COME PUO L’AGENZIA DELLE ENTRATE PRETENDERE LA CORRETTEZZA TRIBUTARIA
DAI CONTRIBUENTI QUANDO LEI STESSA, AL
SUO INTERNO, NON RISPETTA LE LEGGI DELLO STATO?
- Il Tar del
Lazio con sentenza N. 7636 30\09\2011 ha
annullato un “ concorso interno “ indetto
con provvedimento n. 146687\2010 del 29.10.2010 sottoscritto dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze, indetto per la selezione di 175 Dirigenti di seconda fascia, le motivazioni
dell’annullamento del suddetto concorso interno
le troviamo confermate anche nella
- sentenza n. 6884
del 1° agosto 2012 del Tar del Lazio,
che ha verificato come, nelle Agenzie delle Entrate di tutta Italia,
su un organico di 1200 Dirigenti, circa 800 incarichi sono ricoperti da “ Dirigenti
Fasulli”, in quanto conferiti a semplici impiegati, tali privi del titolo
che li legittima a ricoprire quel posto e quindi a sottoscrivere validamente gli atti
di accertamento ed iscrizione a ruolo dei tributi che l’Agenzia delle
Entrate ritiene Evasi .
Incarico
dirigenziale, che a termini di legge si ritiene che sia due
volte nullo ab origine
in quanto :
1) Conferito \Sottoscritto da
altrettanto Semplice Impiegato (
che non aveva titolo giuridico
conquistato attraverso un pubblico concorso indetto per coprire posti
dirigenziali vacanti negli organici
dirigenziali del Ministero delle Finanze )
2) conferito ad altrettanto semplice impiegato che non poteva ottenere l’incarico senza aver superato regolare concorso pubblico, indetto
ai sensi dell’art. 97 della Costituzione .
Infatti anche coloro che
sono stati posti ai vertici degli
uffici centrali del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – dal 1990 in poi - hanno esercitato abusivamente il potere
che consente all’Autorita Finanziaria di conferire
legalmente incarichi dirigenziali, essendo costoro dei semplici impiegati inquadrati nella 9°
qualifica funzionale, vincitori di concorsi
interni ( a 999, 162,163 posti) concorsi interni che ai sensi dell’art. 97 della costituzione,
- non potevano venire banditi fintanto che non fossero stati restituiti ai
ruoli dirigenziali di legittima appartenenza i Dirigenti della Carriera
direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, cosi come precisato dall’art.
20 del dlgs 29\1993, dall’art. 20 della
legge 488\99 e dallo stesso Ministero
delle Finanze con la nota prot. n. 87894 del 13 sett. 2000 (
allegata), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica con circolare n.
2\2000 prot. 4782\2000 del 10.02.2000
esplicativa dell’art. 20 della legge
488\1999,
- concorsi
interni che ai sensi della normativa
succitata, non conferiscono titolo
giuridico idoneo alla qualifica\categoria
di Dirigente come individuata
dall’art. 2095 del codice civile e nella tabella allegata al R.D. 100\1937.
Concorsi che per giunta, non potevano neanche venire banditi come precisato dall’ art.
17 della legge 127\97, legge che al comma 81 conferma l’equiparazione dei Segretari Comunali ai
Dirigenti dello Stato, prevedendo anche
per costoro la istituzione di
apposito “ Albo” equivalente all’Albo dei Dirigenti pubblici di cui all’art. 23 del dlgs 29\1993, trasformato in
“ Ruolo Unico” dall’art. 1 del
dpr 150\1999;
- legge ( 127\1997 ) che all’art. 17 comma 82 ultimo
periodo, si fa carico – tra l’altro – di abrogare le norme ( dpr 44\90 e d.l. 344\90 e legge 21\91) in
base alle quali i Dirigenti (Veri) del Ministero delle Finanze assieme ai Segretari Comunali
-
sono stati Retrocessi
in Carriera con il loro inquadramento nella 9° qualifica Funzionale ;
-
inquadramento\retrocessione attuata attraverso
una erronea e pretestuosa interpretazione del dpr
44\90 e dal d.l. 344\90 convertito legge
21\91, leggi che come detto, sono state abrogate
dalla legge 127\97 (Bassanini 2) che aveva
anche disposto la contestuale restituzione
di tutti i Dirigenti di tutte le
Pubbliche Amministrazioni, compresi i dipendenti delle Regioni a Statuto
Speciale, e quindi di tutti i Dirigenti del Ministero delle Finanze e dei Segretari Comunali equiparati ai suddetti Dirigenti dall’art. 25 e tabella D
allegata al dpr 749\1972,
- ai Ruoli Dirigenziali di legittima
appartenenza.
