sabato 23 febbraio 2013

Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in locali ad uso promiscuo.

Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in  locali ad uso promiscuo.

Sono sempre più numerose le sentenze favorevoli al cittadino/contribuente.

L’ultima arriva dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 4140/2013) depositata il 20 febbraio 2013, che  regolamenta l’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei luoghi dove viene svolta l’attività lavorativa del contribuente.

Ebbene si sa che l’Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di accedere sul luogo di lavoro, per i dovuti controlli fiscali, senza bisogno di chiedere alcun permesso.

Ma la Cassazione in questa importante sentenza, ha stabilito che, nel caso in cui il luogo dove si svolge l’attività commerciale e/o professionale, ha parti comunicanti con l’abitazione del contribuente, ebbene in questo caso non potrà accedervi senza chiedere e ottenerne il permesso del Procuratore della Repubblica, perché detto locale va considerato ad uso promiscuo.

Se l’ Amministrazione Finanziaria invece procedesse all’accesso sul luogo del lavoro senza averne ottenuto la dovuta autorizzazione, tutti gli atti compiuti, l’accesso ma anche l’avviso di accertamento saranno invalidi, privi di qualunque effetto, in pratica saranno nulli.

Tutto questo è successo a Bari dove l’abitazione e la sede dell’attività imprenditoriale si trovavano in uffici  distinti ma comunicanti, con porte che consentivano il passaggio diretto da un edificio all’altro, come  risultava dagli atti catastali.

In questo caso quindi l’accesso effettuato senza l’autorizzazione della Procura è stato ritenuto illegittimo; ne consegue che l’atto di accertamento (e in generale gli atti compiuti) sono nulli in virtù del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.

Quindi da oggi in poi per accedere al luogo ove il contribuente svolge la propria attività lavorativa, se esso ha parti comunicanti con l’abitazione stessa del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria dovrà da  adesso, farsi autorizzare, indicandone lo scopo dell’accesso, da capo del’’ufficio da cui dipendono, nonché autorizzazione del Procuratore della Repubblica perché il locale è ad uso promiscuo. Pena la nullità di tutto il procedimento.

Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario