lunedì 12 ottobre 2015

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE RELATIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRESENTATA DALL'ON.LE RIZZETTO.


Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese
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IL VICE  SEGRETARIO GENERALE  


L’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL’ON.LE WALTER  RIZZETTO TENDE A RIPRISTINARE LA LEGALITA’ CHE IN UNO STATO DI DIRITTO NE  RAPPRESENTA IMPRESCINDIBILE PRESUPPOSTO  PER UNA CIVILE CONVIVENZA. INFATTI L’INTERROGANTE PONE IN EVIDENZA COME IL GOVERNO - A DISTANZA DI SETTE MESI DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA ANCORA CONTINUA A TROVARE SOLUZIONI RABBERCIATE CONFLIGGENTI CON LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE  CHE IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE  HA TRACCIATO UN PERCORSO CORRETTO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGI VALE A DIRE REGGENZA DEGLI UFFICI AI PIU’ ELEVATI IN GRADO NELLE MORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI . NON VA SOTTACIUTO IL MALCONTENTO TRA I FUNZIONARI PER LE REITERATE E CONTINUE VIOLAZIONI DI LEGGI. 


                                                                                                DR.PIETRO PAOLO BOIANO

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ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06572

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 496 del 06/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER 
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 06/10/2015

Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/10/2015
Stato iter: 
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06572
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496
  RIZZETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
negli ultimi anni, copiose sentenze del giudice amministrativo hanno dichiarato illecite centinaia di nomine dirigenziali attribuite nell'arco degli ultimi quindici anni, presso le agenzie fiscali. Tuttavia, le autorità competenti e, in particolare, i Ministri dell'economia e delle finanze che si sono succeduti nel tempo, non hanno provveduto a ridurre la discrezionalità con la quale si attribuiscono, nell'ambito di tali enti, le funzioni dirigenziali riconosciute in assenza di regolari procedure;
per ristabilire procedure lecite per l'attribuzione degli incarichi in questione, non è servita nemmeno la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittimi circa 1200 dirigenti delle agenzie fiscali. Difatti, anche dopo tale pronuncia è seguito un irragionevole lungo periodo di totale inerzia durante il quale non sono stati adottati i necessari e dovuti provvedimenti affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali avvenisse, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nelle more dell'espletamento di concorsi pubblici. Al riguardo, si mette in evidenza che tale norma è vigente e, dunque, applicabile in quanto mai abrogata, difatti, l'autorevole pronuncia dei giudici costituzionali ne ha imposto l'applicazione. Non ha fondamento, quindi, secondo l'interrogante quanto riferisce il Ministero dell'economia e delle finanze in risposta all'interrogazione 5/06243, dove lo stesso afferma rispetto alla norma in questione: «Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Tale assunto è, a giudizio dell'interrogante, del tutto erroneo considerando che non vi è mai stata un'abrogazione esplicita dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, inoltre, si ricorda che vige il principio giuridico in base al quale una «lex generalis» non può inficiare una «lex specialis»;
di conseguenza, non solo non si è dato seguito a quanto stabilito dai giudici costituzionali, ma si continua ad agire ad avviso dell'interrogante con procedure fortemente dubbie sul piano della legittimità, continuando ad affidare incarichi dirigenziali solo attraverso un riconoscimento fiduciario e in assenza di regolari procedure. Sul punto, infatti, in data 14 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti locali, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che all'articolo 4-bis prevede «Disposizioni per la funzionalità operativa delle agenzie fiscali», stabilendo che per la copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. Dunque, nelle more dell'espletamento dei concorsi, sono state istituite delle «posizioni organizzative speciali» in totale antitesi, sia con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale rispetto all'applicazione dell'istituto della reggenza, sia con la normativa vigente concernente la delega di singoli atti dirigenziali;
oltre ai gravi profili di dubbia legittimità rispetto alla previsione delle posizioni organizzative speciali istituite per l'esercizio delle posizioni dirigenziali vacanti, si evidenzia anche il costo per l'erario che comporterà questo provvedimento considerando che ai funzionari delegati sarà corrisposta una cospicua maggiorazione del trattamento economico;
in sostanza, le agenzie fiscali hanno, secondo l'interrogante negligentemente, fatto trascorrere ben sei mesi senza applicare l'istituto della reggenza come previsto dai giudici costituzionali e, quindi, non hanno provveduto secondo legge a riparare alla grave situazione determinatasi, con l'illegittimità di centinaia di posizioni dirigenziali;
ebbene, si è di fronte ad una situazione paradossale considerando che, non solo la decadenza delle cariche dirigenziali è conseguenza di una condotta illegittima posta in essere dalle agenzie fiscali, ma anche che, nel riparare alle conseguenze di tale grave condotta, i medesimi enti continuano ad agire secondo l'interrogante in un'evidente situazione di non conformità alla normativa vigente;
ad avviso dell'interrogante, nel protrarsi di questa assurda vicenda vi sono considerevoli responsabilità del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe svolgere il suo ruolo di alta vigilanza come previsto per legge (decreto legislativo 300 del 1999) –:
quali siano gli orientamenti del Ministro su quanto esposto in premessa e, in particolare, se intenda immediatamente e definitivamente intervenire affinché nell'ambito delle agenzie fiscali vengano attribuite secondo legge le funzioni dirigenziali relative alle posizioni vacanti, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici e, quindi, venga applicato l'istituto della reggenza di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come stabilito con l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, a cui secondo l'interrogante negligentemente non è stato ancora dato seguito;
se il Ministro intenda adottare le dovute iniziative normative rispetto al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti locali, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che all'articolo 4-bis, prevede «Disposizioni per la funzionalità operativa delle agenzie fiscali» e che, come specificato in premessa, presenta, secondo l'interrogante profili di dubbia legittimità.
(5-06572)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
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