venerdì 3 maggio 2013

Ipoteca esattoriale illegittima per multe

Equitalia non può iscrivere ipoteca esattoriale sull’immobile di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada

Nella prassi, purtroppo, è frequente che l’Agente della Riscossione (Equitalia o società del gruppo) iscriva ipoteca sugli immobili dei cittadini a garanzia di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Secondo una parte della giurisprudenza, tuttavia, si tratta di una prassi illegittima.

La misura dell’iscrizione di ipoteca esattoriale, infatti, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza Equitalia ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative previste per le violazioni del codice della strada.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che il campo di applicazione dell’iscrizione di ipoteca esattoriale sugli immobili è strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento delle multe per violazioni alle norme del codice della strada (Cassazione sentenza del 01/02/2007, n. 2214; Giudice di pace di Roma, sentenza del 8 novembre 2007, n. 23278).

Cosa può fare il cittadino a fronte di una ipoteca esattoriale iscritta sulla casa del debitore a seguito del mancato pagamento di multe per violazione alle norma previste dal codice della strada?

Il rimedio è quello di impugnare l’iscrizione di ipoteca o il fermo del veicolo dinanzi all’Autorità giudiziaria competente.

In particolare potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si trova l’immobile se l’esecuzione è già iniziata o nel luogo ove si trova la sede legale dell’Agente della Riscossione nel caso in cui l’esecuzione non è ancora iniziata.

In tale sede dovrà contestare l’illegittimità dell’ipoteca o del fermo e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ex conservatoria dei registri immobiliari oggi denominata Agenzia del territorio



L'iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia è invalida se l'avviso non contiene l'indicazione del termine e delle modalità per impugnare. Lo precisa la Corte di Cassazione, chiarendo che anche agli atti dell'esattore si applicano le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo.

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Saluto cordialmente Floriana Baldino