PROCEDURA SELETTIVA DI INTERPELLO
http://www.flp.it/public/finanze/notiziari/ultimora/procedura%20selettiva%20posizioni%20organizzative.pdf
IL GOVERNO OGNI GIORNO PROSPETTA NUOVE SITUAZIONI PER LA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI OGGI ARRIVANO I FUNZIONARI A TEMPO IN QUANTO SI SONO RESI CONTO CHE QUEL FAMIGERATO ART.4 BIS NELLA LEGGE 125/2015 (ENTI LOCALI) INSERITO SURRETTIZIAMENTE ALL'ULTIMO MOMENTO SAPEVA DI INCOSTITUZIONALITA' ED ALLORA APPLICANO IL "PER MELIUS RE PERPENSA" TUTTI QUESTI ARZIGOGOLI PER NON SEGUIRE LE CORRETTE INDICAZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PREGNANTI DI LEGALITA' SONO TRASCORSI 6 MESI DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA E SI DISCUTE ANCORA SENZA RENDERSI CONTO DELLO SFASCIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE VIAGGIA CON UNA EVASIONE FISCALE MEGAGALATTICA.
http://www.flp.it/public/finanze/notiziari/ultimora/procedura%20selettiva%20posizioni%20organizzative.pdf
COMMENTO:
IL GOVERNO OGNI GIORNO PROSPETTA NUOVE SITUAZIONI PER LA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI OGGI ARRIVANO I FUNZIONARI A TEMPO IN QUANTO SI SONO RESI CONTO CHE QUEL FAMIGERATO ART.4 BIS NELLA LEGGE 125/2015 (ENTI LOCALI) INSERITO SURRETTIZIAMENTE ALL'ULTIMO MOMENTO SAPEVA DI INCOSTITUZIONALITA' ED ALLORA APPLICANO IL "PER MELIUS RE PERPENSA" TUTTI QUESTI ARZIGOGOLI PER NON SEGUIRE LE CORRETTE INDICAZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PREGNANTI DI LEGALITA' SONO TRASCORSI 6 MESI DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA E SI DISCUTE ANCORA SENZA RENDERSI CONTO DELLO SFASCIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE VIAGGIA CON UNA EVASIONE FISCALE MEGAGALATTICA.
dott. Paolo Boiano
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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N.37/2015
QUESTO IL PENSIERO
DELLA CONSULTA IN MERITO ALLE REGGENZE:
“Invero, l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può
avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all’istituto della reggenza,
regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente
il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia
dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da
cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi
ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del
posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura.
Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali
dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze
22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n.
10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di
organizzazione dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento del concorso per
dirigenti e, conseguentemente, per l’attribuzione di funzioni dirigenziali
mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri
funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei
dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma,
seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n.
6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall’art. 24 del
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, i due presupposti
ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come
un’ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina
generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.”
DECRETO ENTI LOCALI
http://www.promopa.it/notizie/1372-dl-78-2015-decreto-enti-locali.html