convertito legge 21\91, leggi  che come detto, sono state abrogate dalla legge 127\97   (Bassanini 2)  che  aveva anche  disposto la contestuale restituzione di tutti i  Dirigenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi i dipendenti delle Regioni a Statuto Speciale, e quindi  di tutti  i Dirigenti del Ministero delle Finanze  e dei   Segretari Comunali equiparati ai  suddetti Dirigenti dall’art. 25 e tabella D allegata al dpr 749\1972,
-    ai Ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza.
La questione attualmente pende davanti alla Corte Costituzionale dopo che il Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale, con Sentenza non definitiva n. 5451  depositata il  18.11.2013,  ha chiesto alla  suddetta Corte  che si pronunci sulla violazione  o meno dei principi Costituzionali da parte del  decreto legge n. 16\2012 convertito nella legge 44\2012 che  all’art. 8 comma 24, ha fatto salvi gli  attuali  incarichi dirigenziali conferiti a  semplici impiegati, nelle more  dell’espletamento  di nuove procedure concorsuali.
Il Consiglio di Stato nella richiesta di pronunciamento da parte della Corte Costituzionale ha richiamato le numerose sentenze in base alle quali la  suddetta Corte,  ha costantemente affermato la prevalenza dei principi costituzionali  fissati dall’art. 97 della Costituzione sulle leggi ordinarie, che pretendono di disattenderli ( ovviamente)   in violazione  anche delle norme sulla gerarchia delle fonti del Diritto.

I Dirigenti del Ministero delle Finanze ( Defenestrati) erano stati regolarmente assunti tramite pubblici concorsi indetti ai sensi dell’art. 97 della Costituzione,  nei Ruoli  dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72,  concorsi  regolarmente banditi ai sensi e con le modalita previste dalla legge 397\1975, dal d.l. 283\81 convertito nella legge 432\1981, e nella tabella annessa al  R.D. 100\1937, assunzione  di Dirigenti che si era  regolarmente realizzata con le seguenti modalita  :

1)      Inquadramento in prova ( 6 mesi)    con le modalita  previste   dall’ art 10  della legge 397\75, dove si disponeva che le graduatorie dei vincitori dei concorsi, una volta approvate con la firma del Ministro competente, dovessero  risultare  immediatamente operative,
     2)  Inquadramento in Ruolo  con le modalita  previste  dall’art. 5 del dpr 246\48,  
           dall’art. 2 della legge 32\66 dell’art. 11 del dpr 593\72 dell’art. 56 della legge 590\82,
           art. 2995 c.c.

-  I suddetti Dirigenti  del Ministero delle Finanze, appartenevano ad una Carriera, nella quale si avanzava  nelle  varie Qualifiche individuate dal D.M. 28 Dicembre 1972 ( G.U.  n. 234  dell’11 sett. 73 )  attraverso  i giudizi  annuali  di  “ non demerito”  e  tramite   determinate permanenze  nelle varie qualifiche  della stessa ( carriera), dopo che la legge 249\68 e la legge 775\70 avevano eliminato gli “ esami di avanzamento in carriera”,  modalita di progressione in carriera,
“per anzianita di servizio “ previste dall’art, 98 della Costituzione  e confermate anche dalle   Sentenze Corte Costituzionale :  Sentenza  n. 521 del 26.11. – 17.12.1987, e  Sentenza n. 228\97,   

Le suddette modalita di  progressione  in carriera  ( per anzianita di servizio ) sono state previste dal dpr 748\72,  e confermate   successivamente dalla  legge 301\1984, legge che,  oltre ad  abrogare  l’art. 22 del dpr 748\72,  aveva ribadito che “ i corsi di formazione Dirigenziale”  previsti all’art. 22 del dpr 748\72 , erano riservati esclusivamente al personale della ex Carriera Direttiva Speciale, ossia a coloro che erano risultati vincitori di un pubblico concorso indetto ( anteriormente al 1970)  per coprire posti vacanti nei ruoli  “ impiegatizi”  della ex Carriera Direttiva Speciale soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70,
-    personale quest’ultimo ( Ex Carriera Direttiva )  a cui il legislatore aveva riservato l’inquadramento nella 9° qualifica  funzionale appositamente istituita  per  costoro,  dal d.l. 9\1986 convertito nella legge 78\1986.