La questione attualmente pende davanti alla Corte Costituzionale
dopo che il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, con Sentenza non definitiva n. 5451 depositata il 18.11.2013,
ha chiesto alla suddetta
Corte che si pronunci sulla violazione o meno dei principi Costituzionali da parte
del decreto legge n. 16\2012 convertito
nella legge 44\2012 che all’art. 8 comma
24, ha fatto salvi gli attuali incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati, nelle more dell’espletamento di nuove procedure concorsuali.
Il Consiglio di Stato nella richiesta di pronunciamento da
parte della Corte Costituzionale ha richiamato le numerose sentenze in base
alle quali la suddetta Corte, ha costantemente affermato la prevalenza dei
principi costituzionali fissati dall’art.
97 della Costituzione sulle leggi ordinarie, che pretendono di disattenderli (
ovviamente) in violazione anche delle norme sulla gerarchia delle fonti del Diritto.
I Dirigenti del Ministero delle Finanze ( Defenestrati)
erano stati regolarmente assunti tramite pubblici concorsi indetti ai sensi
dell’art. 97 della Costituzione, nei
Ruoli dirigenziali della Carriera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, concorsi
regolarmente banditi ai sensi e con le modalita previste dalla legge
397\1975, dal d.l. 283\81 convertito nella legge 432\1981, e nella tabella
annessa al R.D. 100\1937, assunzione di Dirigenti che si era regolarmente realizzata con le seguenti
modalita :
1) Inquadramento in prova ( 6 mesi)
con le modalita previste
dall’ art 10 della legge 397\75,
dove si disponeva che le graduatorie dei vincitori dei concorsi, una volta
approvate con la firma del Ministro competente, dovessero risultare immediatamente operative,
2) Inquadramento
in Ruolo con le modalita previste dall’art. 5 del dpr 246\48,
dall’art. 2 della legge 32\66 dell’art. 11
del dpr 593\72 dell’art. 56 della legge 590\82,
art. 2995
c.c.
- I suddetti
Dirigenti del Ministero delle Finanze,
appartenevano ad una Carriera, nella quale si avanzava nelle varie Qualifiche individuate dal D.M. 28
Dicembre 1972 ( G.U. n. 234 dell’11 sett. 73 ) attraverso i giudizi
annuali di “ non demerito” e
tramite determinate permanenze nelle varie qualifiche della stessa ( carriera), dopo che la legge
249\68 e la legge 775\70 avevano eliminato gli “ esami di avanzamento in
carriera”, modalita di progressione in
carriera,
“per anzianita di
servizio “ previste dall’art, 98 della Costituzione e confermate anche dalle Sentenze Corte Costituzionale : Sentenza n. 521 del 26.11. – 17.12.1987, e Sentenza n. 228\97,
Le suddette modalita di
progressione in carriera ( per anzianita di servizio ) sono state
previste dal dpr 748\72, e
confermate successivamente dalla legge 301\1984, legge che, oltre ad abrogare
l’art. 22 del dpr 748\72, aveva
ribadito che “ i corsi di formazione Dirigenziale” previsti all’art. 22 del dpr 748\72 , erano
riservati esclusivamente al personale della ex Carriera Direttiva Speciale,
ossia a coloro che erano risultati vincitori di un pubblico concorso indetto (
anteriormente al 1970) per coprire posti
vacanti nei ruoli “ impiegatizi” della ex
Carriera Direttiva Speciale soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70,
- personale
quest’ultimo ( Ex Carriera Direttiva ) a
cui il legislatore aveva riservato l’inquadramento nella 9° qualifica funzionale appositamente istituita per
costoro, dal d.l. 9\1986
convertito nella legge 78\1986.
