martedì 29 aprile 2014

COMUNICATO STAMPA - LA VIA CRUCIS DELLA VICEDIRIGENZA

COMUNICATO STAMPA
LA VIA CRUCIS DELLA VICEDIRIGENZA



Roma, 23 aprile 2014 - Correva l’anno 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio petizioni – dopo l’audizione della SOLA DIRSTAT a Bruxelles giudicò  il Governo e il Parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva istituito un’area quadri per il personale ex direttivo relegandolo nei livelli funzionali.
Tramite l’on. Nino Gemelli del CDU censurò questo operato.
Successivamente il dlgs. n. 165 del 30 marzo, art.17bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la costituzione di un area separata cui potevano  accedere funzionari muniti di titolo accademico che avessero maturato una anzianità complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. A dare concreta attuazione all’avvento normativo in questione provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il legislatore sacramentò l’area della vicedirigenza.Non altro poteva e doveva fare il legislatore,ed era invece dovere della P.A. organizzare il prosieguo amministrativo onde tradurre la norma in atti concreti.
A dispetto però della legittima aspettativa degli aventi diritto,la P.A. ignorò in toto il portato legislativo,mai più parlando di vicedirigenza.Grave la penalizzazione scaturitane, talchè gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 recante l’ordine ad attuare il dettato legislativo. Ma ciò non valse a rimuovere la P.A. dal letargo,tant’è che fu necessario un nuovo intervento del Giudice Amministrativo che con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/ Lazio e per dare pieno adempimento alla sentenza n.4266 del 10 maggio 2007 fu nominato un commissario ad acta.
A questo punto la P.A. non poteva più rimanere inerte,ma doveva trovare il modo come fermare il giudizio di ottemperanza.
L’unico rimedio ritenuto praticabile fu di intervenire in via legislativa, con il malcelato intento di tagliare,come si dice,la testa al toro. Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di conversione del d.l. 6.7.2002 n.95,abrogò la vicedirigenza, di fatto caducando l’art.17/ bis del dlgs.165/2001 e vanificando quindi gli effetti dell’art.7c.3 della legge 145/2002. Una autentica furbata, malvestita di legalità ! Si è trattato cioè di un provvedimento calato dall’alto,una sorta di deus ex machina. venuto a risolvere una questione altrimenti non risolvibile.Il “deus”è sceso cioè nella legge della spending review con cui chiaramente nulla ha in comune perché il risparmio sulla spesa pubblica non può attingere di certo dalla vicedirigenza. Il che significa soltanto l’urgenza di partorire una norma che rendesse improcedibile il giudizio di ottemperanza come proposto dal Commissario ad acta e confermato dal Tar-Lazio con pronuncia 9220/2012. Era però impossibile che il marchingegno potesse reggere,ed infatti il Consiglio di Stato ha ravvisato non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli interessati in ordine alla abolizione tout court della legge sulla vicedirigenza.
Alla luce degli accadimenti suesposti non servirebbero troppe argomentazioni per dire che l’odierna sentenza del Consiglio di Stato (16.4.2014 n.4211),pure al di la di ogni motivo giuridico,sembra voler confermare la ratio ispiratrice del legislatore non quello della spending review ma il legislatore del 2001 che aveva intuito il rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex carriera direttiva. Ecco perché sembra inutile, fors’anche indecoroso,aspettare che si pronunci la Corte Costituzionale sulla rimessione ordinata dal Consiglio di Stato,piuttosto che riparare un marchiano errore per riguadagnare fiducia e credibilità.
 Questo l’auspicio della Dirstat che da sempre ha tutelato gli interessi e le legittime aspettative della categoria con grande impegno svolto e continuerà a svolgere.


                                                                       UFFICIO STAMPA DIRSTAT/CONFEDIRSTAT