Avviso bonario? E’ impugnabile
la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13343 del 26 luglio 2012 ribadisce un principio più volte affermato, secondo cui, in materia di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile l’avviso bonario con cui l’Amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un tributo in quanto esso, “pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’articolo 19 del dlgs 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili”. L’avviso bonario, da emettere prima della cartella esattoriale, può essere impugnato ma non può essere annullato in caso di mancata indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente.
Si legge nella sentenza depositata ieri infatti che “Il giudice investito dell’impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici”.
I Solleciti di pagamento sono la novità di Equitalia dopo che anche gli avvisi bonari sono impugnabili. A questo punto come fattispecie giuridica i due strumenti sono assimilabili e quindi è impugnabile in Commissione tributaria anche il Sollecito .Comunque è sempre una presa in giro perchè se pur impugnabile non può essere annullato!!!???
ciao
Casimiro Corsi