Diritto  all’inquadramento nella 9° qualifica Funzionale, riservato esclusivamente  al    SOLO personale  Impiegatizio della  Ex Carriera Direttiva speciale ( soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70)  diritto  all’inquadramento confermato  dal  dpr 44\90 ( art.20)  dove  si  ribadiva  quanto gia previsto dall’art. 1  della legge 312\80,  ossia  che “ dall’inquadramento  nelle qualifiche funzionali e dai relativi profili professionali (compresa la 9° qualifica istituita dal dpr 44\90 )” ,
-   dovesse  restare   escluso  assieme al personale  inquadrato nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria di cui al dpr 748\72, anche  il personale proveniente dalla   ex carriera direttiva Speciale  (soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70),  che avesse  gia ottenuto ( per anzianita di servizio )   l’ inquadramento nei Ruoli ad Esaurimento della  stessa Carriera Direttiva Speciale, ruoli  questi ultimi  (Ruoli ad Esaurimento.), che l’art. 60 ultimo comma del dpr 748\72  definiva :  “ gerarchicamente inferiori “   a quelli  del personale inquadrato    nei ruoli  dirigenziali della Carriera Direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 ( art. 76) , a partire
 ( ovviamente) dalla qualifica iniziale di Consigliere e di Vice Direttore, qualifica  ottenuta con il  primo inquadramento in ruolo, successivo al periodo di prova, presso gli  Uffici  Finanziari di destinazione .
( Sillogismo : se dall’inquadramento nella 9° q.f. era stato escluso il personale dei R.E. ovviamente e a maggior ragione, dallo stesso inquadramento nella 9° qualifica doveva restare escluso il personale che si trovava  in posizione Gerarchicamente Superiore a quella del R.E. cosi come precisato dall’art. 60 ultimo comma del dpr 748\72) .
Invece,  in violazione delle succitate norme,  il Ministero  dell’Economia e Finanze, con provvedimenti illeciti, illegittimi, e quindi  -  nulli ab origine  --  in quanto emanati  ai sensi di una normativa successivamente “ABROGATA “ , provvedimenti  e  fatti  sottoscrivere  “maliziosamente ” a dei semplici impiegati che non avevano titolo a rendere validi i suddetti provvedimenti,
-   nel 1990 ,  ha attuato un vero e proprio “ Colpo di Stato”  Retrocedendo  in Carriera tutti i Suoi Dirigenti  in servizio a seguito di una   ( poco credibile)   errata interpretazione:
1)    del dpr 44\90 art. 22 co. 2
2)   del d.l. 344\90 convertito nella legge 21\91 ( art. 15) ,
-  dirigenti  che avevano  mandato avanti e fatto  funzionare egregiamene fino ad allora,  l’apparato Burocratico del Ministero delle Finanze, in quanto titolari degli  incarichi e  delle mansioni dirigenziali  conferite loro, in ottemperanza a quanto previsto dal dpr 748\1972 ( art. da  1 a 15)  incarichi confermati negli   ordini di servizio dei vari uffici finanziari.

