venerdì 4 settembre 2015

CONTINUA LA GESTIONE A BRACCIO DELLE AGENZIE FISCALI (MESSAGGIO A CURA DEL DIRSTAT)

 IL GOVERNO SURRETTIZIAMENTE CON L'ART.4 BIS LEGGE ENTI LOCALI  HA CONSAPEVOLMENTE AGGIRATO LA SENTENZA N.37 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI CUI ALLO STRALCIO INFATTI LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CONSULTA SONO INEQUIVOCABILI E SICURAMENTE RISPETTOSE DELLA LEGALITA' PURTROPPO SONO 15 ANNI CHE NELLE AGENZIE FISCALI VIGE SOLO L'ARBITRIO IN QUANTO I GOVERNI ED IN MODO PARTICOLARE I MINISTRI DELL'ECONOMIA GIAMMAI HANNO ESERCITATO I POTERI DERIVANTI DALL'ART.60 DEL

 PROCEDURA SELETTIVA DI INTERPELLO
http://www.flp.it/public/finanze/notiziari/ultimora/procedura%20selettiva%20posizioni%20organizzative.pdf



COMMENTO:

IL GOVERNO OGNI GIORNO PROSPETTA NUOVE SITUAZIONI PER LA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI OGGI ARRIVANO I FUNZIONARI A TEMPO IN QUANTO SI SONO RESI CONTO CHE QUEL FAMIGERATO ART.4 BIS NELLA LEGGE 125/2015 (ENTI LOCALI) INSERITO SURRETTIZIAMENTE ALL'ULTIMO MOMENTO SAPEVA DI INCOSTITUZIONALITA' ED ALLORA APPLICANO IL "PER MELIUS RE PERPENSA" TUTTI QUESTI ARZIGOGOLI PER NON SEGUIRE LE CORRETTE INDICAZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PREGNANTI DI LEGALITA' SONO TRASCORSI 6 MESI DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA E SI DISCUTE ANCORA SENZA RENDERSI CONTO DELLO SFASCIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE VIAGGIA CON UNA EVASIONE FISCALE MEGAGALATTICA.

dott. Paolo Boiano

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 CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.37/2015
 QUESTO IL PENSIERO DELLA CONSULTA IN MERITO ALLE REGGENZE:
“Invero, l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l’attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un’ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.”

DECRETO ENTI LOCALI

http://www.promopa.it/notizie/1372-dl-78-2015-decreto-enti-locali.html