Diritto all’inquadramento
nella 9° qualifica Funzionale, riservato esclusivamente al SOLO personale
Impiegatizio
della Ex Carriera Direttiva speciale
( soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70) diritto
all’inquadramento confermato dal dpr 44\90 ( art.20) dove si
ribadiva quanto gia previsto
dall’art. 1 della legge 312\80, ossia che “ dall’inquadramento nelle qualifiche funzionali e dai relativi
profili professionali (compresa la 9° qualifica istituita dal dpr 44\90 )” ,
- dovesse
restare escluso assieme al
personale inquadrato nei ruoli
dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria di cui al dpr 748\72, anche il personale proveniente dalla ex
carriera direttiva Speciale (soppressa dall’art. 147 del dpr 1077\70), che avesse gia ottenuto ( per anzianita di servizio ) l’
inquadramento nei Ruoli ad Esaurimento
della stessa Carriera Direttiva Speciale,
ruoli questi ultimi (Ruoli ad Esaurimento.), che l’art. 60 ultimo comma
del dpr 748\72 definiva : “ gerarchicamente inferiori “ a
quelli del personale inquadrato nei ruoli
dirigenziali della Carriera Direttiva ordinaria disciplinata dal dpr
748\72 ( art. 76) , a partire
( ovviamente) dalla
qualifica iniziale di Consigliere e di Vice Direttore, qualifica ottenuta con il primo inquadramento in ruolo, successivo al
periodo di prova, presso gli Uffici Finanziari di destinazione .
( Sillogismo
: se dall’inquadramento nella 9° q.f. era
stato escluso il personale dei R.E. ovviamente e a maggior ragione, dallo
stesso inquadramento nella 9° qualifica doveva restare escluso il personale che
si trovava in posizione Gerarchicamente
Superiore a quella del R.E. cosi come precisato dall’art. 60 ultimo comma del
dpr 748\72) .
Invece, in violazione delle succitate norme, il Ministero dell’Economia e Finanze, con provvedimenti
illeciti, illegittimi, e quindi - nulli ab origine -- in quanto
emanati ai sensi di una normativa
successivamente “ABROGATA “ ,
provvedimenti e fatti
sottoscrivere “maliziosamente ” a dei semplici
impiegati che non avevano titolo a rendere validi i suddetti provvedimenti,
- nel 1990 , ha attuato un vero e proprio “ Colpo di Stato” Retrocedendo
in Carriera tutti i Suoi Dirigenti
in servizio a seguito di una (
poco credibile) errata interpretazione:
1) del dpr
44\90 art. 22 co. 2
2) del d.l. 344\90 convertito nella legge 21\91 (
art. 15) ,
- dirigenti che avevano mandato avanti e fatto funzionare egregiamene fino ad allora, l’apparato Burocratico del Ministero delle
Finanze, in quanto titolari degli incarichi e delle mansioni dirigenziali conferite loro, in ottemperanza a quanto previsto
dal dpr 748\1972 ( art. da 1 a 15) incarichi confermati negli ordini di servizio dei vari uffici
finanziari.
Inquadramento nella 9° qualifica funzionale (e successive
modifiche), che aveva riguardato assieme a quello dei Dirigenti del Ministero delle
Finanze anche i quello dei Segretari Comunali, Inquadramenti
successivamente abrogati per entrambe le due Categorie (di Dirigenti ) dalla legge Bassanini 2, ossia la Legge 127\97 ( art. 17 comma 22, 81, 82 e 137
) dove si prevedeva che i Segretari Comunali, vittime anche loro dell’errata
interpretazione dei suddetti decreti ( dpr
44\90 e d.l. 344\90) dovessero venire restituiti d’ufficio ai ruoli dirigenziali di legittima
appartenenza, restituzione che a termini della suddetta legge 127\97, doveva estendersi a tutti i Dirigenti della Pubblica Amministrazione,
- restituzione ai
ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, che doveva realizzarsi con la salvaguardie delle professionalità acquisite nel precedente
ordinamento, compreso il diritto a veder ricostruita la propria carriera
ai sensi del succitato art. 17
co. 81 della legge 127\97, legge che al
comma 22, 81, 82 e 137 estendeva i suddetti principi e disposizioni ai Dirigenti in servizio presso il Ministero dell’Economia e
Finanze in quanto ( per giunta ) entrambe le Carriere risultavano equiparate tra loro :
-
dal dpr
749\72 ( art. 25 comma 25 e tabella D
allegata allo stesso decreto
-
dall’art. 11bis del d.l. 283\81 convertito nella legge
432\81,
-
dalla legge 72\85, ( art. 2)
-
dall’art. 2 comma 4 e 5 del dlgs 29\93
-
legge
127\97 art. 17 co. 22, co. 81, co. 82 e 137
-
dall’art. 1
della legge 334\97
-
dall’art. 23 bis del dlgs 165\01
-
dall’art. 7 co. 2
del dlgs 145\02
-
dlgs 267\2000 art. 101 co. 4 bis
-
legge 69\2009 art. 21 co. 1 e 1 bis
-
legge 296\06
art. 1 comma 578 che dando una
interpretazione autentica al’art. 23 bis del dlgs 165\01, faceva salve le
anzianita di servizio dei Dirigenti e
dei Segretari Comunali,
le cui carriere erano tra loro
equiparate, e quindi nel rispetto del “ principio
di non discrimine “ di cui al dlgs 216\2003,
-
decreto emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2000\78\CE, dell’art.14
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU e dell’art. 21 della Carta di Nizza.
-
Per cui al suddetto personale competeva
non solo la restituzione d’ufficio ai
propri ruoli dirigenziali dei
Dirigenti vincitori di un pubblico
concorso indetto per coprire posti vacanti nei ruoli dirigenziali della
Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata da
dlgs 29\93 attualmente confluito nel dlgs 165\01, ma anche la ricostruzione
della carriera, attuata con la ricongiunzione a domanda, dei periodi contributivi ai sensi della legge
29\1979 e della legge 296\06 art. 1 co. 578.
-
Comma 578 dove si
prevede anche l’esecuzione dei giudicati nel frattempo formati per tutte le altre categorie di dirigenti
richiamate nello stesso comma 578 dell’art. 1 della legge 296\06, categorie tra cui risultano compresi
ovviamente, i Dirigenti del Ministero
dell’Economia e Finanze, tutelati questa volta da una legge di livello
costituzionale come la legge finanzia del
2007.
L’imprescrittibilita dei suddetti diritti dei Dirigenti del Ministero dell’Economia e
Finanze alla restituzione d’ufficio nei ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al
risarcimento del danno e l’aggiornamento del trattamento economico di
lavoro e del trattamento pensionistico,
risultano confermati oltre che dall’art.
2113 c.c. e dall’art. 31 del dpr 3\1957 anche dalle seguenti Sentenze della Corte di Cassazione a
S.U. n. 10995 del 25.07.2002,Corte di Cassazione n. 14998 del 3.07.2007,Corte di
Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 224 del 9.01.2001.
Dove si prevede che l’anzianita
di servizio del lavoratore rappresenta
la dimensione temporale del rapporto di lavoro, e pertanto costituendo il
presupposto di alcuni specifici diritti, come quelli all’indennita di anzianita
al risarcimento per omissione contributiva, va considerata non come uno “
STATUS” ne un autonomo diritto, ma come
un “ FATTO GIURIDICO” e come tale
non soggetto ne a prescrizione ne a decadenza ai sensi dell’artt. 2934,2946,2948 c.c.
Per quanto sopra esposto, appare evidente che fintanto che non si
provvedera’ alla restituzione dei
dirigenti ai ruoli di legittima appartenenza, il ministero dell’Economia e
Finanze non poteva e non potra
BANDIRE LECITAMENTE nessun Concorso –
NEANCHE INTERNO - per coprire i
posti resi illegittimamente e illecitamente vacanti dalla retrocessione in carriera ( attuata con l’inquadramento degli stessi
nella 9° q.f. e successive modifiche) dei Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva ordinaria
disciplinata dal Dpr 748\72 che ai sensi dell’art. 15, fino al 1990 avevano firmato tutti gli
atti riservati all’Autorita Finanziaria,
come individuata anche dal dpr 858\63
dall’art. 51 del dpr 633\72 dall’art. 12 del dpr 602\73.
La conferma della nostra tesi e’
data dall’art. 20 della legge 488\99, ultimo periodo,che nell’apportare
modifiche all’art. 39 della legge 449\97 ( articolo che era gia stato
modificato dall’art. 22 co. 1 della legge 448\98) conferma che ………… “non si possa procedere ad indire nuovi
concorsi durante il periodo di vigenza
di graduatorie di concorsi gia espletati per il reclutamento di personale con
qualifica dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
comma 2 del dlgs 29\93”
E come sappiamo, le graduatorie formate a seguito
dell’espletamento dei concorsi che videro i Dirigenti del Ministero delle Finanze, Vincitori
di pubblici concorsi, indetti per
coprire posti vacanti nei ruoli Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
al momento dell’emanazione delle
suddette leggi ( art. 20 legge 488\99 che modifica art. 39 legge 449\97) risultavano VUOTE ossia SVUOTATE dopo la RETROCESSIONE IN CARRIERA DEI DIRIGENTI DEL
MINISTERO DELLE FINANZE , retrocessione
attuata con un ILLECITO E ILLEGITTIMO inquadramento nella
NONA QUALIFICA FUNZIONALE e successive modifiche !
Infine e per concludere sarebbe il caso di rammentare al giudice che
dovra pronunciarsi che in base al “
Principio di non discrimine” chiamato
anche
“ Principio di Uguaglianza” - situazioni
simili devono essere trattate in modo
uguale , cosi come sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo ( CEDU) e dell’art. 21 della Carta di Nizza, principi confermati anche nella direttiva comunitaria 2000\78\CE e
recepiti nel dlgs 216\2003 .
E che i Segretari Comunali
fossero Equiparati ai Dirigenti del Ministero delle Finanze viene confermato ( ex multis) dalla stessa Legge Bassanini 2, all’art. 17
comma 22, 81,82 e 137 della legge 127\97 ( Bassanini 2), dove si prevede “
ANCHE “ la “Restituzione d’Ufficio” dei Segretari Comunali
ai Ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza
.
Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 ha
affermato che il cittadino raggiunto
dalla notifica di un atto di accertamento tributario ha diritto d’accesso agli
atti attestanti la validita della
Iscrizione a Ruolo del tributo che lo riguarda, validita che puo’ dirsi comprovata dalla sottoscrizione
del suddetto Ruolo “ Esclusivamente “ da
parte dell’Autorita Finanziaria, come
previsto ( secondo la Cassazione Sez.
5° n. 14626 del 10 novembre 2000 ) da : legge 858\1963 art. 1, dpr 633\72 art. 51, dpr 602\73 art. 12 e 43,
ossia del “ Dirigente Assunto
Esclusivamente Attraverso Pubblico Concorso “ o di altro
impiegato della Carriera Direttiva da lui delegato, sempre nel rispetto
dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Come accertato dal Tar del Lazio
con la Sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, ( sentenza confermata dal Consiglio
di Stato ) nelle Agenzie Fiscali sparse su tutto il territorio Italiano su un organico di 1200 Dirigenti, circa 800 posti sarebbero ricoperti da
semplici impiegati con la cosi detta “
Dirigenza Fiduciaria” .
Ma come sappiamo e come possiamo
dimostrare, anche i 400 Dirigenti
“ individuati come “ Buoni”
dalla suddetta sentenza del Tar del Lazio 6884 del 1° agosto 2011, sono
invece dei semplici impiegati inquadrati nella 9° Qualifica Funzionale, che sono diventati Dirigenti tramite un “Concorso
Interno” che ( come detto ) non poteva venire bandito ai sensi dell’art. 20 della legge 488\99, di conseguenza sono Nulli ( anzi
inesistenti) tutti gli atti sottoscritti
da tutti i Dirigenti del Ministero delle Finanze a cui in questi
ultimi 15 anni, sono stati conferiti incarichi Dirigenziali senza
la preventiva RESTITUZIONE
D’UFFICIO AI PROPRI RUOLI DIRIGENZIALI dei Dirigenti inquadrati nei Ruoli
Dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72,
carriera salvaguardata dall’art. 2 comma
4 del dlgs 29\1993, attualmente confluita nel dlgs 165\01.
Cosi come sono Nulle tutte le iscrizioni a ruolo sottoscritte da
chi non poteva risultare vincitore di un concorso che non poteva venire
bandito.
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio