Federazione fra le
associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari,
professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Roma,
7 ottobre 2015
COMUNICATO STAMPA
AGENZIA ENTRATE - NOMINA DIRIGENTI
ESTERNI
Una notizia
di stampa datata 28.3.2015,avente ad oggetto l'annosa questione del
conferimento di incarichi dirigenziali,ha causato la interrogazione
parlamentare n.5-06476 con cui gli interroganti hanno chiesto di
conoscere se risponda al vero che sarebbero stati conferiti incarichi
dirigenziali a soggetti in posizione di aspettativa e comunque se le nomine
stesse contrastino con le determinazioni assunte dalla Corte Costituzionale con
la nota sentenza n.37/2015.
La risposta
nega l'assunto argomentando che trattasi di nomine avvenute nell'ottobre dell'anno
2014,e quindi in epoca antecedente alla sentenza della Consulta,e che in ogni caso
i soggetti destinatari non rientrano nel dettato della sentenza stessa.
Va senza dire che non è qui in
discussione il contesto parlamentare. Non appare tuttavia esorbitante
spendere qualche glossa sul contenuto della risposta data alla interrogazione
de qua. L'esame delle argomentazioni dedotte rivela che le stesse appaiono
volutamente fragili ed evasive. E'del tutto evidente che ove si tratti di
nomine avvenute in dispregio delle norme fissate dal Dlgs 165/2001-art.19
c.6,non è la sede parlamentare che può conoscerne nel merito,ma si
aprirebbe-purtroppo- un prosieguo di contenzioso, inutile e comunque dannoso
per l'A.F. Tanto per dire che non si può certificare la validità di nomine
avvenute prima della Sentenza della Consulta e neppure si può affermare
che i destinatari di quelle nomine non rientrano nelle statuizioni dettate
dalla Corte Costituzionale.
Ai fini che
ne interessano giova qui ricordare che già nel 2001 la Corte dei Conti ebbe a
pronunciarsi in merito all'art.19 c.6 del dlgs.165/2001,deducendone una rigida interpretazione
nel senso che è possibile il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti
esterni soltanto a condizione che i prescelti siano in possesso di requisiti professionali
di alto livello non reperiti tra il Personale interno. All'uopo la Corte dei Conti richiama
pure l'attenzione sul dlgs.n.150/2009 che all'art.40 c.1-lettera e) ha ulteriormente
rafforzato il principio ribadendo che un nominato esterno non può avere la
stessa caratura professionale di un dipendente interno e che la procedura valutativa
va esperita a mente dell'art.75 c.3 del dlgs. n.300/1999,onde evitare che
si crei un surrettizio canale di reclutamento.
Quanto
invece a nomine che avvenissero a beneficio di soggetti collocati in
aspettativa, non servono soverchi indugi per capire che,quale che sia
l'Amministrazione di appartenenza, un soggetto che si trovi in tale posizione
per infermità o altra legittima causa,non può essere richiamato in servizio, nè
per rientrare nel suo posto di lavoro, nè per assumere un diverso incarico.
In
definitiva,ove mai emergessero riscontri confermativi,si può solo formulare
l'auspicio che l'A.F. si astenga dal percorrere vie traverse miranti a far
rientrare dalla finestra ciò che è uscito dall'ingresso principale. Se ne
gioverà essa stessa,sarà un bene per tutti.
Dr.
Pietro Paolo Boiano