Inquadramento nella 9° qualifica funzionale (e successive modifiche),  che aveva riguardato  assieme a quello dei Dirigenti del Ministero delle Finanze  anche i quello dei   Segretari Comunali, Inquadramenti successivamente  abrogati  per entrambe le due Categorie  (di Dirigenti ) dalla legge  Bassanini 2, ossia la  Legge 127\97 ( art. 17 comma 22, 81, 82 e 137 ) dove si  prevedeva  che i Segretari Comunali,  vittime anche loro dell’errata interpretazione dei suddetti decreti ( dpr  44\90 e d.l. 344\90)   dovessero venire restituiti d’ufficio  ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, restituzione che a termini della suddetta legge 127\97,  doveva estendersi a tutti i Dirigenti  della Pubblica Amministrazione,
-   restituzione ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, che  doveva  realizzarsi  con la  salvaguardie delle  professionalità acquisite nel precedente ordinamento, compreso il diritto a veder ricostruita la propria  carriera  ai sensi  del succitato art. 17 co. 81 della legge 127\97, legge  che al comma 22, 81, 82 e 137 estendeva  i  suddetti principi  e disposizioni ai Dirigenti in servizio  presso il Ministero dell’Economia e Finanze  in quanto  ( per giunta ) entrambe le Carriere   risultavano equiparate tra loro :
-          dal  dpr 749\72  ( art. 25 comma 25 e tabella D allegata allo stesso decreto
-          dall’art. 11bis del d.l. 283\81 convertito nella legge 432\81,
-          dalla legge 72\85, ( art. 2)
-          dall’art. 2 comma 4 e 5 del dlgs 29\93
-          legge 127\97 art. 17 co. 22, co. 81, co. 82 e 137
-          dall’art. 1  della legge 334\97
-          dall’art. 23 bis del dlgs 165\01
-          dall’art. 7 co. 2  del dlgs 145\02
-          dlgs 267\2000 art. 101 co. 4 bis 
-          legge 69\2009   art. 21 co. 1 e 1 bis   
-           legge 296\06 art. 1 comma 578 che  dando una interpretazione autentica al’art. 23 bis del dlgs 165\01, faceva salve le anzianita di servizio dei  Dirigenti e dei Segretari Comunali,
le cui carriere erano tra loro equiparate, e quindi nel rispetto del   “ principio di non discrimine “  di cui  al  dlgs 216\2003,
-          decreto emanato in attuazione  della Direttiva Comunitaria 2000\78\CE, dell’art.14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU e  dell’art. 21 della Carta di Nizza.
-          Per cui al suddetto personale  competeva  non solo la restituzione d’ufficio ai  propri ruoli dirigenziali  dei Dirigenti  vincitori di un pubblico concorso indetto per coprire posti vacanti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata da dlgs 29\93 attualmente confluito nel dlgs 165\01, ma anche la ricostruzione della carriera, attuata con la ricongiunzione a domanda, dei  periodi contributivi ai sensi della legge 29\1979  e della  legge 296\06 art. 1 co. 578.
-          Comma 578 dove  si prevede anche  l’esecuzione dei giudicati nel frattempo formati per  tutte le altre categorie di dirigenti richiamate nello stesso comma 578 dell’art. 1 della legge  296\06,   categorie tra cui risultano compresi ovviamente,  i Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, tutelati questa volta da una legge di livello costituzionale come la  legge  finanzia del  2007.  
L’imprescrittibilita dei  suddetti diritti  dei Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze  alla restituzione  d’ufficio nei ruoli  Dirigenziali di legittima appartenenza, al risarcimento del danno  e  l’aggiornamento del trattamento economico di lavoro e  del trattamento pensionistico, risultano confermati  oltre che dall’art. 2113 c.c. e dall’art. 31 del dpr 3\1957 anche dalle  seguenti Sentenze della Corte di Cassazione a S.U. n. 10995 del 25.07.2002,Corte di Cassazione            n. 14998 del 3.07.2007,Corte di Cassazione  Civile Sez. Lavoro   n. 224 del 9.01.2001.
Dove si prevede che l’anzianita di servizio del lavoratore  rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, e pertanto costituendo il presupposto di alcuni specifici diritti, come quelli all’indennita di anzianita al risarcimento per omissione contributiva, va considerata non come uno “ STATUS” ne un autonomo diritto, ma come  un “ FATTO GIURIDICO”  e come tale non soggetto ne a prescrizione ne a decadenza  ai sensi dell’artt. 2934,2946,2948 c.c.
Per quanto sopra esposto,  appare evidente che fintanto che non si provvedera’  alla restituzione dei dirigenti ai ruoli di legittima appartenenza, il ministero dell’Economia e Finanze non  poteva e non potra BANDIRE  LECITAMENTE nessun Concorso – NEANCHE INTERNO -  per coprire i posti  resi  illegittimamente e illecitamente vacanti dalla  retrocessione in carriera  ( attuata con l’inquadramento degli stessi nella 9° q.f. e successive modifiche) dei Dirigenti  assunti nei ruoli dirigenziali  della Carriera Direttiva ordinaria disciplinata dal Dpr 748\72 che ai sensi dell’art. 15,  fino al 1990 avevano firmato tutti gli atti  riservati all’Autorita Finanziaria, come individuata anche  dal dpr 858\63 dall’art. 51 del dpr 633\72 dall’art. 12 del dpr 602\73.
La conferma della nostra tesi e’ data dall’art. 20 della legge 488\99, ultimo periodo,che nell’apportare modifiche all’art. 39 della legge 449\97 ( articolo che era gia stato modificato dall’art. 22 co. 1 della legge 448\98) conferma che ………… “non si possa procedere ad indire nuovi concorsi  durante il periodo di vigenza di graduatorie di concorsi gia espletati per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2  del dlgs 29\93”
E come sappiamo,   le graduatorie formate a seguito dell’espletamento dei  concorsi  che  videro  i Dirigenti del Ministero delle Finanze, Vincitori  di pubblici concorsi, indetti per coprire posti vacanti nei ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria  al momento dell’emanazione delle suddette leggi ( art. 20 legge 488\99 che modifica art. 39 legge 449\97)  risultavano VUOTE ossia  SVUOTATE dopo la  RETROCESSIONE IN CARRIERA DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE , retrocessione  attuata con  un  ILLECITO E ILLEGITTIMO inquadramento nella NONA QUALIFICA FUNZIONALE e successive modifiche !
Infine e per concludere  sarebbe il caso di rammentare al giudice che dovra pronunciarsi  che in base al “ Principio di non discrimine”  chiamato anche
  “ Principio di Uguaglianza”  -  situazioni simili  devono essere trattate in modo uguale , cosi come sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ( CEDU) e dell’art. 21 della Carta di Nizza, principi  confermati anche  nella direttiva comunitaria 2000\78\CE  e  recepiti nel  dlgs  216\2003 .
E che i Segretari Comunali fossero Equiparati ai Dirigenti del Ministero delle Finanze  viene confermato ( ex multis)  dalla stessa Legge Bassanini 2, all’art. 17 comma 22, 81,82 e 137 della legge 127\97 ( Bassanini 2), dove si prevede  “ ANCHE “  la  “Restituzione d’Ufficio” dei Segretari Comunali ai Ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza  .
Il Consiglio di Stato  con Sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 ha affermato che il cittadino  raggiunto dalla notifica di un atto di accertamento tributario ha diritto d’accesso agli atti attestanti la validita della Iscrizione a Ruolo del tributo che lo riguarda,  validita  che puo’ dirsi comprovata dalla sottoscrizione del suddetto Ruolo  “ Esclusivamente “ da parte dell’Autorita  Finanziaria, come previsto (  secondo la Cassazione  Sez. 5°  n. 14626 del 10 novembre 2000 )  da : legge 858\1963 art. 1, dpr 633\72  art. 51, dpr 602\73 art. 12 e 43,  
ossia del   “ Dirigente  Assunto   Esclusivamente  Attraverso Pubblico Concorso “ o di altro impiegato della Carriera Direttiva da lui delegato, sempre nel rispetto dei  principi  sanciti  dall’art. 97 della  Costituzione.
Come accertato dal Tar del Lazio con la Sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, ( sentenza confermata dal Consiglio di Stato ) nelle Agenzie Fiscali sparse su tutto il territorio Italiano  su un organico di 1200 Dirigenti,  circa 800 posti sarebbero ricoperti da semplici impiegati  con la cosi detta “ Dirigenza Fiduciaria” .
Ma come sappiamo e come possiamo dimostrare,  anche i  400 Dirigenti  “  individuati  come “ Buoni”  dalla suddetta sentenza del Tar del Lazio 6884 del 1° agosto 2011, sono invece dei semplici impiegati inquadrati nella 9° Qualifica Funzionale,  che sono diventati Dirigenti tramite un  “Concorso Interno”  che ( come detto )  non poteva venire bandito  ai sensi dell’art. 20 della legge 488\99,   di conseguenza sono Nulli ( anzi inesistenti) tutti gli atti sottoscritti  da tutti   i Dirigenti  del Ministero delle Finanze a cui in questi ultimi 15 anni, sono stati conferiti incarichi Dirigenziali  senza   la preventiva  RESTITUZIONE D’UFFICIO  AI  PROPRI RUOLI DIRIGENZIALI  dei Dirigenti inquadrati nei Ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, carriera salvaguardata  dall’art. 2 comma 4 del dlgs 29\1993, attualmente confluita nel dlgs 165\01.
 Cosi come sono Nulle  tutte le iscrizioni a ruolo sottoscritte da chi non poteva risultare vincitore di un concorso che non poteva venire bandito.   


Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio